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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07338/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21150/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 608/2020depositata il 11/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/20261 La Corte d’Appello di Catania, con l’impugnata sentenza, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella sentenza del Tribunale di Ragusa, non approvava il rendicontopresentato, in data 15/9/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore delfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Riteneva la Corte, per quanto qui di interesse, ammissibile e fondatala richiesta di mancata approvazione del rendiconto avanzata da DimartinoSalvatore sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dalcuratore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1D.M.30/2012 anche avuto riguardo alla circostanza che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosafalco era subentrata ad altro curatore nel 1997 con la conseguenzache il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nellagestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazioneall’attività svolta.1.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la liquidazione di accontisui compensi del curatore in corso di procedura, a norma dell’art. 39 l.fall,per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valorimassimi liquidabili, costituiva un fatto oggettivo che inficiava lacorrettezza del conto e lo rendevano non approvabile.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 111 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026omesso l’esame dell’eccezione sollevata dal curatore circa lainammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., essendosi ilgravame limitato ad una mera riproduzione delle argomentazioni svolte inprimo grado, così non contenendo specifiche critiche alla sentenza diprimo grado.

In ogni caso la ricorrente lamenta che l’appello andavadichiarato inammissibile per non avere l’appellante censurato il percorsologico giuridico della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.1.2 Con riferimento al dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c., questa Corteha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezionipregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendoprofilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea ecensurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n.321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).1.3 La censura di error in procedendo, in relazione alla asserita genericitàdell’appello, è inammissibile in quanto difetta di specificità.1.4 A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte circa la precisacontestazione, contenuta nel quarto motivo del reclamo, della«corresponsione al curatore di acconti in misura superiore al compensoliquidabile tenuto conto dei criteri normativi di riferimento e altresì delfatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era succeduto ad altro curatore, cosicchè il suocompenso va stabilito secondo criteri di proporzionalità e liquidato altermine della procedura», il reclamante non ha riportato nel corpo delmotivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366,comma 1, n.6, c.p.c. e 369, comma 1 nr 4 c.p.c., né il contenuto dellasentenza di primo grado sulla contestazione del rendiconto sotto il profiloNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026della corresponsione dei compensi al curatore né il motivo di appello sulpunto, rendendo impossibile la verifica della violazione dell’art. 342 c.p.c.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116 e 118 l.fall. e 100c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere la Corte errato neldisattendere l’eccezione di carenza di interesse ad agire del fallitoall’impugnazione del rendiconto; precisa la ricorrente che non sussistevaalcun concreto edattuale interesse della fallita ad agire per il rendiconto,anche in considerazione della cancellazione della società dal registro delleimprese una volta chiuso il fallimento.2.1 Il motivo è infondato.2.2 La giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, haavuto modo di precisare che l’impugnazione del rendiconto non develimitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti inrelazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propridoveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solopotenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire lacorretta individuazione della materia del contendere e l'efficaceesplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti(cfr. Cass. 16019/2008, 21653/2010 e 7320/2016).2.3 Ciò premesso, è fuor di dubbio che il fallito, individuato come uno deisoggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta,come nel caso di specie, contesti una condotta antidoverosa dell’organofallimentare dal quale è derivato un pregiudizio per i creditori e,indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi lapossibilità di aspirare ad una esdebitazione individuale, è portatore di uninteresse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza dellaredazione del rendiconto.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116e 117 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.: si sostiene che,Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non era possibileaddentrarsi nella determinazione del compenso del curatore.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha compiuto unaccertamento sull’entità dei compensi percepiti dal curatore, ritenutiesorbitanti rispetti ai massimi tariffari previsti per il compenso finale, aisoli fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto4 Il quarto motivo prospetta omesso esame di fatti, oggetto di discussionetra le parti, decisivi ai fini della decisionem costituiti dalla presenza nonsolo della massa attiva sociale ma anche delle distinte masse attive deisingoli soci, e del fatto che l’attivo era maggiore di quello preso comerifermento dalla Corte, posto nel rendiconto si esplicitava che l’attivo nonteneva conto delle somme ricavate nell’ambito delle procedure esecutiveindividuali promosse dai creditori fondiari nell’ambito delle quali lacuratela era intervenuta.5 Il motivo non merita accoglimento.5.1 Nel caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, deisoci la liquidazione deve essere unica, nonché calcolata sull’attivocomplessivamente considerato e sul passivo complessivamente accertatoin tutte le masse distinte, dal momento che si tratta di procedimenti chesono riuniti in un simultaneus processus con unicità degli organi e unicitàdella domanda di accertamento dello stato passivo anche per il creditoresociale.5.2 Quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosseda creditori fondiari, la ricorrente si limita solamente ad indicare numeridelle procedure senza tuttavia specificare, né la natura degli immobiliintestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite,gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza delrendiconto.6 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di un fattoNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si sostiene che laCorte d’Appello ha anche affermato l’illegittimità degli acconti percepiti dalcuratore nella procedura fallimentare dell’impresa individuale di DimartinoSalvatore, che ha visto l’impugnazione del rendiconto da parte del fallito eche ha dato luogo ad un distinto procedimento pendente presso la Corted’Appello di Catania.6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto va a censurare un passaggioargomentativo della motivazione della sentenza che non incide sulla ratiodecidendi che, come chiaramente si evince dalla lettura dello svolgimentodel processo, afferisce al rendiconto presentato dal curatore nellaprocedura fallimentare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] mancataapprovazionePaola [OSCURATO:PERSONA] ConsigliererendicontoCosmo [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21150/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 608/2020depositata il 11/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/20261 La Corte d’Appello di Catania, con l’impugnata sentenza, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella sentenza del Tribunale di Ragusa, non approvava il rendicontopresentato, in data 15/9/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore delfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Riteneva la Corte, per quanto qui di interesse, ammissibile e fondatala richiesta di mancata approvazione del rendiconto avanzata da DimartinoSalvatore sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dalcuratore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1D.M.30/2012 anche avuto riguardo alla circostanza che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosafalco era subentrata ad altro curatore nel 1997 con la conseguenzache il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nellagestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazioneall’attività svolta.1.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la liquidazione di accontisui compensi del curatore in corso di procedura, a norma dell’art. 39 l.fall,per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valorimassimi liquidabili, costituiva un fatto oggettivo che inficiava lacorrettezza del conto e lo rendevano non approvabile.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 111 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026omesso l’esame dell’eccezione sollevata dal curatore circa lainammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., essendosi ilgravame limitato ad una mera riproduzione delle argomentazioni svolte inprimo grado, così non contenendo specifiche critiche alla sentenza diprimo grado.

In ogni caso la ricorrente lamenta che l’appello andavadichiarato inammissibile per non avere l’appellante censurato il percorsologico giuridico della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.1.2 Con riferimento al dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c., questa Corteha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezionipregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendoprofilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea ecensurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n.321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).1.3 La censura di error in procedendo, in relazione alla asserita genericitàdell’appello, è inammissibile in quanto difetta di specificità.1.4 A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte circa la precisacontestazione, contenuta nel quarto motivo del reclamo, della«corresponsione al curatore di acconti in misura superiore al compensoliquidabile tenuto conto dei criteri normativi di riferimento e altresì delfatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era succeduto ad altro curatore, cosicchè il suocompenso va stabilito secondo criteri di proporzionalità e liquidato altermine della procedura», il reclamante non ha riportato nel corpo delmotivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366,comma 1, n.6, c.p.c. e 369, comma 1 nr 4 c.p.c., né il contenuto dellasentenza di primo grado sulla contestazione del rendiconto sotto il profiloNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026della corresponsione dei compensi al curatore né il motivo di appello sulpunto, rendendo impossibile la verifica della violazione dell’art. 342 c.p.c.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116 e 118 l.fall. e 100c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere la Corte errato neldisattendere l’eccezione di carenza di interesse ad agire del fallitoall’impugnazione del rendiconto; precisa la ricorrente che non sussistevaalcun concreto edattuale interesse della fallita ad agire per il rendiconto,anche in considerazione della cancellazione della società dal registro delleimprese una volta chiuso il fallimento.2.1 Il motivo è infondato.2.2 La giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, haavuto modo di precisare che l’impugnazione del rendiconto non develimitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti inrelazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propridoveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solopotenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire lacorretta individuazione della materia del contendere e l'efficaceesplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti(cfr. Cass. 16019/2008, 21653/2010 e 7320/2016).2.3 Ciò premesso, è fuor di dubbio che il fallito, individuato come uno deisoggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta,come nel caso di specie, contesti una condotta antidoverosa dell’organofallimentare dal quale è derivato un pregiudizio per i creditori e,indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi lapossibilità di aspirare ad una esdebitazione individuale, è portatore di uninteresse concreto ed attuale a sollecitare la verifica di correttezza dellaredazione del rendiconto.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116e 117 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.: si sostiene che,Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non era possibileaddentrarsi nella determinazione del compenso del curatore.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha compiuto unaccertamento sull’entità dei compensi percepiti dal curatore, ritenutiesorbitanti rispetti ai massimi tariffari previsti per il compenso finale, aisoli fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto4 Il quarto motivo prospetta omesso esame di fatti, oggetto di discussionetra le parti, decisivi ai fini della decisionem costituiti dalla presenza nonsolo della massa attiva sociale ma anche delle distinte masse attive deisingoli soci, e del fatto che l’attivo era maggiore di quello preso comerifermento dalla Corte, posto nel rendiconto si esplicitava che l’attivo nonteneva conto delle somme ricavate nell’ambito delle procedure esecutiveindividuali promosse dai creditori fondiari nell’ambito delle quali lacuratela era intervenuta.5 Il motivo non merita accoglimento.5.1 Nel caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, deisoci la liquidazione deve essere unica, nonché calcolata sull’attivocomplessivamente considerato e sul passivo complessivamente accertatoin tutte le masse distinte, dal momento che si tratta di procedimenti chesono riuniti in un simultaneus processus con unicità degli organi e unicitàdella domanda di accertamento dello stato passivo anche per il creditoresociale.5.2 Quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosseda creditori fondiari, la ricorrente si limita solamente ad indicare numeridelle procedure senza tuttavia specificare, né la natura degli immobiliintestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite,gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza delrendiconto.6 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di un fattoNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si sostiene che laCorte d’Appello ha anche affermato l’illegittimità degli acconti percepiti dalcuratore nella procedura fallimentare dell’impresa individuale di DimartinoSalvatore, che ha visto l’impugnazione del rendiconto da parte del fallito eche ha dato luogo ad un distinto procedimento pendente presso la Corted’Appello di Catania.6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto va a censurare un passaggioargomentativo della motivazione della sentenza che non incide sulla ratiodecidendi che, come chiaramente si evince dalla lettura dello svolgimentodel processo, afferisce al rendiconto presentato dal curatore nellaprocedura fallimentare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo FerroP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21150/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 608/2020depositata il 11/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/20261 La Corte d’Appello di Catania, con l’impugnata sentenza, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella sentenza del Tribunale di Ragusa, non approvava il rendicontopresentato, in data 15/9/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore delfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Riteneva la Corte, per quanto qui di interesse, ammissibile e fondatala richiesta di mancata approvazione del rendiconto avanzata da DimartinoSalvatore sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dalcuratore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1D.M.30/2012 anche avuto riguardo alla circostanza che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosafalco era subentrata ad altro curatore nel 1997 con la conseguenzache il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nellagestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazioneall’attività svolta.1.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la liquidazione di accontisui compensi del curatore in corso di procedura, a norma dell’art. 39 l.fall,per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valorimassimi liquidabili, costituiva un fatto oggettivo che inficiava lacorrettezza del conto e lo rendevano non approvabile.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 111 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026omesso l’esame dell’eccezione sollevata dal curatore circa lainammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., essendosi ilgravame limitato ad una mera riproduzione delle argomentazioni svolte inprimo grado, così non contenendo specifiche critiche alla sentenza diprimo grado. In ogni caso la ricorrente lamenta che l’appello andavadichiarato inammissibile per non avere l’appellante censurato il percorsologico giuridico della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.1.2 Con riferimento al dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c., questa Corteha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezionipregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendoprofilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea ecensurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n.321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).1.3 La censura di error in procedendo, in relazione alla asserita genericitàdell’appello, è inammissibile in quanto difetta di specificità.1.4 A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte circa la precisacontestazione, contenuta nel quarto motivo del reclamo, della«corresponsione al curatore  di acconti in misura superiore al compensoliquidabile tenuto conto dei criteri normativi di riferimento e altresì delfatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era succeduto  ad altro curatore, cosicchè il suocompenso va stabilito secondo criteri di proporzionalità  e liquidato  altermine della procedura», il reclamante non ha riportato nel corpo delmotivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366,comma 1, n.6, c.p.c. e 369, comma 1 nr 4 c.p.c., né il contenuto dellasentenza di primo grado sulla contestazione del rendiconto sotto il profiloNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026della corresponsione dei compensi al curatore né il motivo di appello sulpunto, rendendo impossibile la verifica della violazione dell’art. 342 c.p.c.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116 e 118 l.fall. e 100c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere la Corte errato neldisattendere l’eccezione di carenza di interesse ad agire del fallitoall’impugnazione del rendiconto; precisa la ricorrente che non sussistevaalcun concreto edattuale interesse della fallita ad agire per il rendiconto,anche in considerazione della cancellazione della società dal registro delleimprese una volta chiuso il fallimento.2.1 Il motivo è infondato.2.2 La giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, haavuto modo di precisare che l’impugnazione del rendiconto non  develimitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti inrelazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propridoveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solopotenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire lacorretta individuazione della materia del contendere e l'efficaceesplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti(cfr. Cass. 16019/2008, 21653/2010 e 7320/2016).2.3 Ciò premesso, è fuor di dubbio che il fallito, individuato come uno deisoggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta,come nel caso di specie, contesti una condotta antidoverosa dell’organofallimentare dal quale è derivato un pregiudizio per i creditori e,indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi lapossibilità di aspirare ad una  esdebitazione individuale, è portatore di uninteresse concreto ed attuale  a sollecitare la verifica di correttezza dellaredazione del rendiconto.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116e 117 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.: si sostiene che,Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non era possibileaddentrarsi nella determinazione del compenso del curatore.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha compiuto unaccertamento sull’entità dei compensi percepiti dal curatore, ritenutiesorbitanti rispetti ai massimi tariffari previsti per il compenso finale, aisoli fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto4 Il quarto motivo prospetta omesso esame di fatti, oggetto di discussionetra le parti, decisivi ai fini della decisionem costituiti dalla presenza nonsolo della massa attiva sociale ma anche delle distinte masse attive deisingoli soci, e del fatto che l’attivo era maggiore di quello preso comerifermento dalla Corte, posto nel rendiconto si esplicitava che l’attivo nonteneva conto delle somme ricavate nell’ambito delle procedure esecutiveindividuali  promosse dai creditori fondiari nell’ambito delle quali lacuratela era intervenuta.5 Il motivo non merita accoglimento.5.1 Nel caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, deisoci la liquidazione deve essere unica, nonché calcolata sull’attivocomplessivamente considerato e sul passivo complessivamente accertatoin tutte le masse distinte, dal momento che si tratta di procedimenti chesono riuniti in un simultaneus processus con unicità degli organi e unicitàdella domanda di accertamento dello stato passivo anche per il creditoresociale.5.2 Quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosseda creditori fondiari, la ricorrente si limita solamente ad indicare numeridelle procedure senza tuttavia specificare, né la natura degli immobiliintestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite,gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza delrendiconto.6 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112  c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di un fattoNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si sostiene che laCorte d’Appello ha anche affermato l’illegittimità degli acconti percepiti dalcuratore nella procedura fallimentare dell’impresa individuale di DimartinoSalvatore, che ha visto l’impugnazione del rendiconto da parte del fallito eche ha dato luogo ad un distinto procedimento pendente presso la Corted’Appello di Catania.6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto va a censurare un passaggioargomentativo della motivazione della sentenza che non incide sulla ratiodecidendi che, come chiaramente si evince dalla lettura dello svolgimentodel processo, afferisce al rendiconto presentato dal curatore nellaprocedura fallimentare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]    C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] mancataapprovazionePaola [OSCURATO:PERSONA] ConsigliererendicontoCosmo [OSCURATO:PERSONA].Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21150/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 608/2020depositata il 11/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/20261 La Corte d’Appello di Catania, con l’impugnata sentenza, in parzialeaccoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella sentenza del Tribunale di Ragusa, non approvava il rendicontopresentato, in data 15/9/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore delfallimento della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]   C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Riteneva la Corte, per quanto qui di interesse, ammissibile e fondatala richiesta di mancata approvazione del rendiconto avanzata da DimartinoSalvatore sotto il solo profilo della eccedenza degli acconti percepiti dalcuratore rispetto ai compensi liquidabili secondo i parametri di cui all’art. 1D.M.30/2012 anche avuto riguardo alla circostanza che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosafalco era subentrata ad altro curatore nel 1997 con la conseguenzache il compenso finale andava ripartito tra i curatori succedutisi nellagestione fallimentare secondo i criteri di proporzionalità in relazioneall’attività svolta.1.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la liquidazione di accontisui compensi del curatore in corso di procedura, a norma dell’art. 39 l.fall,per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valorimassimi liquidabili, costituiva un fatto oggettivo che inficiava lacorrettezza del conto e lo rendevano non approvabile.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzaaffidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 342 c.p.c., 111 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c., per avere la CorteNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026omesso l’esame dell’eccezione sollevata dal curatore circa lainammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., essendosi ilgravame limitato ad una mera riproduzione delle argomentazioni svolte inprimo grado, così non contenendo specifiche critiche alla sentenza diprimo grado. In ogni caso la ricorrente lamenta che l’appello andavadichiarato inammissibile per non avere l’appellante censurato il percorsologico giuridico della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.1.2 Con riferimento al dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c., questa Corteha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solonel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezionipregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale, potendoprofilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione dinorme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea ecensurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamentedata da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n.321/2016, 25154/2018, 1876/2018, 10422/2019 e 7450/2024).1.3 La censura di error in procedendo, in relazione alla asserita genericitàdell’appello, è inammissibile in quanto difetta di specificità.1.4 A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte circa la precisacontestazione, contenuta nel quarto motivo del reclamo, della«corresponsione al curatore  di acconti in misura superiore al compensoliquidabile tenuto conto dei criteri normativi di riferimento e altresì delfatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era succeduto  ad altro curatore, cosicchè il suocompenso va stabilito secondo criteri di proporzionalità  e liquidato  altermine della procedura», il reclamante non ha riportato nel corpo delmotivo, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366,comma 1, n.6, c.p.c. e 369, comma 1 nr 4 c.p.c., né il contenuto dellasentenza di primo grado sulla contestazione del rendiconto sotto il profiloNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026della corresponsione dei compensi al curatore né il motivo di appello sulpunto, rendendo impossibile la verifica della violazione dell’art. 342 c.p.c.2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 116 e 118 l.fall. e 100c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. per avere la Corte errato neldisattendere l’eccezione di carenza di interesse ad agire del fallitoall’impugnazione del rendiconto; precisa la ricorrente che non sussistevaalcun concreto edattuale interesse della fallita ad agire per il rendiconto,anche in considerazione della cancellazione della società dal registro delleimprese una volta chiuso il fallimento.2.1 Il motivo è infondato.2.2 La giurisprudenza di questa Corte, citata dalla stessa ricorrente, haavuto modo di precisare che l’impugnazione del rendiconto non  develimitarsi ad indicare concretamente le vicende e i comportamenti inrelazione ai quali egli imputa al curatore di esser venuto meno ai propridoveri ma deve anche enunciare le conseguenze, anche solopotenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire lacorretta individuazione della materia del contendere e l'efficaceesplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti(cfr. Cass. 16019/2008, 21653/2010 e 7320/2016).2.3 Ciò premesso, è fuor di dubbio che il fallito, individuato come uno deisoggetti destinatari della comunicazione del rendiconto, ogni qualvolta,come nel caso di specie, contesti una condotta antidoverosa dell’organofallimentare dal quale è derivato un pregiudizio per i creditori e,indirettamente, anche per sé stesso nella misura in cui vede affievolirsi lapossibilità di aspirare ad una  esdebitazione individuale, è portatore di uninteresse concreto ed attuale  a sollecitare la verifica di correttezza dellaredazione del rendiconto.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 116e 117 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c.: si sostiene che,Numero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026in assenza di approvazione definitiva del rendiconto, non era possibileaddentrarsi nella determinazione del compenso del curatore.3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha compiuto unaccertamento sull’entità dei compensi percepiti dal curatore, ritenutiesorbitanti rispetti ai massimi tariffari previsti per il compenso finale, aisoli fini del giudizio sulla correttezza del rendiconto4 Il quarto motivo prospetta omesso esame di fatti, oggetto di discussionetra le parti, decisivi ai fini della decisionem costituiti dalla presenza nonsolo della massa attiva sociale ma anche delle distinte masse attive deisingoli soci, e del fatto che l’attivo era maggiore di quello preso comerifermento dalla Corte, posto nel rendiconto si esplicitava che l’attivo nonteneva conto delle somme ricavate nell’ambito delle procedure esecutiveindividuali  promosse dai creditori fondiari nell’ambito delle quali lacuratela era intervenuta.5 Il motivo non merita accoglimento.5.1 Nel caso di fallimento di una società di persone e, in estensione, deisoci la liquidazione deve essere unica, nonché calcolata sull’attivocomplessivamente considerato e sul passivo complessivamente accertatoin tutte le masse distinte, dal momento che si tratta di procedimenti chesono riuniti in un simultaneus processus con unicità degli organi e unicitàdella domanda di accertamento dello stato passivo anche per il creditoresociale.5.2 Quanto alle dedotte vendite di beni in esecuzioni individuali promosseda creditori fondiari, la ricorrente si limita solamente ad indicare numeridelle procedure senza tuttavia specificare, né la natura degli immobiliintestati alla società e ai soci, né gli importi ricavati dalle vendite,gettando, quindi, ulteriori ombre sulla correttezza e trasparenza delrendiconto.6 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112  c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. ed omessa valutazione di un fattoNumero registro generale 21150/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 7338/2026Data pubblicazione 26/03/2026decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: si sostiene che laCorte d’Appello ha anche affermato l’illegittimità degli acconti percepiti dalcuratore nella procedura fallimentare dell’impresa individuale di DimartinoSalvatore, che ha visto l’impugnazione del rendiconto da parte del fallito eche ha dato luogo ad un distinto procedimento pendente presso la Corted’Appello di Catania.6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto va a censurare un passaggioargomentativo della motivazione della sentenza che non incide sulla ratiodecidendi che, come chiaramente si evince dalla lettura dello svolgimentodel processo, afferisce al rendiconto presentato dal curatore nellaprocedura fallimentare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]    C. e deisoci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Conclusivamente il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo FerroP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge dadistrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del30.05.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 07338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris