CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14/RG 21447 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui è stato condannato per il delitto di falsa testimonianza e di calunnia; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propositivo di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito sulla base di motivazione congrua e per nulla illogica ( cfr sentenza pagg. 2 e 3, là dove la Corte di appello si sofferma sulla falsità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]), con la quale il ricorrente non confronta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.