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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20552/2026

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ta procura in calce al ricorso;– ricorrente e controricorrente incidentale –Contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantep.t. della Sericap di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– controricorrenti e ricorrenti incidentali –r.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 941/2021,depositata il 6 agosto 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], socio receduto della Sericap di PacchioliAntonio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in prosieguo, breviter: “la società”),successivamente posta in liquidazione, ha proposto ricorso incassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, ha condannato la predetta società, in solido con ilsocio superstite [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in suo favore dellasomma di euro 106.656,22, oltre accessori, a titolo di utili nonpercepiti riferiti agli esercizi sociali 2005 e 2006, determinando ilvalore della quota di recesso del medesimo in euro 255.343,48, alnetto degli utili riferiti agli esercizi sociali 2005, 2006 e 2007,confermando per il resto la sentenza del Tribunale che avevaaccertato la validità del suo recesso e il connesso diritto allaliquidazione della quota.2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantep.t. della società, nelle more posta in liquidazione, ha resistito concontroricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentaleaffidato a due motivi, resistito dal Malizia con controricorso.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto: a) che il recesso del Malizia dalla società,sebbene in un primo momento impugnato dagli altri socipromuovendo una causa lasciata poi estinguere, era statosuccessivamente accettato dal consocio [OSCURATO:PERSONA] con attounilaterale del 5 agosto 2009, iscritto nel Registro delle imprese inr.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026data 16 settembre 2009, cui andava riconosciuto il valore diaccettazione del recesso; b) che il diritto alla liquidazione dellaquota del socio receduto, da soddisfarsi entro sei mesi dal recessoai sensi dell’art. 2289 cod. civ., nell’ipotesi in cui, come nellaspecie, la società era stata nelle more posta in liquidazione permancata ricostituzione della pluralità dei soci, è attratto dallaliquidazione medesima e in essa deve trovare soddisfazione; c)che dal valore complessivo del patrimonio sociale, stimato al c.t.u.,andava detratto il valore dell’avviamento, atteso che la cessazionedell’azienda determinava la totale perdita dell’avviamentomedesimo; d) che il Malizia aveva diritto alla cancellazione delproprio nome dalla ragione sociale, stante la legittimità del suorecesso.4.

Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso principale lamenta:1.1.

Primo motivo: «violazione degli articoli 2272 c.c., 2289c.c. e 2290 c.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360 comma1 n. 3.

Erroneamente la Corte d’Appello di Ancona ha ritenutoche, qualora a seguito dello scioglimento particolare del vincolosociale relativamente ad un socio intervenga lo scioglimento dellasocietà per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro iltermine stabilito all’articolo 2272 n. 4 c.c., il diritto allaliquidazione della quota rimane attratto nel procedimento diliquidazione della società».1.2.

Secondo motivo: «falsa applicazione degli articoli 2270c.c. e 2284 c.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360 comma1 n. 3, per aver applicato la Corte d’Appello di Ancona ladisciplina dei suddetti articoli a fattispecie agli stessi estranear.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026quale lo scioglimento particolare del vincolo sociale per recesso oesclusione».I due motivi, che per la loro logica connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono infondati.Come correttamente argomenta la Corte territoriale nellasentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte, nellasentenza n. 291 del 2000, componendo un contrasto digiurisprudenza insorto nell’ambito delle Sezioni semplici sul temadella legittimazione passiva (se dei soci o della società)nell’azione di liquidazione della quota proposta dal socioreceduto, hanno affermato che tale domanda, quando per effettodel recesso rimanga soltanto un socio, deve essere rivolta neiconfronti di detto superstite, ma non in proprio, bensì inrappresentanza della società, fino a che questa resti in vita, aisensi dell'art. 2272, n. 4) cod. civ.; e che, se si determini loscioglimento della società per la mancata ricostituzione dellapluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazionedella quota rimane attratto nel più esteso ambito dellaliquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e in talesede è tutelabile.E tanto perché, a livello teorico, il diritto alla liquidazione dellaquota al momento del recesso – pur essendo concettualmenteautonomo rispetto a quello di liquidazione della quota in ipotesi discioglimento della società – va coordinato con tale ultimonell’ipotesi in cui, per effetto del recesso, la società si sciolga perinutile decorso del termine di ricostituzione della pluralità deisoci.A tanto è giunta la riflessione, del tutto condivisibile, di questastessa Sezione con la sentenza n. 9397 del 27 aprile 2011,r.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026laddove si è statuito che, nel caso di scioglimento del rapportosociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima delverificarsi di una causa di scioglimento della società, al sociouscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art.2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esitodel riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto perl'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota delsocio in quello di liquidazione della società è costituito dallacoincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove ilprimo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito,quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.Tale ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, ove laCorte territoriale ha accertato che, al momento della messa inliquidazione della società, il procedimento di liquidazione dellaquota del socio precedentemente receduto non si era ancoraconcluso e, pertanto, doveva ritenersi attratto nella fase diliquidazione della quota conseguente allo scioglimento dellasocietà.A livello teorico, va detto che la ragione dell’attrazione siindividua in ciò che i criteri di valutazione del valore della quotadel socio sono diversi nell’ipotesi in cui la società sia in esercizio(c.d. going concern) dall’ipotesi in cui la società versi in stato diliquidazione, sol che si consideri che la valutazione delle postepatrimoniali cambia radicalmente se la prospettiva è quella dellaprosecuzione dell’attività di impresa anziché quella dieliminazione dell’impresa dal mercato, eventualità quest’ultimache comporta una stima conservativa dei cespiti e con valutazionidelle poste al valore di realizzo e non più al costo storico oammortizzato.r.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026Dunque, del tutto coerentemente, la giurisprudenza di questaCorte si è orientata a ritenere che, se nel semestre successivo alrecesso, il socio receduto non si sia già visto liquidare la suaquota, l’intervenuto scioglimento della società attrae il suo dirittoin quello – più ampio e generale – di liquidazione della propriaquota alla luce dei principi applicabili alla fattispecie delloscioglimento della società.Va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte citata dalricorrente sul punto, come pure l’ordinanza di questa Sezione n.9346 del 16 aprile 2018, quest’ultima erroneamente indicatanella sentenza impugnata come conforme ai due precedentiappena esaminati, non trovano alcuna attinenza con il presentegiudizio, ove non si discorre (come invece nel precedente appenacitato e nei precedenti indicati nel primo motivo di ricorso) deldiritto degli eredi del socio defunto di optare per la ricostituzionedel sodalizio sociale, ovvero di ottenere la quota di liquidazionedel dante causa defunto, sol che si consideri che, in tale ultimaipotesi, la liquidazione avviene iure successionis e non iuresocietatis.1.3.

Terzo motivo: «nullità della sentenza per violazionedell’articolo 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360comma 1 n. 4 c.p.c., avendo omesso la Corte d’Appello di Anconanella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna dellaSERICAP e, in via sussidiaria, del [OSCURATO:PERSONA], al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] del valore di liquidazione della quota, oltreinteressi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino alsaldo»1.4.

Sesto motivo: «nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all’art.r.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026360, comma 1, n. 4 c.p.c. avendo omesso la Corte d’Appello diAncona nella parte dispositiva della sentenza il capo di condannadella SERICAP e, in via sussidiaria, del [OSCURATO:PERSONA] alla cancellazionedel nome e cognome del [OSCURATO:PERSONA] dalla ragionesociale della SERICAP di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. inliquidazione.».I motivi terzo e sesto possono essere congiuntamente esaminati,in quanto infondati per la medesima ragione.Invero, come questa Corte ha, anche di recente, ribadito (Sez. 5-Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025) il contrasto tra motivazionee dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solose e in quanto esso incida sull’idoneità del provvedimento, nelsuo complesso, a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un meroerrore materiale.Nella specie, dalla lettura della motivazione della sentenzaimpugnata emerge con evidenza che la Corte di appello haaccertato il diritto del Malizia alla liquidazione della quota nellamisura accertata in motivazione e alla cancellazione del suo nomedalla ragione sociale, sicché le omissioni dei relativiprovvedimenti nel dispositivo sono emendabili con il diversoprocedimento di correzione di errore materiale.1.5.

Quarto motivo: «violazione dell’articolo 2289 c.c. inrelazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, per avere laCorte d’Appello ritenuto di decurtare il valore della quota daliquidarsi al Malizia dell’avviamento».1.6.

