CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rm^ N. 27419/22 [OSCURATO:PERSONA] 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt.110 cod. pen., 73, comma 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla responsabilità per il reato contestato, è generico, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto inoltre, quanto al comune motivo proposto da entrambi i ricorrenti relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, che esso, oltre che formulato in termini generici, non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 9); Ritenuto, quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che con il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio (pag. 10); Ritenuto, circa il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attinente all'asserita violazione di legge nonché al vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, che esso, oltre che totalmente generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità (v. pag. 10) con cui la ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co