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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07824/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4637-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro N.P. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso il provvedimento del 7 dicembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo per assenza del requisito dell’urgenza e si condannavano i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.

L’intimata N.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Con il primo motivo si contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 697 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e totale difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell’accertamento tecnico preventivo. 2) Con il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 692 e ss., 90 e 93 c.p.c., in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.” – si lamenta che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è prevista la liquidazione delle spese processuali.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 696 c.p.c. sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. e non sono ricorribili per cassazione.

In secondo luogo, “se il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nei procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669-septies, comma 2°, c.p.c.), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza”, con ordinanza che “non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (così Cass. 18918/2020).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non essendosi l’intimata difesa, non vi è pronuncia sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4637-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro N.P. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso il provvedimento del 7 dicembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo per assenza del requisito dell’urgenza e si condannavano i ricorrenti alla refusione delle spese di lite. L’intimata N.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Con il primo motivo si contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 697 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e totale difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell’accertamento tecnico preventivo. 2) Con il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 692 e ss., 90 e 93 c.p.c., in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.” – si lamenta che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è prevista la liquidazione delle spese processuali. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 696 c.p.c. sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. e non sono ricorribili per cassazione. In secondo luogo, “se il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nei procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669-septies, comma 2°, c.p.c.), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza”, con ordinanza che “non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (così Cass. 18918/2020). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non essendosi l’intimata difesa, non vi è pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R
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