CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r lettebe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cAct. 4 ‘2_ ,u e 'uouz, 1--ri 4y ett2_- ! udito il difensore i Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen., comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo) e 20 (artt. 110, 391-ter, 416-bis.1 cod. pen.) dell'incolpazione provvisoria. Si tratta della contestazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata clan [OSCURATO:PERSONA], Minichini, Schisa, Aprea, Casella, generata dall'alleanza e dalla progressiva integrazione di gruppi organizzati, già operanti nella città e in provincia di Napoli, in particolare nei quartieri di Ponticelli, Barra, [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e altre zone cittadine, nonché nei paesi vesuviani con collegamenti con il clan Rinaldi, Sibillo ed Esposito, organizzazioni operanti, secondo la prospettazione accusatoria, sotto la sfera di influenza e controllo dell'alleanza di Secondigliano, cartello criminale contrapposto al clan Mazzarella, a sua volta costituito da numerose articolazioni dislocate sul territorio metropolitano e con ramificazioni sul territorio nazionale. Viene attribuito a Ferlotti, in via provvisoria, il ruolo di partecipe per aver, in un primo momento, svolto attività di intermediario tra [OSCURATO:PERSONA], capo del clan [OSCURATO:PERSONA] detenuto e gli altri affiliati liberi, nonché per avere, successivamente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], gestito sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA] e detenuto piazze di spaccio e altre attività illecite dell'organizzazione. Al capo 20 viene ascritta all'indagato la condotta di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, contestata come commessa, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e altri, per aver procurato a [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA], detenuti presso l'istituto di Secondigliano, un telefono cellulare, con relativa sim card, con la circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1, consentendo ai detenuti di impartire disposizioni all'esterno delle mura carcerarie agli affiliati e di ricevere informazioni sugli equilibri criminali utilizzando e debitamente il telefono cellulare suddetto. 1.1.11 Tribunale fa riferimento all'accertamento dell'operatività del gruppo criminale organizzato, con particolare riferimento all'esistenza di un vero e proprio cartello di associazioni camorristiche di tipo familiare che, attraverso accordi stabili, hanno realizzato una struttura associativa ulteriore, sovraordinata ai singoli gruppi, informata a regole comuni e con il principio solidariico 2 At finalizzata a rendere le singole organizzazioni più resistenti alle indagini giudiziarie e più forti, nella comune contrapposizione al clan Mazzarella, egemone nel centro cittadino. Si tratta di accertamento avvenuto a seguito delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, attraverso un'attività intercettiva, con captazioni ambientali anche all'interno dell'abitazione dei vertici associativi che hanno fornito, secondo il giudice dell'ordinanza applicativa della misura, elementi di riscontro al narrato dei collaboratori. Il provvedimento censurato fa riferimento all'ampiezza del periodo di indagine, superiore a sei anni, nel quale si è seguito l'evolversi della vita all'interno dei gruppi e le reciproche interconnessioni, con fasi alterne, caratterizzate dalla frequente carcerazione delle figure di vertice e si è, poi, acclarata la mancanza di qualsiasi forma di isolamento tra i detenuti e l'organizzazione, attraverso un'ampia disponibilità di telefoni cellulari, introdotti all'interno degli istituti penitenziari utilizzati quotidianamente per comunicazioni di tipo familiare e per mantenere il continuativo controllo sulle attività illecite, da parte dei vertici ancorché in stato di detenzione. Si fa riferimento alle dichiarazioni dei pentiti [OSCURATO:PERSONA], vertice della famiglia Schisa, [OSCURATO:PERSONA] detto Coco, affiliato al gruppo Rinaldi, [OSCURATO:PERSONA], affiliato al gruppo [OSCURATO:PERSONA], ai quali si sono aggiunti, più di recente, i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta sentenza, l'indagato, per il tramite del difensore, avv. A. [OSCURATO:PERSONA], denunciando mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla condotta di partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, erronea applicazione dell'articolo 416-bis cod. pen. Il Tribunale ha confermato l'ordinanza genetica sotto il profilo della gravità indiziaria in relazione al capo 1, procedendo ad una delibazione acritica dei risultati di intercettazioni telefoniche. Si parte dal presupposto che l'interfaccia fra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai dialoghi intercettati, doveva necessariamente essere ascrivibile alla comune affiliazione alla associazione di cui al 1, nella quale De M Luca rivestiva rivestiva una posizione apicale. Tuttavia, a parere della difesa, la natura dei dialoghi evocherebbe certamente la realizzazione di attività illecite, dalle quali [OSCURATO:PERSONA] traeva sostentamento come la sua convivente Esposito, ma i dialoghi non consentirebbero di ritenere dimostrato il ruolo di partecipe del ricorrente, per mancanza di approfondimenti in relazione all'elemento soggettivo. Il corretto inquadramento delle informazioni desumibili dalle intercettazioni, infatti, avrebbe imposto di verificare se il contributo economico che si colloca in un momento nel quale è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] 'bossa a dichiarare una situazione di conflitto con i suoi familiari, fosse espressione o meno dell'affectio societatis. Il Tribunale definisce le attività che si innestano in un contesto di depauperamento del vincolo associativo, come finalizzato alla riorganizzazione del sodalizio. Quest'affermazione, però, non si traduce in un discorso giustificativo restando indimostrata la riorganizzazione del gruppo. Si sostiene che la condotta tenuta dal ricorrente non dimostra l'intraneità al gruppo, come condotta strumentale al mantenimento della vita dell'ente. Se, infatti, a far confluire in una cassa comune i proventi acquisiti attraverso la realizzazione delle attività illecite è senz'altro condotta sintomatica di partecipazione al sodalizio, altrettanto non può dirsi di condotte, come provvedere al sostentamento del detenuto e dei suoi familiari, posta in essere in un momento nel quale l'originario vincolo associativo è fortemente compromesso o rescisso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante l'assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, nel testo che risulta all'esito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso è generico perché non si confronta con la pluralità di elementi indiziari sui quali fonda il provvedimento impugnato per giustificare la sussistenza della gravità indiziaria, in relazione alla condotta associativa. Al di là della condotta contestata al capo 20 dell'incolpazione provvisoria, ascritta quale reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. già di per sé altamente significativa dell'apporto strumentale alle dinamiche del clan, onde assicurare ai detenuti di mantenere contatti con l'esterno, si deve rilevare che il Tribunale (cfr. pag. 17 e ss.) indica una serie di elementi a carico convergenti e molteplici, con i quali il ricorso si confronta solo in parte, quanto al ritenuto inserimento dell'indagato nel contesto associativo.Il collaboratore Pipolo, secondo il provvedimento impugnato, indica Ferlotti come addetto alla realizzazione di estorsioni e scorrerie in armi, oltre che a precisale il suo intervento a spacciare stupefacenti. Inoltre, si rimarca che Ferlotti era stato tratto in arresto e condannato per partecipazione al clan Perrella, oltre che arrestato assieme a [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di arma. Tanto a conferma del narrato del collaboratore quanto alla tipologia di attività illecite poste in essere dall'indagato nell'interesse del sodalizio. 1.2.La motivazione, dunque, appare in linea con l'indirizzo interpretativo secondo il quale, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805, conf. n. 22968 del 2017 Rv. 270172; n. 6660 del 2017 Rv. 269179). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata dà conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, conf. n. 31448 del 2013 Rv. 257781). Si tratta, peraltro, di dati probatori con i quali il ricorso non si confronta compiutamente, posto che si limita a criticare, genericamente, il contenuto dei colloqui captati, sollecitandone una lettura alternativa, operazione non consentita in questa sede. Invero, è noto che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). [OSCURATO:PERSONA], infine, rileva che il dedotto apporto fornito alla persona e non al sodalizio è prospettazione generica.Il ricorrente deduce che la condotta di contribuzione economica in favore del detenuto [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia sarebbe ascrivibile ad una mera relazione interpersonale, priva di connotati di intraneità al sodalizio. Tale ipotesi, tuttavia, non si confronta non solo con il contenuto delle affermazioni del collaboratore, corroborate dai provvedimenti giudiziari richiamati nell'ordinanza, ma nemmeno con il contenuto dei colloqui che riporta, in parte, il Tribunale del riesame. Da questi, come ricostruiti dai giudici di merito, emerge l'esplicito riferimento al guadagno settimanale che Ferlotti traeva dalle attività illecite, del quale questi rendeva costantemente conto al leader del gruppo, [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, si tratta di questione devoluta al Tribunale del riesame cui l'ordinanza impugnata ha risposto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 19) circa l'apporto non di natura personale (rna assicurato al sodalizio nel suo complesso (come veicolare messaggi da parte del capo clan, rendicontare sui profitti degli affari illeciti, pagare il mantenimento agli affiliati). Peraltro, come notato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, a Ferlotti sono attribuiti plurimi connotati di mafiosità, che non si esauriscono nella condotta su cui si sofferma il ricorso e che, invece, si connotano di elementi inequivoci e altamente sintomatici di adesione al vincolo associativo e di strumentalità al mantenimento in vita del sodalizio di cui è accusato, in via provvisoria, di fare parte. 2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non seguendo alla pronuncia la libertà dell'indagato, si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Ca