CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sui ricorso iscritto al numero 28627 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce ai ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elett!vamente domiciliato presso !o studio deli'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma aila [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -.ricorrente - Contro Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 123/29/2020, depositata in data 28 gennaio 2020) Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 4/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2013, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate- riscossione resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.„ risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 (t4 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett. c) n. 1 del d.lgs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste; - il motivo è infondato; -questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo"; -nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54- bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore -Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904-."; - nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel rigettare la censura concernente l'assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex art. 36bis in questione, emessa a seguito di controllo automatizzato, per omesso versamento di parte delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi 2013 (precisamente per mancato pagamento della 2° rata di rateizzazione di cui alla dichiarazione con Modello unico 2014) sulla base di quanto dichiarato dallo stesso contribuente; in particolare, il giudice di appello ha precisato che il contribuente era "perfettamente in grado di comprendere cosa fosse richiesto ( anche per accessori e interessi dettagliatamente indicati questi ultimi anche con specifica delle modalità di calcolo) e di fare il raffronto tra quanto eventualmente corrisposto in precedenza (per il titolo in questione) e quanto domandatogli dall'Agenzia delle entrate- Riscossione"; - con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento; -il motivo è infondato in base al consolidato principio secondo il quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. nn. 21290 e 21844 del 2018; n. 25099 del 2019); In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 dei d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. sez. 5, n. 14162/2021; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014); peraltro, si è precisato che "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del dì. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso" (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 1449 del 20/01/2017); -nella specie, il giudice di appello si è uniformato al suddetto principio nel ritenere legittima la cartella non firmata non essendo prevista la sottoscrizione dell'esattore dal modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati; -il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non riporta né allega, in difetto del principio di autosufficienza e specificità, l'atto di appello, nelle parti rilevanti impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell'error in procedendo denunciato; al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato" (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020); - in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione della cartella con riguardo agli interessi, successivamente alla proposizione dei ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor