CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2149-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1096/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha parzialmente riformato la pronuncia della C 1P di Savona ove erano pienamente accolte le ragioni della contribuente in tema di reddito di partecipazione fra società di persone a soci. Il ricorso è stato notificato unicamente all'Agenzia delle entrate che ha svolto controricorso. CONSIDERATO Trattandosi di controversia fra soci, società di persone e Agenzia delle entrate, è stata ordinata l'integrazione del contradditorio, giusto provvedimento di questa Corte del 29 dicembre 2021, comunicato il 10 gennaio 2022. Atteso che entro il termine assegnato, spirato il 11 marzo 2022, non è stato integrato il contraddittorio, ne segue inammissibilità del ricorso. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito. letic. 2020 n. 02149 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a noinia del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, i