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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 17012/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: al e. l? ee. ( (Ape • - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliére [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 41598 del 22/09/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato nei confronti della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 14 luglio 2021 ha integralmente confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, condanna che era stata pronunziata il 9 novembre dal Tribunale di Taranto.

2. [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili ha chiesto la correzione dell'errore materiale rappresentato dalla omessa pronunzia in ordine alle spese sostenute nel giudizio di legittimità.

3. Il P.G. il 29 dicembre 2022 ha concluso in conformità. 3.0ccorre emendare l'errore materiale presente nella sentenza in epigrafe, risultando dagli atti, in effetti, che hanno concluso nel giudizio di legittimità le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C.: «Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; nè è a tal fine necessario che il difensore della parte civile abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione se, anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse)» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152); «La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152-02); «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; qualora detta statuizione venga omessa, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali» (Sez. 6, ord. n. 8668 del 05/02/2014, p.c. in proc.

Arnbrogiani, Rv. 258812); «È applicabile la procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico e altro, Rv. 255534); «La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse» (Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, p.c. in proc.

Gottuso, Rv. 243422).

4. Avendo le parti civili concluso nel giudizio in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, deve provvedersi come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 41598/2022 pronunziata all'udienza del 22 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che nella parte motiva dopo il paragrafo 3 pag. 3 va aggiunta la dizione "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida come da dispositivo" e nel dispositivo va parimenti aggiunto "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili costituite che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella somma complessiva di euro tremila ciascuno oltre accessori come per legge".

Manda la cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: al e. l? ee. ( (Ape • - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliére [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 4, con sentenza n. 41598 del 22/09/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato nei confronti della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 14 luglio 2021 ha integralmente confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, condanna che era stata pronunziata il 9 novembre dal Tribunale di Taranto. 2. [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili ha chiesto la correzione dell'errore materiale rappresentato dalla omessa pronunzia in ordine alle spese sostenute nel giudizio di legittimità. 3. Il P.G. il 29 dicembre 2022 ha concluso in conformità. 3.0ccorre emendare l'errore materiale presente nella sentenza in epigrafe, risultando dagli atti, in effetti, che hanno concluso nel giudizio di legittimità le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C.: «Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria; nè è a tal fine necessario che il difensore della parte civile abbia presenziato all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione se, anche attraverso la presentazione di memorie, questi abbia fornito un utile contributo alla decisione. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse)» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152); «La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria» (Sez. 5, ord. n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152-02); «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; qualora detta statuizione venga omessa, è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali» (Sez. 6, ord. n. 8668 del 05/02/2014, p.c. in proc. Arnbrogiani, Rv. 258812); «È applicabile la procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17326 del 24/01/2013, Ciarrapico e altro, Rv. 255534); «La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse» (Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, p.c. in proc. Gottuso, Rv. 243422). 4. Avendo le parti civili concluso nel giudizio in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, deve provvedersi come da dispositivo. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza n. 41598/2022 pronunziata all'udienza del 22 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che nella parte motiva dopo il paragrafo 3 pag. 3 va aggiunta la dizione "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che liquida come da dispositivo" e nel dispositivo va parimenti aggiunto "condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili costituite che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella somma complessiva di euro tremila ciascuno oltre accessori come per legge". Manda la cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 17012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris