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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24841/2026

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ritte, con cui hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, le società hanno depositatomemorie, insistendo per le conclusioni già rese.In particolare, la società ricorrente ha dedotto, quali fatti sopravvenuti,l'ordinanza n.990/2026, resa in sede di giudizio di ottemperanza promosso daArriva Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e altri soggetti per l'esecuzione della sentenza del medesimoConsiglio di Stato, Sez.

V, n. 6983/2024 - vale a dire il giudicato esterno cheGrandi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha posto a fondamento del proprio ricorso percassazione e che la sentenza impugnata n. 10556/2024 ha ritenuto di poterignorare - e la conseguente pendenza della causa C-72/26 ([OSCURATO:SOCIETA] e a.)presso la CGCE avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale sullacompatibilità con gli artt. 107 e 108 TFUE delle modalità di recupero degli aiutidi Stato che facciano ricorso a strumenti di continuità economica e a meccanismidi crisi d'impresa, senza comportare la caducazione automatica degli atti econtratti dipendenti.La ricorrente ha chiesto, quindi, la sospensione del presente giudizio,insistendo, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei limiti esternidella giurisdizione del giudice amministrativo ed il difetto assoluto diNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026giurisdizione per sconfinamento nel potere legislativo, in relazione agli artt. 103e 111 Cost., 362 c.p.c., 110 c.p.a.La ricorrente non contesta che la controversia rientri nella giurisdizione delgiudice amministrativo; tuttavia, rileva che, nell’esercizio di tale giurisdizione, ilConsiglio di Stato abbia sconfinato dai limiti esterni, invadendo arbitrariamenteil campo dell’attività riservata al legislatore attraverso l’esercizio di poteri dicognizione e di decisione non previsti dalla legge.Secondo la società ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermatol'irricevibilità del ricorso senza considerare adeguatamente le condizionisospensive cui era subordinato l'affidamento diretto e, soprattutto, senza tenerconto della successiva sentenza che ha dichiarato illegittimo il trasferimento disopravvenuta avrebbe dovuto determinare la caducazione automatica degli attiimpugnati, in base al principio dell'effetto espansivo esterno della sentenzapassata in giudicato.

Il Consiglio di Stato, omettendo di applicare tale principio,avrebbe di fatto creato una regola nuova, diversa da quella risultante dal sistemanormativo.

Da ciò deriverebbe non un semplice errore interpretativo, ma un veroe proprio sconfinamento nella funzione legislativa.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di queste SezioniUnite, l'eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivigiurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) odifetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violatoi c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e tale vizionon è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i qualinon investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale delNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizioData pubblicazione 28/08/2026del potere medesimo (v., tra le molte, Cass.

S.U. 18722/2024; n.19244/2021;nn.30605 e 34499/2024; n. 18259/2021; n. 8588/2022).In particolare, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferariservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111,comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una normada lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativache non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pureestensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali erroriermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso dellanorma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale,ma soltanto la legittimità del suo esercizio (v.

Cass.

S.U. n. 18722/2024; n.34499/2024; n.23421/2025).2.2.

Nella specie, il ricorso originario al TAR aveva ad oggetto le deliberecon le quali era stato disposto l’affidamento diretto ad FSE del servizio ditrasporto pubblico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031, la prorogadell’affidamento provvisorio e la stipula del contratto di affidamento.Come emerge dalla decisione impugnata, la sentenza di primo grado harespinto l’impugnazione per tardività.

Il TAR ha considerato che l’affidamento afavore di FSE fosse già perfezionato con la delibera n. 2182/2020, con laconseguenza della irricevibilità di un’impugnazione proposta nel 2023.

Laricorrente sostiene che la richiamata delibera n. 2182/2020 della Giunta dellaRegione Puglia aveva subordinato l’affidamento del servizio a FSE a una serie dicondizioni sospensive e, nell’ambito di queste, ne aveva incluso una riferitaall’esito del c.d.

“contenzioso Aiuti”.La successiva delibera di Giunta regionale n. 411/2023, secondo laricorrente, avrebbe trasformato tale condizione sospensiva in una risoluzioneex post della convenzione che sarebbe stata medio tempore stipulata con FSE(v. premesse alla delibera e p. 12 della stessa, nonché artt. 23 del contratto diservizio con FSE dell’11 agosto 2023).

In tale contesto, nel corso del giudizio diappello, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2024n. 6983 che ha definito il c.d.

“contenzioso Aiuti”.

In particolare, la predettaNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026decisione, avente autorità di cosa giudicata, ha dichiarato illegittimo il decretoche aveva disposto il trasferimento di FSE a Ferrovie dello Stato, considerandoche tanto tale trasferimento quanto la corresponsione del correlato contributopubblico di 70 milioni di euro a favore della medesima FSE rappresentavano duedistinti aiuti di Stato illegali.La ricorrente deduce di aver evidenziato tale circostanza nella propriamemoria per l’udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

Tuttavia il giudiced’appello, invece di dichiarare che gli atti impugnati erano automaticamentetravolti (caducazione automatica) in applicazione della regola del c.d. effettoespansivo esterno della sentenza di appello sancito dall’art. 336, comma 2,c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio contenutonell’art. 39, comma 1, c.p.a. (v., Consiglio di Stato, Ad.

Plen., 12 maggio 2017n. 2), aveva confermato la pronuncia di primo grado sull’irricevibilità pertardività del ricorso.Secondo parte ricorrente, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata,avrebbe superato il vincolo di soggezione alla legge (art. 101, secondo comma,Cost.), avendo applicato non la norma esistente (secondo il combinato dispostodelle disposizioni recate dagli artt. 336, comma 2, c.p.c. e 99 c.p.a.), ma unanorma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non glicompete.2.3.

La tesi è infondata e in primo luogo deve rilevarsi che l’erroredenunziato, anche laddove fosse sussistente, non inciderebbe sui limiti esternidella giurisdizione del giudice amministrativo.Nel caso di specie la ricorrente, pur prospettando l'esercizio dellagiurisdizione del C.d.S. al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, in realtàsi duole dell'esercizio in tesi errato di detto potere, relativo al rispetto delle regoleprocessuali ed all'individuazione della normativa applicabile, come tale rientrantenei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (v.

Cass.

S.U.n.29082/2019, citata).La questione che pone la ricorrente presenta un duplice profilo, il primoriguarda la valutazione dei presupposti per la cd. efficacia espansiva esterna diun giudicato, che si assume “pregiudicante”, il secondo attiene all’eventualeNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026carattere prioritario del rilievo dell'inammissibilità del ricorso per l’inosservanzadel termine per l'impugnazione degli atti amministrativi.Tuttavia, la soluzione della predetta dirimente questione, in quantorimessa al giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto dedotto in giudizio, nonpuò mai comportare il travalicamento dei predetti limiti, costituendo espressioneproprio del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimentoall’ammissibilità del ricorso ed all’eventuale rilievo dell’efficacia espansivaesterna di un giudicato, il cui esercizio può dar luogo al più ad un error inprocedendo (cfr. Cass., Sez.

Un., 27/06/1986, n. 4280; 2/10/1980, n. 5339;13/07/1976, n. 2691) o in iudicando.In tal senso la doglianza nella specie non coinvolge il rispetto dei limitiesterni della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che non è idoneaa legittimare la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111,ottavo comma, Cost., in conformità con l’orientamento consolidato di questaCorte, che non ammette letture estensive neanche in relazione a erroriinterpretativi o applicativi evidenti, se il vizio non investe la sussistenza e i limitiesterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimitàdell'esercizio del potere medesimo.Inoltre, va per completezza aggiunto - sulla questione che pone il motivo(e cioè sulla definizione nelle more della controversia relativa alla naturaillegittima, in quanto configurante un indebito aiuto di stato, dell’acquisizione didelle tre condizioni iniziali all’affidamento del servizio diretto e quindi, soloimpugnando nei termini la prima delibera, la definizione di tale vicenda avrebbepotuto portare ad incidere sulla risoluzione della controversia.Come già rilevato con la proposta di definizione, né le Delibere di GiuntaRegionale nn. 411/2023e 917/2023, né il relativo contratto di servizio stipulatocon FSE –Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl (FSE) prevedono unaclausola risolutiva espressa in conseguenza della pronuncia del Consiglio diStato, atteso che, l’art. 24 comma 2 del Contratto di Servizio stipulato con FSEprevede che “La Regione si riserva, altresì di recedere dal contratto, ai sensidell’art. 1373 del Codice Civile, nel caso in cui, all’esito definitivo del giudizioNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026dell’acquisizione dell’affidatario da parte di [OSCURATO:SOCIETA], siriscontri l’assenza ovvero il venir meno delle condizioni/requisiti preliminari chehanno motivato l’affidamento in favore di FSE” .Pertanto, per effetto del mutato assetto dei rapporti tra le parti, ed inragione della diversa incidenza relativa alla vicenda di acquisizione di FSE, lasentenza del Consiglio di Stato n. 6983/2024, sebbene abbia reputato illegittimala detta procedura, non potrebbe essere invocata nel senso indicato da partericorrente, atteso che al più avrebbe potuto legittimare il potere della Regione direcedere dal contratto ex art. 1373 c.c., senza quindi determinare la caducazioneautomatica del contratto (non costituendo più una condizione per l’affidamentodiretto).

Né a tal fine può assumere rilevanza l'ordinanza n.990/2026, resa insede di giudizio di ottemperanza promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e altri soggettiper l'esecuzione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato, Sez.

V, n.6983/2024; tanto meno la pendenza del ricorso pregiudiziale alla CGUE in sededi ottemperanza potrebbe giustificare la sospensione del presente procedimento.3.1.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizioneanticipata comporta la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commiterzo e quarto, cod. proc. civ.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dellaRegione Puglia in euro 6.000,00 ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - FSE in euro 5.000,00 per compensi, oltre, per ciascunaparte controricorrente, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misuradel 15 per cento dei compensi ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Regione Puglia dell’ulterioreimporto di euro 3.000,00 ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. – FSE di euro 2.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc.Numero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026civ., nonché dell’importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammendeData pubblicazione 28/08/2026ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ritte, con cui hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, le società hanno depositatomemorie, insistendo per le conclusioni già rese.In particolare, la società ricorrente ha dedotto, quali fatti sopravvenuti,l'ordinanza n.990/2026, resa in sede di giudizio di ottemperanza promosso daArriva Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e altri soggetti per l'esecuzione della sentenza del medesimoConsiglio di Stato, Sez. V, n. 6983/2024 - vale a dire il giudicato esterno cheGrandi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha posto a fondamento del proprio ricorso percassazione e che la sentenza impugnata n. 10556/2024 ha ritenuto di poterignorare - e la conseguente pendenza della causa C-72/26 ([OSCURATO:SOCIETA] e a.)presso la CGCE avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale sullacompatibilità con gli artt. 107 e 108 TFUE delle modalità di recupero degli aiutidi Stato che facciano ricorso a strumenti di continuità economica e a meccanismidi crisi d'impresa, senza comportare la caducazione automatica degli atti econtratti dipendenti.La ricorrente ha chiesto, quindi, la sospensione del presente giudizio,insistendo, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei limiti esternidella giurisdizione del giudice amministrativo ed il difetto assoluto diNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026giurisdizione per sconfinamento nel potere legislativo, in relazione agli artt. 103e 111 Cost., 362 c.p.c., 110 c.p.a.La ricorrente non contesta che la controversia rientri nella giurisdizione delgiudice amministrativo; tuttavia, rileva che, nell’esercizio di tale giurisdizione, ilConsiglio di Stato abbia sconfinato dai limiti esterni, invadendo arbitrariamenteil campo dell’attività riservata al legislatore attraverso l’esercizio di poteri dicognizione e di decisione non previsti dalla legge.Secondo la società ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermatol'irricevibilità del ricorso senza considerare adeguatamente le condizionisospensive cui era subordinato l'affidamento diretto e, soprattutto, senza tenerconto della successiva sentenza che ha dichiarato illegittimo il trasferimento disopravvenuta avrebbe dovuto determinare la caducazione automatica degli attiimpugnati, in base al principio dell'effetto espansivo esterno della sentenzapassata in giudicato. Il Consiglio di Stato, omettendo di applicare tale principio,avrebbe di fatto creato una regola nuova, diversa da quella risultante dal sistemanormativo. Da ciò deriverebbe non un semplice errore interpretativo, ma un veroe proprio sconfinamento nella funzione legislativa.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di queste SezioniUnite, l'eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione per motivigiurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) odifetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violatoi c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materianegandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici), e tale vizionon è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i qualinon investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale delNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026giudice amministrativo e dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizioData pubblicazione 28/08/2026del potere medesimo (v., tra le molte, Cass. S.U. 18722/2024; n.19244/2021;nn.30605 e 34499/2024; n. 18259/2021; n. 8588/2022).In particolare, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferariservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111,comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una normada lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativache non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - sia pureestensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali erroriermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale del senso dellanorma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale,ma soltanto la legittimità del suo esercizio (v. Cass. S.U. n. 18722/2024; n.34499/2024; n.23421/2025).2.2. Nella specie, il ricorso originario al TAR aveva ad oggetto le deliberecon le quali era stato disposto l’affidamento diretto ad FSE del servizio ditrasporto pubblico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031, la prorogadell’affidamento provvisorio e la stipula del contratto di affidamento.Come emerge dalla decisione impugnata, la sentenza di primo grado harespinto l’impugnazione per tardività. Il TAR ha considerato che l’affidamento afavore di FSE fosse già perfezionato con la delibera n. 2182/2020, con laconseguenza della irricevibilità di un’impugnazione proposta nel 2023. Laricorrente sostiene che la richiamata delibera n. 2182/2020 della Giunta dellaRegione Puglia aveva subordinato l’affidamento del servizio a FSE a una serie dicondizioni sospensive e, nell’ambito di queste, ne aveva incluso una riferitaall’esito del c.d. “contenzioso Aiuti”.La successiva delibera di Giunta regionale n. 411/2023, secondo laricorrente, avrebbe trasformato tale condizione sospensiva in una risoluzioneex post della convenzione che sarebbe stata medio tempore stipulata con FSE(v. premesse alla delibera e p. 12 della stessa, nonché artt. 23 del contratto diservizio con FSE dell’11 agosto 2023). In tale contesto, nel corso del giudizio diappello, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2024n. 6983 che ha definito il c.d. “contenzioso Aiuti”. In particolare, la predettaNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026decisione, avente autorità di cosa giudicata, ha dichiarato illegittimo il decretoche aveva disposto il trasferimento di FSE a Ferrovie dello Stato, considerandoche tanto tale trasferimento quanto la corresponsione del correlato contributopubblico di 70 milioni di euro a favore della medesima FSE rappresentavano duedistinti aiuti di Stato illegali.La ricorrente deduce di aver evidenziato tale circostanza nella propriamemoria per l’udienza pubblica del 17 dicembre 2024. Tuttavia il giudiced’appello, invece di dichiarare che gli atti impugnati erano automaticamentetravolti (caducazione automatica) in applicazione della regola del c.d. effettoespansivo esterno della sentenza di appello sancito dall’art. 336, comma 2,c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio contenutonell’art. 39, comma 1, c.p.a. (v., Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017n. 2), aveva confermato la pronuncia di primo grado sull’irricevibilità pertardività del ricorso.Secondo parte ricorrente, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata,avrebbe superato il vincolo di soggezione alla legge (art. 101, secondo comma,Cost.), avendo applicato non la norma esistente (secondo il combinato dispostodelle disposizioni recate dagli artt. 336, comma 2, c.p.c. e 99 c.p.a.), ma unanorma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non glicompete.2.3. La tesi è infondata e in primo luogo deve rilevarsi che l’erroredenunziato, anche laddove fosse sussistente, non inciderebbe sui limiti esternidella giurisdizione del giudice amministrativo.Nel caso di specie la ricorrente, pur prospettando l'esercizio dellagiurisdizione del C.d.S. al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, in realtàsi duole dell'esercizio in tesi errato di detto potere, relativo al rispetto delle regoleprocessuali ed all'individuazione della normativa applicabile, come tale rientrantenei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cass. S.U.n.29082/2019, citata).La questione che pone la ricorrente presenta un duplice profilo, il primoriguarda la valutazione dei presupposti per la cd. efficacia espansiva esterna diun giudicato, che si assume “pregiudicante”, il secondo attiene all’eventualeNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026carattere