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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 42770/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Letti i motivi aggiunti del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri reati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando; per [OSCURATO:PERSONA] nullità per mancata traduzione ordinanza alloglotta noto; per [OSCURATO:PERSONA], Mair e [OSCURATO:PERSONA] inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione 7.11.2022 e conseguente inutilizzabilità derivata con carenza dei requisiti richiesti dalla norma ex artt. 273 e 274 e ss.

Cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non risulta proposta istanza di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come il motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia totalmente generico, non essendo stato precisato a quali prove si riferisca, né quale incidenza abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale, e senza che vi sia alcun confronto con la decisione Quanto ai motivi aggiunti presentati, si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Letti i motivi aggiunti del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed udito lo stesso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31 maggio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri reati. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando; per [OSCURATO:PERSONA] nullità per mancata traduzione ordinanza alloglotta noto; per [OSCURATO:PERSONA], Mair e [OSCURATO:PERSONA] inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione 7.11.2022 e conseguente inutilizzabilità derivata con carenza dei requisiti richiesti dalla norma ex artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che non risulta proposta istanza di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come il motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia totalmente generico, non essendo stato precisato a quali prove si riferisca, né quale incidenza abbiano avuto sul giudizio formulato dal Tribunale, e senza che vi sia alcun confronto con la decisione Quanto ai motivi aggiunti presentati, si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso proposto si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.