CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1.986 avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; ìt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 12 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma :L, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la intervenuta violazione di legge o altre norme giuridiche di cui tenere coni:o con riguardo alla riconosciuta recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato per l'erronea valutazione della recidiva. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pe.n. e pertanto è inammissibili. Si aggiunge che trattasi di un ricorso costituito da un mero richiamo al contenuto di una sentenza di legittimità senza alcuna illustrazione di ricadute concrete rispetto al fatto specifico. Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 gpiCI onsigliere estensc3 iuseppe Nofri 119,, IA,