CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 3177 / 20 17 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. ZJNMSM52D 04H501 J) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. F abio Baglioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Panaro n. 17; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore; –intimata – Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 8301 / 15 / 20 16 , depositat a in data 13 / 1 2 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 23 settembre 202 5 ; Fatti di causa Con ricorso di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugnò due preavvisi di fermo e le sottostanti cartelle di pagamento, deducendo che queste ultime non gli erano state notificate, ad eccezione di una per la quale aveva proceduto al pagamento. Con sentenza di primo grado, la C.T.P. di Romaaccolse il ricorso, non essendo stata provata la notificazione delle cartelle, mentre con riferimento alla cartella relativa all’annualità 2005 il giudice di primo grado affermò che il contribuente aveva versato quanto dovuto. Su appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “l’agente della riscossione”), rimasta contumace in primo grado, la C.T.R. del Lazio riformò – con la sentenza indicata in epigrafe - la pronuncia di primo grado, ritenendo correttamente notificate le cartelle di pagamento sottese ai preavvisi di fermo. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha propostoricorso per cassazione,affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione sono rimaste intimate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Error in procedendo. Eccezione di giudicato. Nullità della sentenza in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per formazione di un giudicato sulle pretese”, il r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente deduce che con riferimento alla cartella n. 09720090089609837 per l’anno d’imposta 2005 egli aveva eccepito l’inesistenza della pretesa tributaria per l’intervenuto pagamento di quanto dovuto. L’eccezione fu accolta dalla C.T.P., la quale diede atto che con adeguata documentazione il contribuente aveva dimostrato di aver versato quanto dovuto. L’agente della riscossione, con la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, non aveva censurato specificamente l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado dell’avvenuto pagamento della sopra indicata cartella di pagamento, sicché il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia preso atto del giudicato interno formatosi in merito all’avvenuto pagamento della citata cartella n. 09720090089609837. Con un secondo profilo di censura, il contribuente si duole che con riferimento alla cartella n. 09720130337162926, oggetto del ricorso di primo grado e di annullamento da parte della sentenza della C.T.P., l’agente della riscossione, allora appellante, non l’aveva esplicitamente indicata nell’atto di impugnazione, con la conseguenza che in relazione ad essa, e dunque al suo annullamento, si sarebbe formato il giudicato interno. 1.1.Con riferimento alla cartella n. 09720090089609837, il motivo è fondato. Il capo della sentenza di primo grado che aveva accertatol’avvenuto pagamento di tale cartella avrebbe dovuto essere impugnato da parte dell’agente della riscossione, sicché l’omessa impugnazione ha prodotto il formarsi di un giudicato interno circa il pagamento degli importi in detta cartella portati, con la conseguenza che l’accertamento compiuto dalla C.T.P. circa l’avvenuto pagamento non avrebbe più potuto essere messo in discussione. r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Con riferimento alla cartella n. 09720130337162926, la doglianza è infondata. L’omessa indicazione della cartella nel corpo dell’atto di appello spiegato dall’agente della riscossione non può, di per sé, significare un’acquiescenza alla sentenza di primo grado. In presenza, infatti, di un atto di appello che afferma che le cartelle oggetto del giudizio di primo grado sono state correttamente notificate, l’omessa indicazione di una di queste cartelle nel corpo dell’atto di impugnazione potrebbe, su di un piano interpretativo, essere anche ascrivibile a semplice errore materiale (sotto forma di omissione), con la conseguenza che legittimamente il giudice di appello ha ritenuto di esprimersi anche sulla cartella non specificamente indicata, assumendo che anch’essa, in relazione all’accertamento dell’irritualità della notificazione, fosse stata fatta oggetto dell’impugnazione spiegata dall’agente della riscossione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata perché, contrariamente a quanto risulta dagli atti, ha affermato che tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio erano state notificate direttamente a mezzo del servizio postale ex art. 26 del d.P.R. n.602 del 1973. Deduce, di contro, il contribuente che dalla documentazione depositata nel giudizio di merito dall’agente della riscossione solo la cartella n. 097201000172938224 sarebbe stata notificata a mezzo lettera raccomandata, mentre tutte le altre sarebbero state notificate a mezzo di messo notificatore. La C.T.R., dunque, non avrebbe effettivamente valutato la ritualità del procedimento notificatorio seguito dall’agente della riscossione ai fini della notificazione della maggior parte delle cartelle di pagamento, r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decidendo l’appello in senso favorevole all’agente della riscossione con una motivazione apparente. 2.1. Il motivo è fondato. Dall’esame della documentazione affoliata al ricorso per cassazione e depositata nel presente giudizio non trova riscontro l’affermazione della C.T.R. secondo la quale tutte le cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato in prime cure erano state notificate direttamente a mezzo del servizio postale. Risulta, invece, che varie cartelle sono state notificate con il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., essendo state depositate in atti anche le raccomandate informative spedite dal messo notificatore. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Error in iudicando ex art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139, 140 e 160 c.p.c.”, il contribuente deduce che le notificazioni delle cartelle di pagamento eseguite dal messo notificatore sono nulle. 3.1. In particolare, sarebbero nulle le notificazioni delle cartelle di pagamento indicate nella lettera A) del motivo in esame in quanto la consegna delle stesse sarebbe stata fatta a persona dichiaratasi “convivente”, qualità che sarebbe irrilevante ai fini della ritualità delle notificazioni, visto che gli artt. 139 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 parlano solo di “persona di famiglia”. 3.1.1. Il primo profilo del terzo motivo è inammissibile. Tra le persone cui può essere consegnato l’atto da notificare, in precaria assenza del destinatario della notificazione, c’è anche il convivente. Le espressioni contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono espressioni che non indicano una precisa legittimazione alla ricezione dell’atto, quanto piuttosto una relazione di r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] collegamento tra il consegnatario dell’atto e il destinatario della notificazione, con la conseguenza che legittimato alla ricezione è ogni individuo legato al destinatario da un rapporto stabile e non meramente precario. Orbene, il convivente è certamente un soggetto che ha con il destinatario della notificazione un rapporto stabile e non meramente precario, con la conseguenza che egli è senz’altro un soggetto legittimato alla ricezione dell’atto da notificare in luogo deldestinatario della notifica. 3.2. Con il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto profilo del terzo motivo, il contribuente si duole che non sarebbero state ritualmente eseguite le notificazioni delle cartelle ivi specificamente indicate. 3.2.1. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto profilo del terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo. 4. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090089609837, in relazione alla quale la C.T.P. ne aveva accertato l’intervenuto pagamento da parte del contribuente, con sentenza rimasta non impugnata in parte qua. La sentenza d’appello deve essere altresì cassata con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto profilo del terzo motivo di ricorso. Il ricorso deve essere rigettato in relazione al motivo relativo al preteso passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720130337162926, mentre deve essere dichiarato inammissibile in relazione al primo profilo del terzo motivo di ricorso. La CGT-2 del Lazio, in sede di rinvio, procederà a nuovo giudizio esaminando partitamente le prove delle notificazioni delle cartelle di r.g. n. 13177/2017a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento ancora in contestazione e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorsoper quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione, rigettato nel resto. Cassa senza rinviola sentenza d’appello con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720090089609837. Cassa con rinviola sentenza d’appello in relazione al secondo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto profilo del terzo motivo di ricorso. Rigetta il primo motivo di ricorso in riferimento alla cartella di pagamento n. 09720130337162926. Dichiara inammissibile il primo profilo del terzo motivo di ri