prioritario del rilievo dell'inammissibilità del ricorso per l’inosservanzadel termine per l'impugnazione degli atti amministrativi.Tuttavia, la soluzione della predetta dirimente questione, in quantorimessa al giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto dedotto in giudizio, nonpuò mai comportare il travalicamento dei predetti limiti, costituendo espressioneproprio del potere giurisdizionale attribuito al giudice in riferimentoall’ammissibilità del ricorso ed all’eventuale rilievo dell’efficacia espansivaesterna di un giudicato, il cui esercizio può dar luogo al più ad un error inprocedendo (cfr. Cass., Sez. Un., 27/06/1986, n. 4280; 2/10/1980, n. 5339;13/07/1976, n. 2691) o in iudicando.In tal senso la doglianza nella specie non coinvolge il rispetto dei limitiesterni della giurisdizione amministrativa, con la conseguenza che non è idoneaa legittimare la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111,ottavo comma, Cost., in conformità con l’orientamento consolidato di questaCorte, che non ammette letture estensive neanche in relazione a erroriinterpretativi o applicativi evidenti, se il vizio non investe la sussistenza e i limitiesterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimitàdell'esercizio del potere medesimo.Inoltre, va per completezza aggiunto - sulla questione che pone il motivo(e cioè sulla definizione nelle more della controversia relativa alla naturaillegittima, in quanto configurante un indebito aiuto di stato, dell’acquisizione didelle tre condizioni iniziali all’affidamento del servizio diretto e quindi, soloimpugnando nei termini la prima delibera, la definizione di tale vicenda avrebbepotuto portare ad incidere sulla risoluzione della controversia.Come già rilevato con la proposta di definizione, né le Delibere di GiuntaRegionale nn. 411/2023e 917/2023, né il relativo contratto di servizio stipulatocon FSE –Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl (FSE) prevedono unaclausola risolutiva espressa in conseguenza della pronuncia del Consiglio diStato, atteso che, l’art. 24 comma 2 del Contratto di Servizio stipulato con FSEprevede che “La Regione si riserva, altresì di recedere dal contratto, ai sensidell’art. 1373 del Codice Civile, nel caso in cui, all’esito definitivo del giudizioNumero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026Data pubblicazione 28/08/2026dell’acquisizione dell’affidatario da parte di [OSCURATO:SOCIETA], siriscontri l’assenza ovvero il venir meno delle condizioni/requisiti preliminari chehanno motivato l’affidamento in favore di FSE” .Pertanto, per effetto del mutato assetto dei rapporti tra le parti, ed inragione della diversa incidenza relativa alla vicenda di acquisizione di FSE, lasentenza del Consiglio di Stato n. 6983/2024, sebbene abbia reputato illegittimala detta procedura, non potrebbe essere invocata nel senso indicato da partericorrente, atteso che al più avrebbe potuto legittimare il potere della Regione direcedere dal contratto ex art. 1373 c.c., senza quindi determinare la caducazioneautomatica del contratto (non costituendo più una condizione per l’affidamentodiretto). Né a tal fine può assumere rilevanza l'ordinanza n.990/2026, resa insede di giudizio di ottemperanza promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. e altri soggettiper l'esecuzione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato, Sez. V, n.6983/2024; tanto meno la pendenza del ricorso pregiudiziale alla CGUE in sededi ottemperanza potrebbe giustificare la sospensione del presente procedimento.3.1. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizioneanticipata comporta la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commiterzo e quarto, cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dellaRegione Puglia in euro 6.000,00 ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - FSE in euro 5.000,00 per compensi, oltre, per ciascunaparte controricorrente, euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misuradel 15 per cento dei compensi ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Regione Puglia dell’ulterioreimporto di euro 3.000,00 ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. – FSE di euro 2.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc.Numero registro generale 15258/2025Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 24841/2026civ., nonché dell’importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammendeData pubblicazione 28/08/2026ex art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola
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