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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34105/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1323-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 11158/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da [OSCURATO:PERSONA] e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento.

Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.

Per quanto ancorarileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e ASSORBIMENTO del secondo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da [OSCURATO:PERSONA] e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento.

Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.

Per quanto ancora rileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto regolare le spese del doppio grado, relativamente al rapporto processuale tra il Torrini e la Prefettura di Roma, sulla base del principio della soccombenza.

La censura è fondata.

Come rilevato dal ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso), “La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione” (Cass. Sez.5, Sentenza n. 13513 del 23/06/2005, Rv. 582009; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 12297 del 14/12/1993, Rv. 484712; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013 , Rv. 625121; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, Rv. 664323 ).

La possibilità di accedere al diverso rimedio della correzione dell’errore materiale, infatti, è condizionata al fatto che “… in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente …” (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295), poiché in tale eventualità la motivazione integra, logicamente, il dispositivo, evidenziando la sussistenza non già di “… un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore” (cfr. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014 , Rv. 631818 e Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016, Rv. 640597).

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’implicita compensazione delle spese anche nei confronti della Prefettura, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della prima doglianza“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1323-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 11158/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da [OSCURATO:PERSONA] e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento. Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto ancorarileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e ASSORBIMENTO del secondo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da [OSCURATO:PERSONA] e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento. Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto ancora rileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto regolare le spese del doppio grado, relativamente al rapporto processuale tra il Torrini e la Prefettura di Roma, sulla base del principio della soccombenza. La censura è fondata. Come rilevato dal ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso), “La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione” (Cass. Sez.5, Sentenza n. 13513 del 23/06/2005, Rv. 582009; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 12297 del 14/12/1993, Rv. 484712; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013 , Rv. 625121; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, Rv. 664323 ). La possibilità di accedere al diverso rimedio della correzione dell’errore materiale, infatti, è condizionata al fatto che “… in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente …” (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295), poiché in tale eventualità la motivazione integra, logicamente, il dispositivo, evidenziando la sussistenza non già di “… un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore” (cfr. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014 , Rv. 631818 e Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016, Rv. 640597). Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’implicita compensazione delle spese anche nei confronti della Prefettura, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della prima doglianza“. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese
Sentenza Cassazione n. 34105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris