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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02878/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14774/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 969/2023 depositata il 9maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 969/2023 della Corte d’appello di Firenze.

Le parti intimate Stefano, Federica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

2. La vicenda processuale parte da ll’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo n. 1661/2018 emesso del Tribunale di Siena per il pagamento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 28.500, maturato a titolo di penale alla data del 13.11.2018.

Ciò in relazione al fatto che il 3 agosto 2015 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale la Catapano – proprietaria dell’immobile posto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via del Cassero 12, adiacente a quello dei Pisaneschi, in Via del Cassero 9 – si impegnava ad effettuare, a sua cura e spese, entro la data del 30 settembre 2015, “gli interventi sul tetto della propria abitazione, come richiesto dai [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a quest’ultimi la corretta e totale apertura dell’anta destra della finestra del proprio appartamento”, ed in particolare “a realizzare una cavità sull’apice del tetto del proprio appartamento” che consentisse l’apertura dell’anta destra della finestra dell’abitazione dei Pisaneschi.

Al punto 6 di detto accordo, le parti prevedevano che “in caso di ritardo nella prestazione oltre il termine convenuto” la Catapano sarebbe stata obbligata, oltre all’adempimento della prestazione, a corrispondere ai Pisaneschi l’importo di € 25 per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale.

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 690/2019, accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannava in solido gli opposti al pagamento della somma di € 8.000 ai sensi dell’art.96 comma 3 c.p.c., oltrealle spese di lite.

3. P roponevano appello - [OSCURATO:PERSONA] era deceduto - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentan d o che il Tribunale ave va erroneamente ritenuto inammissibile il decreto ingiuntivo pur sussistendo i presupposti per l’emissione della pronuncia monitoria; che l’opposizione fosse stata accolta sulla base di una mera statuizione processuale, senza alcun accertamento nel merito; che la loro condotta fosse stata ingiustamente sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sulla base di una valutazione sommaria e parziale dei fatti; che le spese fossero state liquidate in misura eccessiva.

Resisteva la Catapano , che, i n via subordinata, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il geometra [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua eventuale condanna in via riconvenzionale o, in ulteriore subordine, della sua manleva.

4. La Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo, accoglieva l’appello e riformava totalmente la decisione gravata condannando la Catapano a pagare agli appellanti € 28.500 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda; condannavaaltresì la Catapanoa restituire agli appellanti le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ragioni della decisione

5. Parte ricorrente pone a base del ricorso cinque motivi , dei quali opportuno vagliare subito, essendo i più liquidi, il secondo e il terzo.

6. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363c.c. per inadeguatezza della motivazione e/o per violazione in relazione alle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà laddove la Corte di appello sostiene che non vi sarebbe stato un impegno da parte dei Pisaneschi di rilasciare autorizzazione della variante nella scrittura privata del 3.8.2015: e ciò in riferimento al punto 5 dell’accordo, in cui “i signori Pisanenschi avevano dichiarato di non avere niente a che pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle modifiche apportate da quest’ultima sul tetto della propria abitazione”.

Si sostiene che i Pisaneschi, avendo inviato al Comune il 7 luglio 2016 una comunicazione con la quale dichiaravano di non avere mai autorizzato i lavori in oggetto di sanatoria, si sarebbero resi inadempienti alla transazione, vanificando la possibilità di ottenere la sanatoria per i lavori realizzati e di eseguire i lavori oggetto della transazione nel termine indicato.

7. Il terzo motivo, poi, denuncia o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a due documenti decisivi non esaminati, che avrebbero determinato un diverso convincimento del Giudice.

7.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati.

7.2. La pattuizione di una penale in un contratto non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni.

Ne consegue che non sussiste la responsabilità della parte che abbia anche assunto una obbligazione di facere (nella specie, adoperarsi per rendere agibile l’apertura della finestra) se nel suo comportamento non sia ravvisabile colpa o negligenza (cfr. Cass.14764/2014; Cass.7180/2012; Cass. 1097/1995;Cass. 4664/1976) .

7.3. La Corte d’appello, prendendo atto del fatto che la Catapano aveva provveduto, anche se con ritardo, in autonomia al ripristino del tetto nell’angolo prospiciente il fabbricato dei Pisaneschi, ha ritenuto che fosse dimostrato che la rimozione dell’ostacolo per l’apertura della finestra poteva essere realizzata anche senza ricorrere all’autorizzazione dei Pisaneschi alla sanatoria avviata dalla Catapano per regolarizzare le opere sotto il profilo amministrativo ed edilizio.

Da tale circostanza la Corte distrettuale ha tratto che il ritardo nell’esecuzione dell’opera che la Catapano si era impegnata a realizzare fosse addebitabile alla medesima, e non al comportamento assunto dai Pisaneschi nell’ostacolare la procedura di sanatoria messa in atto dalla Catapani ai fini del ripristino della funzionalità della finestra ostruita dall’opera abusiva.

Così, tuttavia, il percorso motivazionale del giudice d’appello è incorso nella evidente contraddittorietà rispetto alla stipulazione dell’accordo transattivo: non ha tenuto conto infatti che, dal punto di vista del sinallagma contrattuale e del concreto interesse delle parti ad addivenire a un accordo transattivo in relazione alla situazione determinatasi dopo il rifacimento del tetto, era insorto onere per i Pisaneschi di “fare la loro parte” – secondo il principio di buona fede oggettiva - quanto alla minore opera da effettuarsi per ridare funzionalità alla loro finestra.

Ne consegue che la Corte di merito, nel considerare il ritardo nell’adempimento imputabile a comportamento negligente della parte onerata di rispettare l’impegno di cui al contratto , non ha considerato lamancata collaborazione delle controparti di quello stesso contratto .

8. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto ai motivi secondo e t erzo , assorbiti gli altri, con conseguente cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio alla C orte d’appello di Firenze , in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M accoglie il ricorso quanto ai motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri, cassa la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14774/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 969/2023 depositata il 9maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 969/2023 della Corte d’appello di Firenze. Le parti intimate Stefano, Federica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 2. La vicenda processuale parte da ll’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo n. 1661/2018 emesso del Tribunale di Siena per il pagamento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 28.500, maturato a titolo di penale alla data del 13.11.2018. Ciò in relazione al fatto che il 3 agosto 2015 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale la Catapano – proprietaria dell’immobile posto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via del Cassero 12, adiacente a quello dei Pisaneschi, in Via del Cassero 9 – si impegnava ad effettuare, a sua cura e spese, entro la data del 30 settembre 2015, “gli interventi sul tetto della propria abitazione, come richiesto dai [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a quest’ultimi la corretta e totale apertura dell’anta destra della finestra del proprio appartamento”, ed in particolare “a realizzare una cavità sull’apice del tetto del proprio appartamento” che consentisse l’apertura dell’anta destra della finestra dell’abitazione dei Pisaneschi. Al punto 6 di detto accordo, le parti prevedevano che “in caso di ritardo nella prestazione oltre il termine convenuto” la Catapano sarebbe stata obbligata, oltre all’adempimento della prestazione, a corrispondere ai Pisaneschi l’importo di € 25 per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 690/2019, accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannava in solido gli opposti al pagamento della somma di € 8.000 ai sensi dell’art.96 comma 3 c.p.c., oltrealle spese di lite. 3. P roponevano appello - [OSCURATO:PERSONA] era deceduto - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentan d o che il Tribunale ave va erroneamente ritenuto inammissibile il decreto ingiuntivo pur sussistendo i presupposti per l’emissione della pronuncia monitoria; che l’opposizione fosse stata accolta sulla base di una mera statuizione processuale, senza alcun accertamento nel merito; che la loro condotta fosse stata ingiustamente sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sulla base di una valutazione sommaria e parziale dei fatti; che le spese fossero state liquidate in misura eccessiva. Resisteva la Catapano , che, i n via subordinata, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa il geometra [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua eventuale condanna in via riconvenzionale o, in ulteriore subordine, della sua manleva. 4. La Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo, accoglieva l’appello e riformava totalmente la decisione gravata condannando la Catapano a pagare agli appellanti € 28.500 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda; condannavaaltresì la Catapanoa restituire agli appellanti le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. Ragioni della decisione 5. Parte ricorrente pone a base del ricorso cinque motivi , dei quali opportuno vagliare subito, essendo i più liquidi, il secondo e il terzo. 6. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363c.c. per inadeguatezza della motivazione e/o per violazione in relazione alle regole ermeneutiche di interpretazione della volontà laddove la Corte di appello sostiene che non vi sarebbe stato un impegno da parte dei Pisaneschi di rilasciare autorizzazione della variante nella scrittura privata del 3.8.2015: e ciò in riferimento al punto 5 dell’accordo, in cui “i signori Pisanenschi avevano dichiarato di non avere niente a che pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle modifiche apportate da quest’ultima sul tetto della propria abitazione”. Si sostiene che i Pisaneschi, avendo inviato al Comune il 7 luglio 2016 una comunicazione con la quale dichiaravano di non avere mai autorizzato i lavori in oggetto di sanatoria, si sarebbero resi inadempienti alla transazione, vanificando la possibilità di ottenere la sanatoria per i lavori realizzati e di eseguire i lavori oggetto della transazione nel termine indicato. 7. Il terzo motivo, poi, denuncia o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione a due documenti decisivi non esaminati, che avrebbero determinato un diverso convincimento del Giudice. 7.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati. 7.2. La pattuizione di una penale in un contratto non sottrae il rapporto alla disciplina delle norme generali che regolano le obbligazioni. Ne consegue che non sussiste la responsabilità della parte che abbia anche assunto una obbligazione di facere (nella specie, adoperarsi per rendere agibile l’apertura della finestra) se nel suo comportamento non sia ravvisabile colpa o negligenza (cfr. Cass.14764/2014; Cass.7180/2012; Cass. 1097/1995;Cass. 4664/1976) . 7.3. La Corte d’appello, prendendo atto del fatto che la Catapano aveva provveduto, anche se con ritardo, in autonomia al ripristino del tetto nell’angolo prospiciente il fabbricato dei Pisaneschi, ha ritenuto che fosse dimostrato che la rimozione dell’ostacolo per l’apertura della finestra poteva essere realizzata anche senza ricorrere all’autorizzazione dei Pisaneschi alla sanatoria avviata dalla Catapano per regolarizzare le opere sotto il profilo amministrativo ed edilizio. Da tale circostanza la Corte distrettuale ha tratto che il ritardo nell’esecuzione dell’opera che la Catapano si era impegnata a realizzare fosse addebitabile alla medesima, e non al comportamento assunto dai Pisaneschi nell’ostacolare la procedura di sanatoria messa in atto dalla Catapani ai fini del ripristino della funzionalità della finestra ostruita dall’opera abusiva. Così, tuttavia, il percorso motivazionale del giudice d’appello è incorso nella evidente contraddittorietà rispetto alla stipulazione dell’accordo transattivo: non ha tenuto conto infatti che, dal punto di vista del sinallagma contrattuale e del concreto interesse delle parti ad addivenire a un accordo transattivo in relazione alla situazione determinatasi dopo il rifacimento del tetto, era insorto onere per i Pisaneschi di “fare la loro parte” – secondo il principio di buona fede oggettiva - quanto alla minore opera da effettuarsi per ridare funzionalità alla loro finestra. Ne consegue che la Corte di merito, nel considerare il ritardo nell’adempimento imputabile a comportamento negligente della parte onerata di rispettare l’impegno di cui al contratto , non ha considerato lamancata collaborazione delle controparti di quello stesso contratto . 8. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto ai motivi secondo e t erzo , assorbiti gli altri, con conseguente cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio alla C orte d’appello di Firenze , in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M accoglie il ricorso quanto ai motivi secondo e terzo, assorbiti gli altri, cassa la sente
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