Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2003 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]233/02
Repubblica francese
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Conclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un accordo sugli orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza
– Competenza – Diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA]»
I –
Introduzione
1. Nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato con i loro partner americani
taluni principi (guidelines) in materia di collaborazione e di trasparenza in ambito normativo. La Repubblica francese chiede
l’annullamento di tale accordo, che considera un accordo internazionale vincolante. Ai sensi dell’art. 300 CE, solamente il
Consiglio avrebbe facoltà di concludere simili accordi. Inoltre, l’effetto vincolante dell’accordo limiterebbe il diritto
di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per contro, è del parere che l’accordo sia solo una disposizione preparatoria.
Non sussistendo un atto giuridicamente vincolante ai sensi dell’art. 230 CE, il ricorso è irricevibile.
II –
Contesto normativo
A –
[OSCURATO:PERSONA]
2. In occasione del vertice tenutosi nel maggio 1998, l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America hanno adottato una dichiarazione
congiunta sul [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «TEP»). Al punto
10 di tale dichiarazione, i partner ribadiscono di voler concentrare i propri sforzi sull’eliminazione degli ostacoli da cui
derivano rilevanti limitazioni al commercio e agli investimenti transatlantici. Si tratta, in particolare, dell’abrogazione
delle disposizioni che ostacolano le condizioni di accesso al mercato per merci e servizi.
3. Al punto 17 i partner dichiararono la loro intenzione
– di sviluppare al più presto un piano che individui i settori oggetto di azioni comuni bilaterali e multilaterali, stabilendo
un calendario per il conseguimento di risultati specifici;
– di adottare tutte le misure necessarie per consentire quanto prima l’attuazione delle misure menzionate, compresi i provvedimenti
necessari per avviare i negoziati.
4. Il secondo trattino è provvisto di una nota, da cui risulta che con tale paragrafo non si conferisce mandato negoziale all’Unione
europea (
2
).
B –
Piano d’azione per il [OSCURATO:PERSONA]
5. Il 9 novembre 1998 il Consiglio ha approvato un piano d’azione elaborato da Unione Europea e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al
TEP (
3
). Con riferimento ai punti 9-14 della dichiarazione TEP, il punto 3.1. del piano d’azione tratta degli «Ostacoli tecnici agli
scambi di beni». Il punto 3.1.1. «Cooperazione normativa» prevede l’individuazione e l’applicazione di principi/orientamenti
comuni generali concordati per un’efficace cooperazione normativa. È altresì prevista un’«analisi congiunta delle questioni
concordate», «segnatamente l’accesso alle reciproche procedure normative riguardo alla trasparenza e alla partecipazione del
pubblico – inclusa la possibilità per tutte le parti interessate di dare un contributo valido a dette procedure e ottenere
un’adeguata presa in considerazione delle proprie opinioni». Il piano d’azione prevede inoltre di «esaminare i risultati dell’analisi
delle rispettive procedure normative e, su tale base, cercare il modo di migliorare l’accesso a dette procedure, definire
principi/orientamenti generali concordati su tali procedure e, laddove possibile, cercare di conformarsi a tali miglioramenti,
nel rispetto dell’indipendenza delle autorità interne di regolamentazione».
C –
Orientamenti in materia di cooperazione e trasparenza in ambito normativo
6. Nel luglio 1999 tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e il governo americano sono stati avviati i negoziati sui principi/orientamenti.
Nel corso dei negoziati i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno rilevato che i principi/orientamenti non potrebbero creare
impegni internazionali vincolanti tra gli [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione europea e che sarebbero perfettamente compatibili con le
norme attualmente in vigore nei rispettivi paesi. Nel febbraio 2002 sono stati completati i negoziati sulle «[OSCURATO:PERSONA] on
[OSCURATO:PERSONA] and Transparency» (in prosieguo: le «[OSCURATO:PERSONA]»). Il testo non fu sottoscritto, ma venne raggiunto
un accordo attraverso dichiarazioni dei rispettivi servizi incaricati dei negoziati.
7. [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto delle [OSCURATO:PERSONA] nella sessione del 9 aprile 2002. I commissari Liikanen e Lamy hanno annunciato
alla stampa l’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] il 12 aprile 2002 (
4
).
8. Lo stesso giorno i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno elaborato una comunicazione diretta al (133°) Comitato del Consiglio –
competente insieme alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 133, n. 3, secondo comma, CE, per i negoziati nel settore della politica
commerciale comune – con la quale hanno comunicato al Consiglio il testo delle [OSCURATO:PERSONA] nella versione del 13 febbraio 2002.
Nella sua comunicazione la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che il piano d’azione elaborato nell’ambito del TEP prevede, tra l’altro,
la negoziazione di orientamenti in materia di cooperazione e trasparenza in ambito normativo. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state
oggetto di negoziati dalla fine del 1999 e in passato il Consiglio ne sarebbe stato informato in varie occasioni, l’ultima
volta nel gennaio 2001. [OSCURATO:PERSONA] sottolineò espressamente che le [OSCURATO:PERSONA] concordate si sarebbero dovute applicare
su base volontaria e che non rappresentavano un accordo internazionale, ma piuttosto il risultato al quale erano arrivati
i servizi competenti di entrambi i partner.
9. [OSCURATO:PERSONA] sono suddivise in sei sezioni: (I) Introduzione, (II) Obiettivi, (III) Ambito di applicazione, (IV) Azioni in
materia di cooperazione normativa, (V) Azioni in materia di trasparenza e (VI) Questioni procedurali.
10. L’introduzione (I) descrive il contesto in cui le [OSCURATO:PERSONA] sono state concordate, in modo particolare la dichiarazione TEP
del 1998 e il piano d’azione. Gli obiettivi definiti nella sezione II delle [OSCURATO:PERSONA] sono il miglioramento della cooperazione
dei servizi competenti in materia legislativa e la promozione della trasparenza nei riguardi del pubblico (punto 4). La cooperazione
persegue in modo particolare lo scopo di migliorare la preparazione e lo sviluppo di progetti di legge, ottimizzare la qualità
e innalzare il livello dei regolamenti tecnici, nonché ridurre le divergenze legislative mediante la promozione del dialogo
tra i servizi competenti in materia legislativa [lett. a)]. È inoltre perseguita una maggiore prevedibilità dello sviluppo
e della preparazione normativa tramite lo scambio di opinioni sugli obiettivi perseguiti dalla normativa, sugli strumenti
normativi e sui relativi calendari [lett. b)]. Oltre a ciò deve essere offerta alle autorità di ciascuna parte l’opportunità
di fornire all’altra contributi essenziali allo sviluppo normativo, creando le condizioni affinché tali contributi ottengano
corrispondente apprezzamento in sede normativa [lett. c)]. Deve inoltre essere promossa la partecipazione del pubblico al
processo legislativo, consentendo l’accesso a documenti preparatori, analisi e dati pertinenti [lett. d)], fornendo al pubblico
le spiegazioni ed informazioni tecniche necessarie [lett. f)] e favorendo maggiore comprensione da parte del pubblico degli
scopi ed effetti perseguiti dalla legislazione [lett. g)]. Nel complesso, le azioni perseguono l’obiettivo di agevolare il
commercio (punto 4, parte conclusiva).
11. L’ambito di applicazione delle [OSCURATO:PERSONA] è descritto nella sezione III. La sezione inizia specificando esplicitamente che
le [OSCURATO:PERSONA] sono applicabili su base volontaria (punto 7). Il suo ambito di applicazione ratione materiae si estende allo
sviluppo di disposizioni tecniche applicabili alle merci che ricadono nel campo di applicazione dell’accordo sugli ostacoli
tecnici agli scambi (in prosieguo: l’«accordo OTS») (
5
) costituente parte dell’accordo OMC (punto 8). [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono sia allo sviluppo di nuove disposizioni, sia alla
modifica di disposizioni già esistenti (punto 9).
12. Fra le misure nel campo della cooperazione tra i servizi competenti in materia legislativa (sezione IV) è previsto il reciproco
scambio di informazioni e consultazioni. Tale scambio è estensibile all’occorrenza anche a informazioni non pubblicate (punto
10). Inoltre sono previsti la raccolta e la valutazione comune di dati e il raggiungimento di un accordo sui metodi di analisi
dei fatti e delle cause che potrebbero giustificare un’azione normativa. È previsto anche uno scambio a livello di determinazione
delle priorità normative (punto 11). Infine è prevista anche la sorveglianza delle iniziative legislative future (punto 12).
13. La sezione V delle [OSCURATO:PERSONA] prevede misure dettagliate sull’informazione del pubblico in merito a progetti legislativi,
estesa alla fase di preparazione e sviluppo dei progetti. In particolare, i servizi competenti sono tenuti a fornire informazioni
concernenti le iniziative legislative in corso e future fornendo al pubblico la possibilità di prendere posizione in tempo
utile, a prendere in considerazione le osservazioni del pubblico e infine a fornire informazioni su come si sia eventualmente
tenuto conto di tali osservazioni (punto 17).
14. Le questioni procedurali (sezione VI) riguardano la sorveglianza e la verifica dell’applicazione delle [OSCURATO:PERSONA], nonché
il loro sviluppo.
15. Le misure applicabili in materia di cooperazione delle autorità e di informazione del pubblico nelle sezioni IV e V sono contrassegnate
dalla forma verbale condizionale «dovrebbe/dovrebbero» («should»), mentre le questioni procedurali nella sezione VI sono associate
ad una forma verbale al tempo futuro («will»).
III –
Argomenti e conclusioni delle parti
16. La Repubblica francese considera l’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] un accordo internazionale giuridicamente vincolante. Richiamandosi
alla sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
6
), essa è del parere che l’atto mediante il quale gli esperti della [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato le [OSCURATO:PERSONA] con i loro partner
americani sia impugnabile.
17. L’atto con cui i negoziatori della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dato il proprio consenso al testo concordato a livello operativo
con i partner americani esprimerebbe la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di impegnarsi nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] luce
del livello, concordemente stabilito dalle le parti, su cui i negoziati hanno avuto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta
ad esprimere il proprio impegno unicamente a livello operativo.
18. Sotto il profilo del diritto sostanziale, la Repubblica francese eccepisce due illegittimità: l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]
con riferimento alla conclusione dell’accordo e la violazione del suo monopolio di iniziativa legislativa.
19. Il governo francese ritiene che le [OSCURATO:PERSONA] costituiscano un accordo internazionale vincolante. [OSCURATO:PERSONA], in special
modo l’art. 300 CE, non conferirebbe tuttavia alla [OSCURATO:PERSONA] competenza in materia di conclusione di accordi internazionali;
tale diritto sarebbe piuttosto riservato al Consiglio. Nel suo parere 1/75 la Corte ha deciso che, per stabilire l’esistenza
di un accordo internazionale, non costituiscono fattore pertinente né la forma, né la denominazione. Piuttosto, la nozione
di accordo includerebbe ogni impegno a carattere vincolante assunto da soggetti di diritto internazionale, indipendentemente
dalla sua forma. A ciò corrisponderebbe un accordo contenente una norma, cioè una regola di condotta, per un determinato settore,
formulata in termini precisi e vincolante per le parti contraenti (
7
).
20. [OSCURATO:PERSONA] presenterebbero questi requisiti. Certamente non sono strutturate sotto forma di una sequenza di articoli e
non contengono disposizioni sulla loro entrata in vigore. Tali aspetti formali non sarebbero tuttavia determinanti. Bisogna
piuttosto considerare che le disposizioni delle [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzate da una struttura sistematica e trattavano
le singole questioni con sufficiente precisione.
21. Nonostante la cauta formulazione delle [OSCURATO:PERSONA], alla luce del contenuto dei provvedimenti il governo francese è del parere
che si tratti di un accordo vincolante. Così gli obiettivi perseguiti con l’accordo sarebbero stati definiti con molta precisione,
come anche le misure applicabili nell’ambito di applicazione della cooperazione tra le autorità e nei confronti del pubblico.
22. Anche il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero come scopo la modifica della normativa comunitaria esistente non contraddirebbe
il loro carattere vincolante. L’accordo conterrebbe quantomeno l’impegno alla cooperazione con le autorità americane.
23. Le questioni procedurali regolamentate nella sezione VI, in modo particolare il processo di verifica previsto al punto 18,
dimostrerebbero chiaramente il carattere vincolante dell’accordo. [OSCURATO:PERSONA] obbligherebbero le parti al raggiungimento
di un certo risultato. Esse ricadrebbero in tal senso sotto la vigilanza di un organo di controllo ad hoc. In tal modo le
parti garantirebbero il raggiungimento di risultati concreti attraverso le [OSCURATO:PERSONA], impedendo che restino lettera morta.
24. Il governo francese ritiene irrilevante il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] non prevedano un meccanismo di risoluzione delle controversie.
Né sarebbe necessario, ai fini del carattere vincolante delle [OSCURATO:PERSONA], che si preveda espressamente la responsabilità per
l’applicazione delle disposizioni. Questa risulterebbe già dai principi generali del diritto internazionale.
25. Il governo francese non ritiene determinante nemmeno il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai ricevuto un mandato negoziale,
che abbia insistito neiconfronti dei propri interlocutori riguardo alla non obbligatorietà dell’accordo e, infine, che anche
la parte americana consideri le [OSCURATO:PERSONA] non vincolanti. Sarebbe determinante solo il contenuto dell’accordo. Tale contenuto
sarebbe alla base del carattere vincolante delle [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le norme procedurali di cui alla sezione VI non conterrebbero
la forma verbale condizionale dovrebbe/dovrebbero («should») altrimenti utilizzata, ma la forma verbale al tempo futuro («will»).
Ciò garantirebbe l’attuazione delle misure ivi previste. Il meccanismo di controllo non sarebbe pertanto di natura puramente
facoltativa.
26. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di adottare le [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nulla a motivo dell’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]. Nella
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
8
) la Corte avrebbe fatto riferimento alla ripartizione delle responsabilità di cui all’art. 300 CE. In linea di massima, la
competenza a concludere accordi internazionali spetta al Consiglio. La prevista deroga a favore della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe
risultare solo da autorizzazioni concesse dal Consiglio, ma non dall’interpretazione di norme di competenza interna. Inoltre,
a parere della Repubblica francese, alla [OSCURATO:PERSONA] non spetterebbero competenze interne nel settore disciplinato dalle [OSCURATO:PERSONA].
27. A parere del governo francese l’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] violerebbe anche la normativa comunitaria, laddove il vincolo della
[OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] limiterebbe il monopolio di iniziativa legislativa di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’unica
responsabile nel decidere quali progetti di legge presentare e con quale contenuto. Ciò è vero in modo particolare per quanto
riguarda i regolamenti tecnici, trattati dalle [OSCURATO:PERSONA], che influiscono sul commercio di merci e servizi.
28. [OSCURATO:PERSONA] consentirebbero tuttavia la possibilità di esercitare un’influenza sulle proposte della [OSCURATO:PERSONA], limitandone
la libertà. Ad esempio, nell’attività di coordinamento con le autorità americane la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad osservare
determinate regole procedurali. Inoltre sarebbe obbligata a tenere conto dei commenti dei servizi americani.
29. Questa limitazione del diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] influisce, a parere del governo francese, sul procedimento
legislativo nel suo complesso. Il contenuto della proposta della [OSCURATO:PERSONA] definirebbe il margine per le successive deliberazioni
del legislatore europeo. Inoltre, il Consiglio potrebbe ignorare le proposte della [OSCURATO:PERSONA] solo con unanimità di voto.
30. La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:
1) annullare la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha concordato con gli [OSCURATO:PERSONA] taluni orientamenti in materia di cooperazione
normativa e di trasparenza;
2) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
31. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare irricevibile il ricorso;
2) condannare la Repubblica francese alle spese.
32. [OSCURATO:PERSONA] è del parere che il ricorso sia irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbero un accordo internazionale.
Esse non sarebbero produttive di effetti giuridici, per cui non sussisterebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
33. [OSCURATO:PERSONA] confuta che il collegio della [OSCURATO:PERSONA] abbia mai approvato l’accordo. Si tratterebbe unicamente di un accordo
a livello amministrativo. Pertanto non esisterebbe un atto impugnabile della [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione.
34. Se la Corte cionondimeno assumesse che la [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituzione sia vincolata alle [OSCURATO:PERSONA], all’ammissibilità
della domanda osterebbe il fatto che l’accordo non è produttivo di effetti giuridici.
35. [OSCURATO:PERSONA] è del parere di poter concordare principi od orientamenti con le autorità americane senza eccedere le proprie
competenze. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe certamente concludere accordi internazionali produttivi di effetti giuridici o vincolanti
unicamente nei casi espressamente previsti dal trattato. Ciò non escluderebbe tuttavia
a contrario
che la [OSCURATO:PERSONA] possa concordare con autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi intese operative sulla cooperazione, che non comportano obblighi
internazionali. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe autorizzata a concludere accordi amministrativi informali con le competenti autorità
amministrative degli [OSCURATO:PERSONA]. Essa ritiene che il suo diritto di iniziativa comprenda la possibilità di procedere a tutte
le consultazioni reputate necessarie, prima di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta legislativa.
36. A parere della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del diritto dei trattati la volontà delle parti riveste importanza fondamentale. Già
il quadro in cui le [OSCURATO:PERSONA] sono state sviluppate sarebbe caratterizzato da accordi puramente politici, privi di qualsivoglia
carattere giuridicamente vincolante. Né il TEP, né il programma d’azione sarebbero vincolanti.
37. Non solo il contesto, ma anche la qualifica dei rappresentanti, la procedura prescelta per la conclusione dell’accordo nonché
la terminologia in esso utilizzata dimostrerebbero la non obbligatorietà delle [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbero state formalmente
approvate né sottoscritte da alcuna delle parti. Entrambe le parti avrebbero sempre sottolineato che non si tratta di adottare
disposizioni vincolanti. [OSCURATO:PERSONA] rimanda in modo particolare all’utilizzo dei termini dovrebbe/dovrebbero («should»)
e della forma verbale al tempo futuro («will») in luogo di deve/devono («shall»). I termini utilizzati sarebbero tipici delle
misure internazionali non vincolanti. In nessun punto del testo si fa menzione di parti contrattuali («parties»), ma sempre
solo di parti («sides»). L’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero inoltre state denominate parti contrattuali.
38. Anche la struttura delle [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe il loro carattere non vincolante. Così esse non conterrebbero disposizioni
finali sulla loro entrata in vigore, né disposizioni sulla composizione delle controversie. Sarebbe previsto unicamente un
meccanismo di controllo. Nessuna disposizione avrebbe i requisiti per comportare la responsabilità internazionale di una delle
parti.
39. A differenza del governo francese, la [OSCURATO:PERSONA] è del parere che le circostanze formali da essa identificate non potrebbero
essere dissociate dal contenuto delle [OSCURATO:PERSONA]. L’accordo dovrebbe piuttosto essere valutato nel suo complesso e in tal
senso la forma prescelta rivestirebbe un ruolo fondamentale. La forma esprimerebbe la volontà delle parti di adottare un documento
non vincolante.
40. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], limita i propri argomenti agli aspetti sostanziali della causa.
Nell’interpretazione di un accordo internazionale devono essere tenute in considerazione tutte le circostanze nelle quali
lo stesso è venuto in essere. Solo così può essere chiarita la portata giuridica di un documento.
41. La sorveglianza (monitoring) e il controllo (follow-up) previsti ai punti 18 e 22 delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbero mere dichiarazioni
di intenzione. La loro violazione non potrebbe in alcun caso avere per conseguenza la responsabilità internazionale di una
delle parti.
42. Anche il diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe limitato dall’accordo. A parere del governo britannico, la consultazione
non vincolante delle autorità americane rientra nel diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], che nella preparazione di un
atto giuridico può avvalersi di tutte le possibili fonti di informazione. Proprio perché gli [OSCURATO:PERSONA] potrebbero impugnare
le disposizioni UE nell’ambito dell’OMC, sarebbe particolarmente importante chiarire i possibili ostacoli agli scambi da esse
derivanti prima dell’emanazione di disposizioni.
IV –
Valutazione
A –
Ammissibilità del ricorso
43. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità del ricorso. A suo avviso, da un lato non esiste una decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe approvato le [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro le [OSCURATO:PERSONA] non produrrebbero effetti giuridici; non esisterebbe pertanto un
atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
44. Ai sensi dell’art. 230, n. 1, CE, la Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente
dal Parlamento e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri,
nonché sugli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Il ricorso della Repubblica
francese è ammissibile se l’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] con il governo americano è un atto della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di tale
disposizione.
45. Il termine «atto» di cui all’art. 230, n. 1, CE comprende tutte le misure che mirino a produrre effetti giuridici indipendentemente
dalla loro natura e dalla loro forma (
9
). Ciò risulta dall’esclusione delle raccomandazioni e dei pareri che ai sensi dell’art. 249, n. 5, CE non sono vincolanti.
Secondo una giurisprudenza costante costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti (
10
).
46. In ragione delle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA], due sono le questioni da esaminare. In primo luogo è necessario verificare l’esistenza
di un atto della [OSCURATO:PERSONA]. Solamente in seguito sorge l’ulteriore questione se tale atto sia produttivo di effetti giuridici,
in quanto solo in questo caso è impugnabile.
47. [OSCURATO:PERSONA] è del parere di non essere vincolata all’accordo in quanto istituzione, in ragione dell’assenza di una decisione
del collegio dei commissari. In merito si deve constatare che il collegio ha preso atto dell’accordo nella riunione 9 aprile
2002. In proposito potrebbe già sostenersi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia approvato tale accordo e che tale approvazione costituisca
una decisione del collegio della [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio dei commissari, se fosse stato contrario all’accordo, sarebbe dovuto
intervenire al ricevimento dell’informazione.
48. È invece successo esattamente il contrario. Secondo quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], il 12 aprile 2002 i commissari Liikanen
e Lamy, competenti per le questioni commerciali, hanno perfino annunciato la conclusione dell’accordo alla stampa. Ciò esprimerebbe
l’assenso della [OSCURATO:PERSONA] all’iniziativa dei propri servizi.
49. Inoltre, nella riunione della [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2002, come si evince dal verbale di tale riunione, è stato deciso di
stipulare con gli [OSCURATO:PERSONA] l’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] in occasione del successivo vertice UE-USA del 2 maggio 2002 e sono
state approvate le necessarie misure di attuazione, esposte in una nota del commissario Liikanen (
11
). Tali circostanze corroborano la tesi secondo la quale il collegio della [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto dichiarato
dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe addirittura approvato le [OSCURATO:PERSONA] espressamente.
50. Anche supponendo che il collegio non abbia approvato le [OSCURATO:PERSONA], l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] in proposito è irrilevante
in quanto concerne un problema della [OSCURATO:PERSONA] puramente interno. Sono il regolamento interno e le altre disposizioni della
[OSCURATO:PERSONA] concernenti la ripartizione delle responsabilità a stabilire chi possa o non possa agire verso l’esterno con efficacia.
Attenendosi alle considerazioni giuridiche espresse nell’art. 46 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto
dei trattati (
12
) (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna del 1969») (
N.d.T.
Fonte della traduzione:
http://users.unimi.it/medialin/docs/convenzione_vienna.doc e anche http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_111/a46.html
) e nell’art. 7, n. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, non ancora entrata in vigore, del 21 marzo 1986 sul diritto
dei trattati tra [OSCURATO:PERSONA] e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali (
13
) (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna del 1986»), si presume che un’eventuale carenza di poteri di rappresentanza nelle
relazioni interne è irrilevante, a condizione che i soggetti svolgenti funzione di interlocutori non siano manifestamente
incompetenti e che ciò sia ravvisabile anche da parte degli interlocutori americani. Nella fattispecie non si potrebbe tuttavia
parlare di manifesta incompetenza, dopo che i servizi competenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno negoziato per anni con le autorità
americane. [OSCURATO:PERSONA] si è perciò impegnata in quanto istituzione attraverso l’azione dei propri rappresentanti. In conseguenza
di ciò, un’azione della [OSCURATO:PERSONA] esiste.
51. Inoltre è necessario verificare se l’azione della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di conclusione dell’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] sia
produttiva di effetti giuridici. [OSCURATO:PERSONA] lo nega, sostenendo il carattere non vincolante delle [OSCURATO:PERSONA].
52. Come sopra esposto, nell’art. 230, n. 1, CE rientrano solo le misure produttive di effetti giuridici. Le misure che producono
effetti solamente nella sfera interna dell’amministrazione sono, per esempio, escluse dal controllo giurisdizionale. Esse
non creano diritti od obblighi in capo a terze persone e non rappresentano, quindi, atti lesivi idonei ad essere oggetto di
un ricorso per annullamento (
14
). Secondo la giurisprudenza non sono impugnabili nemmeno quegli atti che costituiscono manifestazione di una mera convergenza
di intenti con riferimento a decisioni ulteriori degli organi (
15
).
53. Innanzi tutto deve essere respinta l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la mancanza di obbligatorietà delle [OSCURATO:PERSONA]
risulterebbe già dalla circostanza che non sono state sottoscritte dalle parti. Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969
e della Convenzione di Vienna del 1986 è possibile concludere accordi anche con mezzi diversi dalla firma o dalla ratifica.
La loro accettazione o approvazione è sufficiente, come risulta in modo particolare dagli artt. 11 e segg. della Convenzione
di Vienna del 1969 (
16
) e dagli artt. 11 e segg. della Convenzione di Vienna del 1986 (
17
). La volontà di vincolarsi ad un accordo può essere espressa in qualsiasi forma. La forma scritta non è in alcun caso l’unica
forma possibile.
54. È quindi necessario esaminare il contenuto dell’accordo. In merito si deve innanzi tutto constatare che il fatto che – contrariamente
al parere della [OSCURATO:PERSONA] – le [OSCURATO:PERSONA] non prevedano sanzioni per il caso di loro inosservanza, né un meccanismo di risoluzione
delle controversie, né responsabilità alcuna per il caso di loro inosservanza, non esclude che esse siano cionondimeno da
considerare documento vincolante, in quanto tali circostanze non costituiscono elementi indispensabili ai fini dell’efficacia
vincolante di un accordo. La mancanza di una previsione espressa con riferimento alle sanzioni è irrilevante perché un accordo
internazionale è sottoposto alla regola
pacta sunt serranda
(
18
). Inoltre, se si tratta di un accordo internazionale vincolante, in assenza di disposizioni espresse delle [OSCURATO:PERSONA] trovano
applicazione i principi generali di diritto internazionale sulla responsabilità dei soggetti di diritto internazionale.
55. [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono norme e comportamenti che i servizi competenti in materia legislativa («regulators») delle autorità
federali americane e della [OSCURATO:PERSONA] intendono applicare su base volontaria per quanto possibile (punto 7 delle [OSCURATO:PERSONA]).
Si tratta in particolare della reciproca informazione e consultazione da parte delle autorità e dell’informazione del pubblico
(punto 4 delle [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento alla preparazione e allo sviluppo di norme che possono comportare ostacoli tecnici
agli scambi ai sensi dell’OTS (punto 8 delle [OSCURATO:PERSONA]). In tal modo si vogliono evitare il più possibile eventuali restrizioni
commerciali e agevolare il commercio nel suo complesso (punto 4, parte conclusiva, delle [OSCURATO:PERSONA]).
56. Gli obblighi strumentali e procedurali possono in linea di massima essere oggetto di un accordo internazionale (
19
). Nel citato punto 7 delle [OSCURATO:PERSONA] viene espressamente specificato che i servizi competenti intendono applicare le [OSCURATO:PERSONA]
su base volontaria («intend to apply on a voluntary basis»). Il carattere non vincolante delle [OSCURATO:PERSONA] è inoltre sottolineato
dall’impiego del termine «should», traducibile con «dovrebbe/dovrebbero». Nella prassi degli accordi internazionali gli obblighi
vincolanti vengono di regola associati al verbo «shall» (deve/devono), mentre le forme verbali condizionali «should» e «may»
(dovrebbe/dovrebbero; potrebbe/potrebbero) sono utilizzate solo in relazione alla concertazione di obblighi non vincolanti.
[OSCURATO:PERSONA] gli obblighi riguardanti l’informazione reciproca e l’informazione del pubblico sono associati al verbo «should»
(v., in particolare, i punti 5 e 10-17). Ciò fa parimenti propendere per la non obbligatorietà delle [OSCURATO:PERSONA].
57. Solo le questioni procedurali regolamentate nella sezione VI sono associate ad una forma verbale al tempo futuro («will»).
Il termine «will» è meno usato nel contesto della conclusione di accordi internazionali. È pertanto difficile associare allo
stesso un significato univoco. Anche volendo riconoscere nell’utilizzo della forma futura un rafforzativo dell’obbligatorietà,
come sostenuto dal governo francese, si deve comunque tenere conto dell’espressa dichiarazione di cui al punto 7 delle [OSCURATO:PERSONA],
secondo cui l’applicazione delle [OSCURATO:PERSONA] avviene su base volontaria. Questa generica asserzione non deve essere persa di
vista in sede di interpretazione del termine «will». Dalla formulazione linguistica delle questioni procedurali non può pertanto
essere tratta alcuna conclusione in merito al carattere vincolante delle [OSCURATO:PERSONA].
58. Gli obiettivi perseguiti dalle [OSCURATO:PERSONA] corroborano parimenti la tesi del carattere non vincolante dell’accordo. Uno degli
obiettivi consiste, ad esempio,nell’offrire alle autorità l’opportunità («opportunity») di fornire all’altra «parte» contributi/commenti
essenziali e la possibilità di ottenere un corrispondente apprezzamento («possibility to obtain reasonable consideration»)
[punto 4, lett. c) delle [OSCURATO:PERSONA]]. L’«opportunità» di fornire osservazioni e la «possibilità» di tenerne conto sono formulazioni
che non danno titolo all’accoglimento di eventuali obiezioni. Anche ciò milita a favore del carattere non vincolante delle
[OSCURATO:PERSONA].
59. Oltre al testo e ai fini dell’accordo deve essere considerato anche il contesto in cui le [OSCURATO:PERSONA] sono state concordate.
Come risulta dall’introduzione, esse sono state elaborate nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA], istituito
in occasione del vertice di Londra del maggio 1998. Tale partnership non si fonda su un accordo internazionale vincolante,
ma rappresenta un accordo politico nell’ambito del nuovo programma transatlantico già concordato nel 1955. Ciò non esclude
certamente che le parti concludano un accordo vincolante nell’ambito del TEP. Tale contesto costituisce tuttavia un indizio
del fatto che si tratti di un dialogo politico avente per oggetto in generale il miglioramento della cooperazione nelle questioni
commerciali. Ciò rende ovvio ravvisare nelle [OSCURATO:PERSONA] del pari un accordo politico e non un documento giuridicamente vincolante.
60. Questo aspetto è confermato dalla dichiarazione di cui al già citato verbale della riunione della [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile
2002, in cui si afferma l’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di approvare le [OSCURATO:PERSONA] attraverso dichiarazioni politiche durante
il successivo vertice UE-USA (
20
).
61. Il testo, i fini e il contesto delle [OSCURATO:PERSONA] inducono a considerarle una misura che, al pari del codice di condotta concordato
tra il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] concernente l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], costituisce
solo espressione di un coordinamento su base volontaria in relazione a decisioni future degli organi competenti del governo
statunitense e della [OSCURATO:PERSONA] in ambito normativo. Sulla base della sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
21
), alla luce di questa analisi le [OSCURATO:PERSONA] devono pertanto essere considerate un atto giuridico non vincolante.
62. Una simile interpretazione delle [OSCURATO:PERSONA] è conforme alla natura delle funzioni della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 211,
terzo trattino CE, essa partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento. Ciò avviene anzitutto attraverso
la presentazione di proposte di regolamenti, direttive e decisioni. Nell’ambito della preparazione di tali proposte, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a consultarsi con i diversi gruppi di interesse potenzialmente coinvolti in una regolamentazione prevista, chiarendo
in modo quanto più completo possibile i fatti nell’ambito dei quali si vuole proporre una disciplina. Non si vede perché,
nell’ambito di tale raccolta di informazioni, non dovrebbe poter consultare anche i governi di [OSCURATO:PERSONA] terzi. Un siffatto scambio
di opinioni ed esperienze è particolarmente opportuno nel campo della politica commerciale per prevenire dispute commerciali
che potrebbero eventualmente condurre a procedure per la soluzione delle controversie nell’ambito dell’OMC. Se la [OSCURATO:PERSONA]
conclude accordi allo scopo di dare una cornice di riferimento alle consultazioni si può dire che in tal modo essa eserciti
il suo diritto di iniziativa anziché limitarlo. Si stabiliscono le modalità e le possibilità che mettono la [OSCURATO:PERSONA] in
condizione di esercitare il proprio diritto di iniziativa in modo utile.
63. Se la [OSCURATO:PERSONA] conclude accordi che disciplinano la procedura delle consultazioni reciproche, possono sorgere eventuali
obblighi procedurali nel senso, ad esempio, che le autorità governative americane devono essere informate dei progetti legislativi
della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò non comporta tuttavia per le autorità o i servizi che effettuano la consultazione alcun obbligo per
quanto riguarda il contenuto. Anche se il governo americano sollevasse obiezioni rilevanti nell’ambito delle consultazioni
condotte con la [OSCURATO:PERSONA] contro, ad esempio, una proposta di regolamento, alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in alcun caso preclusa
la possibilità di presentarla comunque al Parlamento e al Consiglio. Al di là dell’esame delle obiezioni, le [OSCURATO:PERSONA] non
contengono in alcun punto l’obbligo di tenere conto delle osservazioni dell’altra parte, nel senso che gli organi competenti
non potrebbero rifiutarle o ignorarle. Anche questo porta a considerare le [OSCURATO:PERSONA] come un documento limitato alle questioni
procedurali avente per oggetto la disciplina della cooperazione tra due servizi amministrativi, dal quale non discendono obblighi
di diritto sostanziale.
64. Non pare tuttavia opportuno basarsi sulla figura giuridica di un accordo amministrativo nel caso delle [OSCURATO:PERSONA] in oggetto.
In questo senso si potrebbero interpretare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] quando sottolinea che l’accordo è stato concluso
fra servizi amministrativi nell’ambito della loro competenza e in modo particolare nel rispetto del proprio diritto di iniziativa.
Va rilevato che la categoria dell’accordo amministrativo non è disciplinata nel [OSCURATO:PERSONA] CE (
22
). Pertanto è oltremodo dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] sia competente a concludere siffatti accordi al di fuori dei casi espressamente
richiamati nel [OSCURATO:PERSONA], come ad esempio nel caso dell’art. 302 CE.
65. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] concernenti l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America
in merito all’applicazione del rispettivo diritto della concorrenza, l’avvocato generale Tesauro ha approfondito la questione
della misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] possa concludere accordi amministrativi. Egli ha affermato che gli accordi amministrativi
rappresentano una figura giuridica sviluppatasi nella prassi (
23
). Ha respinto la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’art. 300 CE (ex art. 228 [OSCURATO:PERSONA] CE) autorizzerebbe genericamente la
[OSCURATO:PERSONA] alla conclusione di accordi amministrativi (
24
). Anche la prassi della [OSCURATO:PERSONA] di concludere effettivamente accordi con [OSCURATO:PERSONA] terzi non potrebbe legittimare la competenza
della [OSCURATO:PERSONA] poiché, secondo una giurisprudenza costante, una semplice prassi degli organi non può creare un precedente
che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto (
25
).
66. Anche supponendo che in linea di massima l’esecutivo abbia il potere di stipulare esso stesso i cosiddetti accordi amministrativi,
si pone comunque l’ulteriore questione della misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia da considerare organo «esecutivo». Nell’ambito
della conclusione di accordi internazionali l’art. 300, n. 2, CE attribuisce la funzione esecutiva di conclusione di un accordo
internazionale al Consiglio e non alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale equilibrio istituzionale creato dal [OSCURATO:PERSONA], al quale va aggiunta
anche la consultazione o approvazione del Parlamento, sarebbe fortemente perturbato se la [OSCURATO:PERSONA] venisse genericamente
equiparata ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzati alla conclusione di accordi amministrativi (
26
). Anche in proposito appare inadeguato cercare di qualificare il presente accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] come accordo amministrativo.
67. Anche nel caso di un accordo amministrativo resterebbe infine ancora da chiarire se esso sia produttivo di effetti giuridici,
in quanto solo in tale caso sarebbe un atto impugnabile. Come sopra esposto, le [OSCURATO:PERSONA] non sono vincolanti né per quanto
riguarda il loro contenuto, né con riferimento ai fini o al contesto in cui sono state concordate. In conclusione, si presume
quindi che le [OSCURATO:PERSONA] non applichino disposizioni vincolanti e non siano pertanto produttive di effetti giuridici. Per
difetto di un atto impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
B –
Fondatezza del ricorso
68. Solo in subordine, per il caso in cui la Corte pervenga ad opposta conclusione, si richiamano brevemente qui di seguito le
due censure nel merito fatte valere dalla Repubblica francese: da un lato l’incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento
alla conclusione dell’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro la limitazione del diritto di iniziativa normativa della [OSCURATO:PERSONA].
1. Competenza della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla conclusione dell’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA]
69. Il governo francese eccepisce che la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in linea di principio competente alla conclusione di accordi
internazionali. L’art. 300 CE riserverebbe tale competenza al Consiglio.
70. In linea di principio ciò va condiviso. Come sopra esposto, l’art. 300 CE costituisce espressione dell’equilibrio istituzionale
tra Parlamento, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe in tale ambito solo il compito dell’avviamento dei necessari
negoziati (art. 300, n. 1, CE). Gli accordi della Comunità vengono conclusi dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento
nella forma di volta in volta necessaria.
71. Solo eccezionalmente alla [OSCURATO:PERSONA] spetta il diritto di concludere accordi. Ciò si verifica se il Consiglio la abilita
specificamente (art. 300, n. 4, CE), o negli altri casi previsti dal [OSCURATO:PERSONA], ad es. dall’art. 302 CE. A motivo della necessità
di preservare l’equilibrio istituzionale, non si può qui riconoscere un diritto generico della [OSCURATO:PERSONA] alla conclusione
di accordi.
72. Per la ragione sopra esposta, la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe concludere accordi amministrativi con altri governi
deve essere respinta.
73. Ammettendo che le [OSCURATO:PERSONA] fossero produttive di effetti giuridici, in tal caso avrebbero dovuto essere state approvate
e stipulate dal Consiglio. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata incompetente, ragione per cui l’atto comunitario con cui
le [OSCURATO:PERSONA] sono state approvate dovrebbe essere annullato.
2. Limitazione del diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA]
74. Il governo francese ravvisa inoltre nella conclusione dell’accordo sulle [OSCURATO:PERSONA] una limitazione del diritto di iniziativa
della [OSCURATO:PERSONA]. Come già discusso nell’ambito dell’ammissibilità del ricorso, nell’esercitare il proprio diritto di iniziativa
la [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia accertare in modo completo le circostanze in cui un progetto di legge viene elaborato. Essa deve
consultarsi con tutti coloro che sono interessati al fine di esaminare la necessità di una regolamentazione e dei suoi possibili
effetti prima di presentare una proposta al Parlamento e al Consiglio. Non si comprende perché una consultazione dei governi
di [OSCURATO:PERSONA] terzi dovrebbe costituire un’eccezione. Tanto più che i regolamenti tecnici, che costituiscono oggetto delle consultazioni
con le autorità americane previste dalle [OSCURATO:PERSONA], possono all’occorrenza essere presentati dagli USA nell’ambito dell’OMC
ai fini della verifica della loro compatibilità con l’accordo OTS. Le consultazioni con le autorità americane possono pertanto
essere considerate come un mezzo per prevenire non solo le dispute commerciali, ma anche i conflitti giuridici nell’ambito
dell’OMC. In proposito esiste addirittura un obbligo di discutere con i partner commerciali americani gli effetti prodotti
da una disciplina prevista, prima che questa venga proposta al legislatore europeo. Di conseguenza non è possibile individuare
alcuna violazione del diritto di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA].
V –
Spese
75. A norma dell’art. 69, § 2, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese. Atteso che la
[OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
VI –
Conclusione
76. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto sopra, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– «Nothing in this text constitutes an EU negotiating mandate».
3
– Comunicato stampa del Consiglio n. 12560/98. Il testo del piano d'azione è annesso al comunicato stampa come allegato IV.
4
– V. comunicato stampa IP/02/555 del 12 aprile 2002 presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] come allegato 2.
5
– Allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 86).
6
– Sentenza 9 agosto 1994, causa C-327/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3641).
7
– V. parere 1/75, 11 novembre 1975 (Racc. pagg. 1355, in particolare, 1360).
8
– Cit. alla nota 6.
9
– Sentenze 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 263, punti 38/42); 9 ottobre 1990, causa 366/88,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3571, punto 8); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 6, punto 14), e sentenza 30 aprile 1996,
causa C-58/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I-2169, punto 24).
10
– Ordinanze 17 ottobre 1984 nella causa 135/84, F.B./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3577, punto 6), e 13 giugno 1991 nella causa
C-50/90, Sunzest/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2917, punto 12).
11
– V., in proposito, il verbale 17 aprile 2002 concernente la riunione del 9 aprile 2002 (PV(2002)1562 finale), disponibile
sul sito www.Europa.int/comm/secretariat_general/meeting/archives_en.htm. La versione inglese recita: «[OSCURATO:PERSONA] took
note of the agreement reached at technical level between the Community and the [OSCURATO:PERSONA] on guidelines for regulatory
cooperation and transparency (SEC(2002)386/2), which would be ratified by means of political declarations by both parties
at the next EU/US summit on 2 May. It took note of the conditions for implementation of these guidelines as set out in the
note distributed by Mr LIIKANEN (SEC(2002)386)». La versione francese recita: «[OSCURATO:PERSONA] prend acte de l'accord intervenu,
au niveau technique, entre la Communauté et les Etats-Unis sur des lignes directrices sur la coopération et la transparence
en matière de régulation (SEC(2002) 386/2) qui seront entérinées, par la voie de déclarations politiques des deux parties,
lors du prochain sommet UE/Etats-Unis le 2 mai 2002. Elle prend note des conditions de mise en uvre de ces lignes directrices
telles que reprises dans la note diffusée par M. LIIKANEN (SEC(2002) 386)».
12
– L'art. 46 della Convenzione di Vienna del 1969 dispone quanto segue: «1) Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere
vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a
concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non
sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. 2) Una violazione è manifesta
quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona
fede»
13
– L'art. 7, n. 3, della Convenzione di Vienna del 1986 recita: «Una persona è considerata come rappresentate di uno Stato
per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da
un [OSCURATO:PERSONA]: a) qualora detta persona presenti adeguati pieni poteri; o b) qualora emerga dalla prassi o da altre circostanze,
che era intento degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali interessate, di considerare questa persona quale rappresentante
lo Stato a tali fini senza presentazione dì pieni poteri».
14
– Sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 9, punto 9 sulle istruzioni interne).
15
– [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio [cit. alla nota 9, punti 25-27 sul codice di condotta (93/730/CE) concernente l'accesso
del pubblico ai documenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 340, pag. 41)].
16
– L'art. 11 della Convenzione di Vienna del 1969 dispone quanto segue: «Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un
trattato può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto».
17
– L'art. 11, n. 2, della Convenzione di Vienna del 1986 dispone quanto segue: «Il consenso di una organizzazione internazionale
ad essere vincolata da un trattato può essere manifestato mediante la firma, lo scambio di strumenti che costituiscono un
trattato, un atto di conferma formale, l'accettazione, approvazione o l'adesione, o ogni altro mezzo convenuto».
18
– V., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 16 dicembre 1993 nella causa C-327/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pagg. I-3641, I-3643, paragrafo 21).
19
– V. le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro (cit. alla nota 18, n. 20).
20
– V. il passaggio del verbale cit. alla nota 11.
21
– Cit. alle note 9 e 15.
22
– Solo a titolo di precisazione, va menzionato il confronto con l'art. 59, n. 2, della Legge fondamentale tedesca, in cui
viene espressamente richiamata la figura giuridica dell'accordo amministrativo.
23
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18, paragrafo 22).
24
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18, paragrafi 25-27).
25
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18, paragrafi 28-29). V. anche gli argomenti della sentenza nella causa
(cit. alla nota 6, punto 36).
26
– In questo senso anche le conclusioni [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 18, paragrafi 33-34). Anche la sentenza in questa
causa si fonda espressamente sull'equilibrio istituzionale da salvaguardare (cit. alla nota 6, punto 28).