Quinto motivo: «omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti in relazione al vizio di cuiall’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.», per avere omesso dir.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026rilevare vari fatti accertati dal c.t.u. a sostegno della ritenutaesistenza di un avviamento commerciale considerabile ai fini dellavalutazione complessiva del valore patrimoniale.I due motivi, che per la loro evidente connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.Nessun dubbio vi è che l’astratta affermazione della Corteterritoriale, che costituisce l’esordio della motivazione sul punto,circa l’inconcepibilità del formarsi di un avviamento commercialein fase di liquidazione, è corretta.

Come già detto poc’anzi, tra leconseguenze dello stato di liquidazione vi è anche quelladell’impossibilità di configurare quella componente immaterialedell’avviamento commerciale che, in tanto può individuarsi nelcomplessivo valore aziendale, in quanto l’impresa si trovi in unaprospettiva giuridica di funzionamento e non già di liquidazione.Sennonché, ciò che è sfuggito alla Corte territoriale è che altro èl’impossibilità di produrre nuovo avviamento, altro è la possibilitàdi stimare nella determinazione del complessivo valore aziendalein fase di liquidazione anche l’avviamento prodottosi sino almomento dello scioglimento.E, per come si ricava dalla piana lettura della stessa sentenzaimpugnata (pag. 4), il consulente tecnico aveva stimatol’avviamento commerciale maturato al momento dellaliquidazione, al pari degli altri elementi dell’attivo patrimoniale,sicché non vi era alcuna ragione per decurtare automaticamenteil detto importo dal valore complessivo, posto che, con ognievidenza, il venir meno della possibilità di computare unavviamento commerciale in società in stato di liquidazione non haalcun effetto retroattivo sull’avviamento già maturato, che puòr.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026costituire un valore apprezzabile in fase di liquidazione, sol che siconsideri che esso accompagna i singoli beni aziendali che,venuta meno la società, ben possono essere alienati a terzi, chedi tale avviamento possono giovarsi nel subentro nella relativagestione.

Della possibilità di valutare, anche nella fase diliquidazione, l’avviamento eventualmente ancora valorizzabile ètestimonianza il disposto dell’art. 2487 cod. civ. che, alla letterac) del comma 1, espressamente prevede che l’assemblea possadecidere anche i criteri in base ai quali deve svolgersi laliquidazione, tra i quali è individuato il potere del liquidatore dicedere l’azienda, ovvero singoli beni dell’impresa, nell’ottica dellaconservazione del suo complessivo valore.Da tanto discende che è ben possibile che l’azienda (ceduta intoto o parzialmente) o suoi singoli beni, sui quali sia statoconteggiato anche l’avviamento nella fase di regolare attivitàdella società, abbiano conservato tale valore al momento dellaloro cessione.Con tali premesse, appare evidente l’errore commesso dal giudiceterritoriale, che ha eliminato tout court il valore di avviamentosussistente all’epoca della messa in liquidazione, e stimato dalc.t.u., motivando tale conclusione con un automatismo traliquidazione e perdita di avviamento che, invece, perl’avviamento pregresso alla messa in liquidazione, puòragionevolmente conseguire solo a un accertamento in fatto circala totale perdita di tale componente per effetto dell’interruzionedell’attività di impresa; circostanza che, nella specie, non risultaminimamente accertata.r.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026Solo ove non sia in alcun modo possibile ipotizzare chel’avviamento maturato sia in qualsiasi modo sfruttabile, è, infatti,legittimo procedere alla decurtazione del relativo valore.Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema divalutazione del patrimonio sociale esistente al momento dellaliquidazione conseguente allo scioglimento della società,l’avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valoredell’azienda solo qualora si accerti che i beni aziendali, singoli oassociati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effettodell’interruzione della continuità dell’attività di impresaconseguente all’ingresso dell’impresa societaria nella fase diliquidazione, laddove, in caso contrario, l’avviamento medesimova conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni cedutidal liquidatore ai sensi dell’art. 2487 cod. civ.2.

Il ricorso incidentale è ammissibile, atteso che, puressendo tardivo, esso appare con ogni evidenza connesso alpetitum introdotto in lite dal ricorrente principale, siccome pursempre collegato alle domande introdotte in lite dall’originariotempestiva impugnazione (da ultimo ribaditi da Sez. 3, Ordinanzan. 27052 del 08/10/2025).Il predetto ricorso lamenta:2.1 Primo motivo: «Nullità della sentenza perultrapetizione, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello esaminato e statuitosu quanto richiesto dall’esponente con domanda subordinata, puravendo accolto la domanda principale», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per avere esaminato e statuito sulle domandesubordinate proposte dal Malizia solo condizionatamente al rigettor.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026di quella principale, con la conseguenza che non avrebbe dovutopronunciare in tema di attribuzione degli utili, di valore della quotae di cancellazione del nominativo del Malizia dalla ragione sociale,in quanto tutte assorbite dallo stato di liquidazione della società.La censura è inammissibile, atteso che è in potere del giudice delmerito qualificare la domanda e che, all’esito di tale valutazione, ilgiudice si pronuncia ritualmente nei limiti del petitum identificatoper effetto della relativa attività interpretativa.Nel caso di specie, la censura apoditticamente afferma che lo statodi liquidazione avrebbe impedito l’accertamento delle domandeformulate ex adverso, ma omette di argomentare taleaffermazione, alla luce dei criteri ermeneutici di interpretazionedella domanda, sicché il motivo va considerato complessivamenteinammissibile.2.2 Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazioneall’articolo 91 c.p.c., per avere la Corte d’Appello posto a caricodell’esponente l’80% delle spese legali dei due gradi di giudizio e,per intero, la CTU.».Il motivo è inammissibile, giacché il solo limite che il giudice dimerito incontra nel regolare le spese di lite è quello di non poterleporre a carico della parte integralmente vincitrice, laddove in temadi compensazione parziale l’unico onere è quello di fornire sulpunto motivazione, nella specie rispettato dal sintetico, mariconoscibile, ragionamento fatto dalla Corte territoriale nell’incipitdi pag. 6 della sentenza impugnata.3.

La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto e le parti rinviate alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo ilr.g. n. 06840/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026principio sopra affermato e a regolare le spese della presente fasedi legittimità.4.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo delricorso principale; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, ilquarto e il quinto motivo del ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, inrelazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Ancona,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spesedella presente fase di legittimità; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 06840/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura in calce al ricorso;– ricorrente e controricorrente incidentale –Contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantep.t. della Sericap di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– controricorrenti e ricorrenti incidentali –r.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 941/2021,depositata il 6 agosto 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], socio receduto della Sericap di PacchioliAntonio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in prosieguo, breviter: “la società”),successivamente posta in liquidazione, ha proposto ricorso incassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, ha condannato la predetta società, in solido con ilsocio superstite [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in suo favore dellasomma di euro 106.656,22, oltre accessori, a titolo di utili nonpercepiti riferiti agli esercizi sociali 2005 e 2006, determinando ilvalore della quota di recesso del medesimo in euro 255.343,48, alnetto degli utili riferiti agli esercizi sociali 2005, 2006 e 2007,confermando per il resto la sentenza del Tribunale che avevaaccertato la validità del suo recesso e il connesso diritto allaliquidazione della quota.2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentantep.t. della società, nelle more posta in liquidazione, ha resistito concontroricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentaleaffidato a due motivi, resistito dal Malizia con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto: a) che il recesso del Malizia dalla società,sebbene in un primo momento impugnato dagli altri socipromuovendo una causa lasciata poi estinguere, era statosuccessivamente accettato dal consocio [OSCURATO:PERSONA] con attounilaterale del 5 agosto 2009, iscritto nel Registro delle imprese inr.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026data 16 settembre 2009, cui andava riconosciuto il valore diaccettazione del recesso; b) che il diritto alla liquidazione dellaquota del socio receduto, da soddisfarsi entro sei mesi dal recessoai sensi dell’art. 2289 cod. civ., nell’ipotesi in cui, come nellaspecie, la società era stata nelle more posta in liquidazione permancata ricostituzione della pluralità dei soci, è attratto dallaliquidazione medesima e in essa deve trovare soddisfazione; c)che dal valore complessivo del patrimonio sociale, stimato al c.t.u.,andava detratto il valore dell’avviamento, atteso che la cessazionedell’azienda determinava la totale perdita dell’avviamentomedesimo; d) che il Malizia aveva diritto alla cancellazione delproprio nome dalla ragione sociale, stante la legittimità del suorecesso.4. Le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso principale lamenta:1.1. Primo motivo: «violazione degli articoli 2272 c.c., 2289c.c. e 2290 c.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360 comma1 n. 3. Erroneamente la Corte d’Appello di Ancona ha ritenutoche, qualora a seguito dello scioglimento particolare del vincolosociale relativamente ad un socio intervenga lo scioglimento dellasocietà per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro iltermine stabilito all’articolo 2272 n. 4 c.c., il diritto allaliquidazione della quota rimane attratto nel procedimento diliquidazione della società».1.2. Secondo motivo: «falsa applicazione degli articoli 2270c.c. e 2284 c.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360 comma1 n. 3, per aver applicato la Corte d’Appello di Ancona ladisciplina dei suddetti articoli a fattispecie agli stessi estranear.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026quale lo scioglimento particolare del vincolo sociale per recesso oesclusione».I due motivi, che per la loro logica connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono infondati.Come correttamente argomenta la Corte territoriale nellasentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte, nellasentenza n. 291 del 2000, componendo un contrasto digiurisprudenza insorto nell’ambito delle Sezioni semplici sul temadella legittimazione passiva (se dei soci o della società)nell’azione di liquidazione della quota proposta dal socioreceduto, hanno affermato che tale domanda, quando per effettodel recesso rimanga soltanto un socio, deve essere rivolta neiconfronti di detto superstite, ma non in proprio, bensì inrappresentanza della società, fino a che questa resti in vita, aisensi dell'art. 2272, n. 4) cod. civ.; e che, se si determini loscioglimento della società per la mancata ricostituzione dellapluralità dei soci nel termine di sei mesi, il diritto alla liquidazionedella quota rimane attratto nel più esteso ambito dellaliquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e in talesede è tutelabile.E tanto perché, a livello teorico, il diritto alla liquidazione dellaquota al momento del recesso – pur essendo concettualmenteautonomo rispetto a quello di liquidazione della quota in ipotesi discioglimento della società – va coordinato con tale ultimonell’ipotesi in cui, per effetto del recesso, la società si sciolga perinutile decorso del termine di ricostituzione della pluralità deisoci.A tanto è giunta la riflessione, del tutto condivisibile, di questastessa Sezione con la sentenza n. 9397 del 27 aprile 2011,r.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026laddove si è statuito che, nel caso di scioglimento del rapportosociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima delverificarsi di una causa di scioglimento della società, al sociouscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art.2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esitodel riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto perl'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota delsocio in quello di liquidazione della società è costituito dallacoincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove ilprimo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito,quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.Tale ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, ove laCorte territoriale ha accertato che, al momento della messa inliquidazione della società, il procedimento di liquidazione dellaquota del socio precedentemente receduto non si era ancoraconcluso e, pertanto, doveva ritenersi attratto nella fase diliquidazione della quota conseguente allo scioglimento dellasocietà.A livello teorico, va detto che la ragione dell’attrazione siindividua in ciò che i criteri di valutazione del valore della quotadel socio sono diversi nell’ipotesi in cui la società sia in esercizio(c.d. going concern) dall’ipotesi in cui la società versi in stato diliquidazione, sol che si consideri che la valutazione delle postepatrimoniali cambia radicalmente se la prospettiva è quella dellaprosecuzione dell’attività di impresa anziché quella dieliminazione dell’impresa dal mercato, eventualità quest’ultimache comporta una stima conservativa dei cespiti e con valutazionidelle poste al valore di realizzo e non più al costo storico oammortizzato.r.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026Dunque, del tutto coerentemente, la giurisprudenza di questaCorte si è orientata a ritenere che, se nel semestre successivo alrecesso, il socio receduto non si sia già visto liquidare la suaquota, l’intervenuto scioglimento della società attrae il suo dirittoin quello – più ampio e generale – di liquidazione della propriaquota alla luce dei principi applicabili alla fattispecie delloscioglimento della società.Va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte citata dalricorrente sul punto, come pure l’ordinanza di questa Sezione n.9346 del 16 aprile 2018, quest’ultima erroneamente indicatanella sentenza impugnata come conforme ai due precedentiappena esaminati, non trovano alcuna attinenza con il presentegiudizio, ove non si discorre (come invece nel precedente appenacitato e nei precedenti indicati nel primo motivo di ricorso) deldiritto degli eredi del socio defunto di optare per la ricostituzionedel sodalizio sociale, ovvero di ottenere la quota di liquidazionedel dante causa defunto, sol che si consideri che, in tale ultimaipotesi, la liquidazione avviene iure successionis e non iuresocietatis.1.3. Terzo motivo: «nullità della sentenza per violazionedell’articolo 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all’articolo 360comma 1 n. 4 c.p.c., avendo omesso la Corte d’Appello di Anconanella parte dispositiva della sentenza il capo di condanna dellaSERICAP e, in via sussidiaria, del [OSCURATO:PERSONA], al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] del valore di liquidazione della quota, oltreinteressi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino alsaldo»1.4. Sesto motivo: «nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di cui all’art.r.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026360, comma 1, n. 4 c.p.c. avendo omesso la Corte d’Appello diAncona nella parte dispositiva della sentenza il capo di condannadella SERICAP e, in via sussidiaria, del [OSCURATO:PERSONA] alla cancellazionedel nome e cognome del [OSCURATO:PERSONA] dalla ragionesociale della SERICAP di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. inliquidazione.».I motivi terzo e sesto possono essere congiuntamente esaminati,in quanto infondati per la medesima ragione.Invero, come questa Corte ha, anche di recente, ribadito (Sez. 5-Ordinanza n. 17275 del 26/06/2025) il contrasto tra motivazionee dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solose e in quanto esso incida sull’idoneità del provvedimento, nelsuo complesso, a rendere conoscibile il contenuto dellastatuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un meroerrore materiale.Nella specie, dalla lettura della motivazione della sentenzaimpugnata emerge con evidenza che la Corte di appello haaccertato il diritto del Malizia alla liquidazione della quota nellamisura accertata in motivazione e alla cancellazione del suo nomedalla ragione sociale, sicché le omissioni dei relativiprovvedimenti nel dispositivo sono emendabili con il diversoprocedimento di correzione di errore materiale.1.5. Quarto motivo: «violazione dell’articolo 2289 c.c. inrelazione al vizio di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, per avere laCorte d’Appello ritenuto di decurtare il valore della quota daliquidarsi al Malizia dell’avviamento».1.6. Quinto motivo: «omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti in relazione al vizio di cuiall’articolo 360 comma 1 n. 5 c.p.c.», per avere omesso dir.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026rilevare vari fatti accertati dal c.t.u. a sostegno della ritenutaesistenza di un avviamento commerciale considerabile ai fini dellavalutazione complessiva del valore patrimoniale.I due motivi, che per la loro evidente connessione possono esserecongiuntamente esaminati, sono fondati, nei termini di seguitoprecisati.Nessun dubbio vi è che l’astratta affermazione della Corteterritoriale, che costituisce l’esordio della motivazione sul punto,circa l’inconcepibilità del formarsi di un avviamento commercialein fase di liquidazione, è corretta. Come già detto poc’anzi, tra leconseguenze dello stato di liquidazione vi è anche quelladell’impossibilità di configurare quella componente immaterialedell’avviamento commerciale che, in tanto può individuarsi nelcomplessivo valore aziendale, in quanto l’impresa si trovi in unaprospettiva giuridica di funzionamento e non già di liquidazione.Sennonché, ciò che è sfuggito alla Corte territoriale è che altro èl’impossibilità di produrre nuovo avviamento, altro è la possibilitàdi stimare nella determinazione del complessivo valore aziendalein fase di liquidazione anche l’avviamento prodottosi sino almomento dello scioglimento.E, per come si ricava dalla piana lettura della stessa sentenzaimpugnata (pag. 4), il consulente tecnico aveva stimatol’avviamento commerciale maturato al momento dellaliquidazione, al pari degli altri elementi dell’attivo patrimoniale,sicché non vi era alcuna ragione per decurtare automaticamenteil detto importo dal valore complessivo, posto che, con ognievidenza, il venir meno della possibilità di computare unavviamento commerciale in società in stato di liquidazione non haalcun effetto retroattivo sull’avviamento già maturato, che puòr.