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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34653/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 31 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva rigettato la sua istanza di concessione del permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e si oppone il vizio della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di sorveglianza, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 31 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva rigettato la sua istanza di concessione del permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e si oppone il vizio della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di sorveglianza, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso