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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43996/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LODI il 2/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 582 e 495 cod. pen. e 4 L. 1975/110.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen e con specifico riferimento alla determinazione della pena.

6. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al porto abusivo dell'arma in quanto la motivazione sul punto, che si limita ad affermare che dalla prova della sussistenza della tentata rapina discende la prova del porto dell'arma, non terrebbe in considerazione il fatto che il badile era sul luogo dove è stato rinvenuto dall'imputato nel luogo dove il reato è stato commesso.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975.

La contestazione, che si riferisce al porto del coltello, ha trovato in atti pieno e convincente riscontro in quanto, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), il coltello oggetto di imputazione è stato estratto dalla tasca destra dei pantaloni dal ricorrente durante la colluttazione.

Coltello sul quale, d'altro canto, sono state anche rinvenute tracce biologiche dello stesso ricorrente.

In ordine al porto dell'arma e alla sussistenza del reato contestato, pertanto, ogni ulteriore censura, riferibile al solo badile, risulta destituita di qualsivoglia fondamento.

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 56 cod. pen. in quanto, come evidenziato dei motivi di appello, che sarebbero rimasti sul punto senza risposta, il primo giudice avrebbe erroneamente calcolato la pena prendendo le mosse dalla forma consumata della rapina aggravata e non dalla forma tentata, con ciò considerando implicitamente il tentativo come una circostanza attenuante.

La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), infatti, il primo giudice ha individuato la pena base in quella stabilita per il reato nella forma consumata (nel caso di specie la rapina pluriaggravata) e a questa ha applicato la diminuzione, e così ha correttamente applicato quanto disposto dall'art. 56, comma secondo cod. pen. (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il ConsiglieryEstensore [OSCURATO:PERSONA] p Il Presidente essini D'Agostini ,7A- ---- D E. P Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LODI il 2/12/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 582 e 495 cod. pen. e 4 L. 1975/110. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen e con specifico riferimento alla determinazione della pena. 6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al porto abusivo dell'arma in quanto la motivazione sul punto, che si limita ad affermare che dalla prova della sussistenza della tentata rapina discende la prova del porto dell'arma, non terrebbe in considerazione il fatto che il badile era sul luogo dove è stato rinvenuto dall'imputato nel luogo dove il reato è stato commesso. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. La contestazione, che si riferisce al porto del coltello, ha trovato in atti pieno e convincente riscontro in quanto, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), il coltello oggetto di imputazione è stato estratto dalla tasca destra dei pantaloni dal ricorrente durante la colluttazione. Coltello sul quale, d'altro canto, sono state anche rinvenute tracce biologiche dello stesso ricorrente. In ordine al porto dell'arma e alla sussistenza del reato contestato, pertanto, ogni ulteriore censura, riferibile al solo badile, risulta destituita di qualsivoglia fondamento. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 56 cod. pen. in quanto, come evidenziato dei motivi di appello, che sarebbero rimasti sul punto senza risposta, il primo giudice avrebbe erroneamente calcolato la pena prendendo le mosse dalla forma consumata della rapina aggravata e non dalla forma tentata, con ciò considerando implicitamente il tentativo come una circostanza attenuante. La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), infatti, il primo giudice ha individuato la pena base in quella stabilita per il reato nella forma consumata (nel caso di specie la rapina pluriaggravata) e a questa ha applicato la diminuzione, e così ha correttamente applicato quanto disposto dall'art. 56, comma secondo cod. pen. (Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il ConsiglieryEstensore [OSCURATO:PERSONA] p Il Presidente essini D'Agostini ,7A- ---- D E. P Ci
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