Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20946/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ekte-Se-~Reibigre-Ei,iedel9tiC [OSCURATO:PERSONA]! Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 624, 625 n 2 cod. pen., commesso il 20 settembre 2014.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente il giudicante ha ritenuto che fosse maturato alla data del 20 marzo 2022 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, per complessivi 64 giorni, stabilito con l'art. 83, comma 4, decreto legge n. 18/ 2020.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata.

Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilnnente ritenuto che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichi ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, poiché è da escludersi che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez.

U, n.5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02 ).

2. Nel caso in esame, la prima udienza dibattimentale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, si è tenuta il 9-3-2022, a seguito dell'emissione, da parte del pubblico ministero, del decreto di citazione diretta a giudizio in data 25-2-2021.

Non risulta, d'altronde, che nell'arco temporale intercorrente fra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 fosse pendente alcun termine processuale.

Né il Procuratore generale ricorrente deduce alcunché al riguardo.

Correttamente, pertanto, non avendo il processo subìto alcuna stasi a causa delle misure adottate nel periodo della pandemia, il giudice a quo non ha tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d.

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ekte-Se-~Reibigre-Ei,iedel9tiC [OSCURATO:PERSONA]! Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 624, 625 n 2 cod. pen., commesso il 20 settembre 2014. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente il giudicante ha ritenuto che fosse maturato alla data del 20 marzo 2022 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, per complessivi 64 giorni, stabilito con l'art. 83, comma 4, decreto legge n. 18/ 2020. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata. Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilnnente ritenuto che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichi ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, poiché è da escludersi che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n.5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02 ). 2. Nel caso in esame, la prima udienza dibattimentale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, si è tenuta il 9-3-2022, a seguito dell'emissione, da parte del pubblico ministero, del decreto di citazione diretta a giudizio in data 25-2-2021. Non risulta, d'altronde, che nell'arco temporale intercorrente fra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 fosse pendente alcun termine processuale. Né il Procuratore generale ricorrente deduce alcunché al riguardo. Correttamente, pertanto, non avendo il processo subìto alcuna stasi a causa delle misure adottate nel periodo della pandemia, il giudice a quo non ha tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ric
Decreto Cassazione n. 20946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris