CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 41009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1), 2), 3) e 4) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito ha svolto una valutazione in raffronto a due a due delle sentenze senza fare un esame complessivo dei fatti e ha argomentato in maniera illogica su un presunto elevato arco temporale e sulla differente tipologia di stupefacenti; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte di detenzione e spaccio che va da tre a sei anni, la disomogeneità delle modalità di esecuzione delle stesse, il concorso con soggetti diversi e in contesti non omogenei, le valutazioni coperte dal giudicato sull'insussistenza di alcuni dedotti profili di continuazione per fatti già sottoposti in precedenza al giudice di merito), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo che ricorreva un'ipotesi di abitualità piuttosto che di continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taiuno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal d sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de •so il 10 ottobre 2024 liere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident V enz