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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 33697/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27743-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27743/2022 Cron.

Rep.

Ud10/09/2025 avverso la sentenza n.368/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 141/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto le domande proposte dagli attuali ricorrenti ed aveva riconosciuto il diritto degli stessi, assistenti amministrativi assegnati a svolgere le mansioni superiori di DGSA, a percepire l'indennità prevista dall'articolo 69 del CCNL 1995 per il personale del comparto scuola nonché la posizione economica, della quale gli assistenti godevano in relazione alla qualifica di inquadramento. 1.1.La Corte d'appello, all'esito della ricostruzione del quadro normativo, ha ritenuto che , in ragione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, la normativa applicabile alla fattispecie fosse unicamente quella dettata dall’art. 1, commi 44 e 45 della legge n. 228/2012 e ha escluso che della legittimità costituzionale della stessa si potesse fondatamente dubitare, tenuto conto di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2021.

Ha aggiunto che correttamente l'amministrazione aveva provveduto a corrispondere la sola indennità prevista dalla disposizione richiamata, omettendo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di posizione economica, atteso che quest'ultima, in ragione della espressa previsione di legge e indipendentemente dalle pattuizioni contenute nella contrattazione di comparto,è destinata ad essere riassorbita nel trattamento retributivo della qualifica superiore oggetto di incarico. 2.

Il ricorso proposto dai dipendenti domanda la Cassazione sulla base di due motiviillustrati da memoria.

3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.69 del ccnl 1995in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..

Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 69 del ccnl 1995.

I ricorrenti sostengono che al personale assegnato allo svolgimento di mansioni superiori deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto e denunciano l'illegittimità costituzionale della legge n. 228/2012 perché il differenziale previsto dalla normativa citata in sostanza finisce per annullarsi nel caso in cui assegnato a svolgere le mansioni superiori siaun assistente amministrativo che per effetto della anzianità di servizio ha acquisito le fasce stipendiali superiori e le progressioni economiche

1.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità perché non si confronta pienamente con il decisum della sentenza impugnata, per il resto è infondato alla luce di quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 15198/2024 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.

1.3. L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 èeffettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato».

Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori.

Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».

La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori.

Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).

2. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza -e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato.

A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997;Corte Cost. n. 71/2021).

2.1. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltreallo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008.

L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.

Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva.

3. Con il secondo motivo si deduce la v iolazione falsa applicazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL Scuola [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che la progressione economica dovesse essere assorbita dalla indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, in considerazione della autonomia dei due emolumenti e delle ragioni per le quali gli stessi sono stati previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 3.1.Il motivo è fondato alla luce di quanto statuito da questa Corte con la citata Cass. n. 15198/2024secondo cui in tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità.

La posizione economica, infatti, entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori.

Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell’indennità di funzioni superiori) e dall’altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità, con l’effetto finale di un totale azzeramento della stessa.

3.2. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso con rigetto del primo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto

3.1. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta i l primo , Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvi a alla Corte d'appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27743-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27743/2022 Cron. Rep. Ud10/09/2025 avverso la sentenza n.368/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 141/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accolto le domande proposte dagli attuali ricorrenti ed aveva riconosciuto il diritto degli stessi, assistenti amministrativi assegnati a svolgere le mansioni superiori di DGSA, a percepire l'indennità prevista dall'articolo 69 del CCNL 1995 per il personale del comparto scuola nonché la posizione economica, della quale gli assistenti godevano in relazione alla qualifica di inquadramento. 1.1.La Corte d'appello, all'esito della ricostruzione del quadro normativo, ha ritenuto che , in ragione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, la normativa applicabile alla fattispecie fosse unicamente quella dettata dall’art. 1, commi 44 e 45 della legge n. 228/2012 e ha escluso che della legittimità costituzionale della stessa si potesse fondatamente dubitare, tenuto conto di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71/2021. Ha aggiunto che correttamente l'amministrazione aveva provveduto a corrispondere la sola indennità prevista dalla disposizione richiamata, omettendo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di posizione economica, atteso che quest'ultima, in ragione della espressa previsione di legge e indipendentemente dalle pattuizioni contenute nella contrattazione di comparto,è destinata ad essere riassorbita nel trattamento retributivo della qualifica superiore oggetto di incarico. 2. Il ricorso proposto dai dipendenti domanda la Cassazione sulla base di due motiviillustrati da memoria. 3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art.69 del ccnl 1995in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 69 del ccnl 1995. I ricorrenti sostengono che al personale assegnato allo svolgimento di mansioni superiori deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto e denunciano l'illegittimità costituzionale della legge n. 228/2012 perché il differenziale previsto dalla normativa citata in sostanza finisce per annullarsi nel caso in cui assegnato a svolgere le mansioni superiori siaun assistente amministrativo che per effetto della anzianità di servizio ha acquisito le fasce stipendiali superiori e le progressioni economiche 1.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità perché non si confronta pienamente con il decisum della sentenza impugnata, per il resto è infondato alla luce di quanto già statuito da questa Corte con sentenza n. 15198/2024 da cui questo Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c. 1.3. L’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che « La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 èeffettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato». Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell’art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall’esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l’indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l’ammontare in misura «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall’altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l’indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l’anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016). 2. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore», ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che «il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza -e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato» (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997;Corte Cost. n. 71/2021). 2.1. All’esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltreallo stipendio tabellare già proporzionato all’anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest’ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell’anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l’operazione aritmetica dia esito negativo, l’indennità spettante per l’esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall’assistente, con la conseguenza che l’importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l’indennità aggiuntiva. 3. Con il secondo motivo si deduce la v iolazione falsa applicazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL Scuola [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che ha errato la Corte distrettuale nel ritenere che la progressione economica dovesse essere assorbita dalla indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, in considerazione della autonomia dei due emolumenti e delle ragioni per le quali gli stessi sono stati previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 3.1.Il motivo è fondato alla luce di quanto statuito da questa Corte con la citata Cass. n. 15198/2024secondo cui in tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità. La posizione economica, infatti, entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori. Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell’indennità di funzioni superiori) e dall’altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all’indennità, con l’effetto finale di un totale azzeramento della stessa. 3.2. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso con rigetto del primo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato al punto 3.1. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta i l primo , Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvi a alla Corte d'appello di
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