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026costituire un valore apprezzabile in fase di liquidazione, sol che siconsideri che esso accompagna i singoli beni aziendali che,venuta meno la società, ben possono essere alienati a terzi, chedi tale avviamento possono giovarsi nel subentro nella relativagestione. Della possibilità di valutare, anche nella fase diliquidazione, l’avviamento eventualmente ancora valorizzabile ètestimonianza il disposto dell’art. 2487 cod. civ. che, alla letterac) del comma 1, espressamente prevede che l’assemblea possadecidere anche i criteri in base ai quali deve svolgersi laliquidazione, tra i quali è individuato il potere del liquidatore dicedere l’azienda, ovvero singoli beni dell’impresa, nell’ottica dellaconservazione del suo complessivo valore.Da tanto discende che è ben possibile che l’azienda (ceduta intoto o parzialmente) o suoi singoli beni, sui quali sia statoconteggiato anche l’avviamento nella fase di regolare attivitàdella società, abbiano conservato tale valore al momento dellaloro cessione.Con tali premesse, appare evidente l’errore commesso dal giudiceterritoriale, che ha eliminato tout court il valore di avviamentosussistente all’epoca della messa in liquidazione, e stimato dalc.t.u., motivando tale conclusione con un automatismo traliquidazione e perdita di avviamento che, invece, perl’avviamento pregresso alla messa in liquidazione, puòragionevolmente conseguire solo a un accertamento in fatto circala totale perdita di tale componente per effetto dell’interruzionedell’attività di impresa; circostanza che, nella specie, non risultaminimamente accertata.r.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026Solo ove non sia in alcun modo possibile ipotizzare chel’avviamento maturato sia in qualsiasi modo sfruttabile, è, infatti,legittimo procedere alla decurtazione del relativo valore.Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema divalutazione del patrimonio sociale esistente al momento dellaliquidazione conseguente allo scioglimento della società,l’avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valoredell’azienda solo qualora si accerti che i beni aziendali, singoli oassociati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effettodell’interruzione della continuità dell’attività di impresaconseguente all’ingresso dell’impresa societaria nella fase diliquidazione, laddove, in caso contrario, l’avviamento medesimova conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni cedutidal liquidatore ai sensi dell’art. 2487 cod. civ.2. Il ricorso incidentale è ammissibile, atteso che, puressendo tardivo, esso appare con ogni evidenza connesso alpetitum introdotto in lite dal ricorrente principale, siccome pursempre collegato alle domande introdotte in lite dall’originariotempestiva impugnazione (da ultimo ribaditi da Sez. 3, Ordinanzan. 27052 del 08/10/2025).Il predetto ricorso lamenta:2.1 Primo motivo: «Nullità della sentenza perultrapetizione, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello esaminato e statuitosu quanto richiesto dall’esponente con domanda subordinata, puravendo accolto la domanda principale», deducendo la nullità dellasentenza impugnata per avere esaminato e statuito sulle domandesubordinate proposte dal Malizia solo condizionatamente al rigettor.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026di quella principale, con la conseguenza che non avrebbe dovutopronunciare in tema di attribuzione degli utili, di valore della quotae di cancellazione del nominativo del Malizia dalla ragione sociale,in quanto tutte assorbite dallo stato di liquidazione della società.La censura è inammissibile, atteso che è in potere del giudice delmerito qualificare la domanda e che, all’esito di tale valutazione, ilgiudice si pronuncia ritualmente nei limiti del petitum identificatoper effetto della relativa attività interpretativa.Nel caso di specie, la censura apoditticamente afferma che lo statodi liquidazione avrebbe impedito l’accertamento delle domandeformulate ex adverso, ma omette di argomentare taleaffermazione, alla luce dei criteri ermeneutici di interpretazionedella domanda, sicché il motivo va considerato complessivamenteinammissibile.2.2 Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazioneall’articolo 91 c.p.c., per avere la Corte d’Appello posto a caricodell’esponente l’80% delle spese legali dei due gradi di giudizio e,per intero, la CTU.».Il motivo è inammissibile, giacché il solo limite che il giudice dimerito incontra nel regolare le spese di lite è quello di non poterleporre a carico della parte integralmente vincitrice, laddove in temadi compensazione parziale l’unico onere è quello di fornire sulpunto motivazione, nella specie rispettato dal sintetico, mariconoscibile, ragionamento fatto dalla Corte territoriale nell’incipitdi pag. 6 della sentenza impugnata.3. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto e le parti rinviate alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo ilr.g. n. 06840/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 6840/2022Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 20552/2026Data pubblicazione 18/06/2026principio sopra affermato e a regolare le spese della presente fasedi legittimità.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo delricorso principale; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, ilquarto e il quinto motivo del ricorso principale; rigetta il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, inrelazione ai motivi accolti, innanzi alla Corte di appello di Ancona,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spesedella presente fase di legittimità; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 06840/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris