CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KWL83) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 28 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per c:ui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), motivando altresì sull'irrilevanza della censura attinente la diversa natura dei precedenti penali facenti capo all'imputato, in quanto inerente alla sola specificità della recidiva che, coerentemente, non gli è stata riconosciuta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci