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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di nullità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con ordine di carcerazione, emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblica 1'8 gennaio 2015.

A tal fine, ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta, vertente sulla ritualità della notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza emessa in sua contumacia, nonché sull'effettiva conoscenza, in capo alla stessa, del procedimento penale suggellato dalla condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza de plano, e quindi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, in difetto delle prescritte condizioni.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Il procedimento di esecuzione è regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. che prevede, in linea generale, l'introduzione ad iniziativa di parte e la conseguente fissazione di apposita udienza camerale, con adozione in contraddittorio della decisione sulla richiesta.

Il comma 2 dispone, nondimeno, che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, avverso il quale è possibile proporre ricorso per cassazione.

La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad enucleare i casi di «manifesta infondatezza» che consentono la definizione del procedimento con decreto emesso de plano, ha da tempo chiarito che ciò può avvenire nelle sole ipotesi di difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti che, lungi dall'implicare una valutazione discrezionale, sono direttamente imposti dalla legge, laddove, invece, ogni qualvolta siano necessari accertamenti di tipo cognitivo o si imponga, comunque, l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto, sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen., dall'art. 666, commi 3 e ss. (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 2, n. 40750 del 02/10/2009, Green, Rv. 245119).

3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha stimato l'infondatezza dell'istanza di declaratoria di nullità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e dell'ordine di carcerazione sul rilievo, tra l'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto effettiva conoscenza della promozione, nei suoi confronti, del procedimento penale conclusosi con la condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa, per essere ella stata, per tale fatto, arrestata e sottoposta, sia pure per un solo giorno, alla misura della custodia cautelare.

Trattasi, è agevole notare, di considerazione che, piuttosto che discendere, in via pressoché automatica, dall'esame degli atti disponibili, è frutto di un apprezzamento connotato da un non minimale margine di discrezionalità, relativo, in specie, all'attitudine dell'arresto in flagranza e della transitoria compressione della libertà personale a rendere il soggetto che ne è stato destinatario sufficientemente edotto dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico e delle contestazioni in quella sede elevate.

Coglie, quindi, nel segno la ricorrente nel dedurre che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio e fissare apposita udienza camerale, sì da consentirle di interloquire sul profilo sopra menzionato, la cui delibazione presuppone la verifica degli accadimenti processuali e della loro compatibilità con l'ignoranza da lei denunziata a supporto dell'istanza dichiarata tout court inammissibile.

Per quanto il dato formale non assuma, in sé rilevanza decisiva, è utile aggiungere, al riguardo, come lo stesso giudice dell'esecuzione, nel confezionare il provvedimento impugnato in forma di ordinanza, anziché, secondo quanto previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., di decreto motivato, sembri essersi reso conto della necessità di profondere un impegno argomentativo più intenso di quanto non sarebbe accaduto laddove l'infondatezza fosse stata conseguenza dell'assenza, rilevabile ictu ocu/i, delle condizioni richieste dalla legge per l'emissione del provvedimento invocato dall'istante e, quindi, «manifesta».4.

Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) per nuovo giudizio, in forma partecipata, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 22 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di nullità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con ordine di carcerazione, emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblica 1'8 gennaio 2015. A tal fine, ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta, vertente sulla ritualità della notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] di una sentenza emessa in sua contumacia, nonché sull'effettiva conoscenza, in capo alla stessa, del procedimento penale suggellato dalla condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza de plano, e quindi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, in difetto delle prescritte condizioni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Il procedimento di esecuzione è regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. che prevede, in linea generale, l'introduzione ad iniziativa di parte e la conseguente fissazione di apposita udienza camerale, con adozione in contraddittorio della decisione sulla richiesta. Il comma 2 dispone, nondimeno, che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, avverso il quale è possibile proporre ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad enucleare i casi di «manifesta infondatezza» che consentono la definizione del procedimento con decreto emesso de plano, ha da tempo chiarito che ciò può avvenire nelle sole ipotesi di difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti che, lungi dall'implicare una valutazione discrezionale, sono direttamente imposti dalla legge, laddove, invece, ogni qualvolta siano necessari accertamenti di tipo cognitivo o si imponga, comunque, l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto, sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen., dall'art. 666, commi 3 e ss. (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 2, n. 40750 del 02/10/2009, Green, Rv. 245119). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha stimato l'infondatezza dell'istanza di declaratoria di nullità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e dell'ordine di carcerazione sul rilievo, tra l'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto effettiva conoscenza della promozione, nei suoi confronti, del procedimento penale conclusosi con la condanna alla pena di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa, per essere ella stata, per tale fatto, arrestata e sottoposta, sia pure per un solo giorno, alla misura della custodia cautelare. Trattasi, è agevole notare, di considerazione che, piuttosto che discendere, in via pressoché automatica, dall'esame degli atti disponibili, è frutto di un apprezzamento connotato da un non minimale margine di discrezionalità, relativo, in specie, all'attitudine dell'arresto in flagranza e della transitoria compressione della libertà personale a rendere il soggetto che ne è stato destinatario sufficientemente edotto dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico e delle contestazioni in quella sede elevate. Coglie, quindi, nel segno la ricorrente nel dedurre che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio e fissare apposita udienza camerale, sì da consentirle di interloquire sul profilo sopra menzionato, la cui delibazione presuppone la verifica degli accadimenti processuali e della loro compatibilità con l'ignoranza da lei denunziata a supporto dell'istanza dichiarata tout court inammissibile. Per quanto il dato formale non assuma, in sé rilevanza decisiva, è utile aggiungere, al riguardo, come lo stesso giudice dell'esecuzione, nel confezionare il provvedimento impugnato in forma di ordinanza, anziché, secondo quanto previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., di decreto motivato, sembri essersi reso conto della necessità di profondere un impegno argomentativo più intenso di quanto non sarebbe accaduto laddove l'infondatezza fosse stata conseguenza dell'assenza, rilevabile ictu ocu/i, delle condizioni richieste dalla legge per l'emissione del provvedimento invocato dall'istante e, quindi, «manifesta».4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) per nuovo giudizio, in forma partecipata, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
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