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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40307/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuta la genericità del motivo di ricorso, del tutto privo di sostegno argomentativo; quanto alla richiesta subordinata di "esclusione dell'aumento per la contestata recidiva", è sufficiente rilevare, a conferma della genericità dell'appello, che non si confronta con le sentenze impugnate, che in primo grado la recidiva era stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, di talché nessun aumento sanzionatorio aveva avuto luogo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuta la genericità del motivo di ricorso, del tutto privo di sostegno argomentativo; quanto alla richiesta subordinata di "esclusione dell'aumento per la contestata recidiva", è sufficiente rilevare, a conferma della genericità dell'appello, che non si confronta con le sentenze impugnate, che in primo grado la recidiva era stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, di talché nessun aumento sanzionatorio aveva avuto luogo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris