Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 38047/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1 7499 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stat o, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Toscanan. 937 / 0 5 / 20 depositata i n data 0 9 / 12 /20 20 , Oggetto: cartella di pagamento – motivazione quantoainteressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava cartelle di pagamento alla stessa notificateper IVA 2008 e 2009 , a seguito del mancato rispetto del pianodi rateizzazione concordato con il riscossore; - la CTP di Firenze r igettava i l ricors o ; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo moti vo ; resiste l ’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata ritenendolaillegittima per violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. avendo la CTR mancato di dichiarare nulle le cartelle impugnate quanto agli interessiivi richiesti, calcolati illegittimamente sia sui tributi, sia sulle sanzioni irrogate, senza indicazione del metodo di calcolo deglistessi; - i l motivo dedotto è infondato; - invero, la questione r elativa all'one re di motivazione in punto interessi risulta infondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass.

SS.

UU. sent. n. 22281 del 14/07/2022) secondola quale la cartella de qua a llorché segua l'adozione di un attofiscale che abb ia già determinato il "quantum" del debito di impostae gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - il principio di cui sopra trova applicazione , a maggior ragione , nel presente caso in cui la cartella è stata emessa a seguito di decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle dipagamento già incorporanti sanzioni ed interessi ; - in ultimo, va osservato che risulta proposta solo in questa sede di legittimità,oltre che in maniera del tutto generica , la censura pure espostain ricorso relativa alla presunta applicazione degli interessi anche alle sanzioni; anche sotto tale profilo il motivo non può trovareaccoglimento; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre a lle spese prenotatea debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 7499 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stat o, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Toscanan. 937 / 0 5 / 20 depositata i n data 0 9 / 12 /20 20 , Oggetto: cartella di pagamento – motivazione quantoainteressi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava cartelle di pagamento alla stessa notificateper IVA 2008 e 2009 , a seguito del mancato rispetto del pianodi rateizzazione concordato con il riscossore; - la CTP di Firenze r igettava i l ricors o ; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo moti vo ; resiste l ’Agenzia delle Entrate con controricorso; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata ritenendolaillegittima per violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. avendo la CTR mancato di dichiarare nulle le cartelle impugnate quanto agli interessiivi richiesti, calcolati illegittimamente sia sui tributi, sia sulle sanzioni irrogate, senza indicazione del metodo di calcolo deglistessi; - i l motivo dedotto è infondato; - invero, la questione r elativa all'one re di motivazione in punto interessi risulta infondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass. SS. UU. sent. n. 22281 del 14/07/2022) secondola quale la cartella de qua a llorché segua l'adozione di un attofiscale che abb ia già determinato il "quantum" del debito di impostae gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - il principio di cui sopra trova applicazione , a maggior ragione , nel presente caso in cui la cartella è stata emessa a seguito di decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle dipagamento già incorporanti sanzioni ed interessi ; - in ultimo, va osservato che risulta proposta solo in questa sede di legittimità,oltre che in maniera del tutto generica , la censura pure espostain ricorso relativa alla presunta applicazione degli interessi anche alle sanzioni; anche sotto tale profilo il motivo non può trovareaccoglimento; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre a lle spese prenotatea debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 38047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris