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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 633-639-bis cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza della prova del delitto di danneggiamento, non deduce un travisamento della prova, essendo invece finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla corte di appello a pagina 3, in cui si è difatti sottolineato come dalle dichiarazioni testimoniali assunte emergesse la prova di una preesistente muratura nell'alloggio abbattuta al momento dell'occupazione abusiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 17 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 4 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 633-639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la sussistenza della prova del delitto di danneggiamento, non deduce un travisamento della prova, essendo invece finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla corte di appello a pagina 3, in cui si è difatti sottolineato come dalle dichiarazioni testimoniali assunte emergesse la prova di una preesistente muratura nell'alloggio abbattuta al momento dell'occupazione abusiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris