CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -()7()(L\' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un assegno. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è privo di concreta specificità e, comunque, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, a pagina 2, ha evidenziato la correttezza della valutazione del primo giudice sulla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dell'assegno poiché non aveva dato spiegazioni del possesso del titolo, rimanendo assente per tutto il processo, né aveva fornito al difensore una versione alternativa della vicenda; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.