CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 22505/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controB.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente, ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 68/2021 della Corte d’Appello di Ancona,depositata il 25-1-2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-6-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente principale el’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente incidentale.1.Il Tribunale di Fermo in data 14-3-2013, in accoglimento delricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., emise decreto ingiuntivo con ilquale ingiunse a [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare euro 1.784,078,53, percapitale e interessi maturati, a titolo di ultima rata del corrispettivospettante all’appaltatrice in forza del contratto di appalto concluso dalleparti per la costruzione di magazzino automatizzato.[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione, sostenendo che l’importorichiesto non era dovuto, in quanto non era stato eseguito il collaudo,nonché lamentando sia vizi della struttura, principalmente perinfiltrazioni e rigonfiamenti delle pareti esterne, sia per il mancatoraggiungimento del regime di produzione contrattualmente stabilito;chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.Istruita la causa documentalmente e con l’acquisizione dellaconsulenza tecnica d’ufficio svolta nell’accertamento tecnico preventivopromosso da [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 17/2015 il Tribunale diin accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò la societàappaltatrice a pagare euro 834.635,60 a titolo di risarcimento dei danniper i vizi della costruzione.La sentenza dichiarò che l’appaltatrice non era obbligata agarantire particolari condizioni organizzative di flusso in ingresso e inuscita, pari a 320 cartoni e 50 pallets all’ora, e si trattava di flussi chenon erano neppure sostenibili per l’apparato produttivo dellacommittente; riconobbe a favore della committente gli importiNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026quantificati nell’allegato 5) alla consulenza tecnica svoltanell’accertamento tecnico preventivo per riparare i difetti alla struttura.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appello principale e B.A.G.s.p.a. appello incidentale, che la Corte d’appello di Ancona ha rigettatointegralmente con sentenza n. 68/2021.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, lasentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale la societàappaltatrice deduceva la nullità della c.t.u. svolta nell’accertamentotecnico preventivo, per violazione del principio del contraddittorio; harigettato il secondo motivo di appello, con il quale la societàappaltatrice lamentava la violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato con riguardo alla domanda di risarcimento deidanni accolta dal Tribunale; ha dichiarato che le somme quantificatenel computo metrico di cui all’allegato 5) della c.t.u. erano necessarieall’eliminazione dei vizi strutturali di cui era responsabile l’appaltatrice,costituiti da difetti della copertura che causavano infiltrazioni di acquapiovana e da rigonfiamenti di varie dimensioni formatisi nei pannelli ditamponamento esterno.Esaminando l’appello incidentale, la sentenza ha rigettato la tesidella committente, in ordine alla non spettanza all’appaltatrice delpagamento del 20% del corrispettivo dell’appalto per mancanza dicollaudo positivo; seppure il consulente d’ufficio avesse ritenuto che ilverbale del 1-6-2012 non fosse di collaudo, risultava che all’incontrodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] la committente non esprimeva riserve. Inoltre laclausola n. 16.4 del contratto prevedeva che l’uso dell’impianto daparte del committente, anche se non collaudato, determinavaautomaticamente l’accettazione del bene, con la conseguentedecorrenza dei termini di pagamento; il giudice di primo grado avevaaccertato l’utilizzo dell’impianto per dare corso alle campagnecommerciali autunno/inverno 2012 e primavera/estate 2013,Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026deducendovi non solo l’accettazione dell’opera, ma anche ritenendoantieconomico azzerare due anni di messa a punto del magazzino, chefaceva quanto concordato dalle parti. Ha aggiunto che il mancatoraggiungimento della performance risultava influenzato daproblematiche di natura gestionale e non strutturale, per l’uso “acommessa” a fronte della originaria previsione di software “a stock”;inoltre, si trattava solo di flussi previsti, le parti avevano collaboratoper il miglioramento delle prestazioni e, nonostante il mancatoraggiungimento degli obiettivi, il collaudo era stato eseguito e lostabilimento era stato utilizzato.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, nel quale ha propostoquattro motivi di ricorso incidentale.[OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato con controricorso al ricorsoincidentale.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 18-6-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. èintitolato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. per lamancata partecipazione del [OSCURATO:SOCIETA]. agliaccertamenti peritali in relazione all’art. 360, comma 1 n.3. Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”.La ricorrente lamenta che sia stato rigettato il suo motivo di appello,con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado per non avereaccolto la sua eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficioNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026svolta nell’accertamento tecnico preventivo; ciò, nonostantel’eccezione fosse stata tempestivamente sollevata nella prima memoriadepositata dopo che il Tribunale aveva disposto l’acquisizione dellaconsulenza e nonostante l’eccezione fosse fondata, in quanto dopo ilsecondo sopralluogo le operazioni erano state sospese, il consulented’ufficio aveva ottenuto proroga per il deposito della relazione e poi ilconsulente d’ufficio aveva ripreso le operazioni peritali senza avvisareil consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], eseguendo altri quattrosopralluoghi. Sostiene di avere subito concreto pregiudizio al diritto didifesa, in quanto il consulente di parte aveva potuto partecipare soloai sopralluoghi programmati per valutare i vizi funzionali dell’impianto,relativi al raggiungimento degli standard di produttività, e non a quellinei quali erano stati valutati i vizi strutturali, i soli per i quali la societàJungheinrich Italiana era stata poi condannata al risarcimento deldanno. Dichiara che l’erronea statuizione è stata determinata anchedall’omesso esame del fatto che nel verbale del 26-7-2013 il consulented’ufficio dichiarava che le operazioni erano “sospese”.1.1. Il motivo è infondato.Acquisito il dato che l’eccezione di nullità della consulenza tecnicasvolta in fase di accertamento tecnico preventivo è statatempestivamente sollevata, esattamente la sentenza impugnata harichiamato l’indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale, ai sensidell’art. 194, co. 2, cod. proc. civ. e dell’art. 90, co. 1, disp. att. cod.proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo diinizio delle operazioni peritali, ma analogo obbligo di comunicazionenon sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle partil’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi(Cass. Sez. 6-3, 16-10-2020 n. 22615; Cass. Sez. 3, 18-3-2014 n.6195; Cass. Sez. 1, 7-7-2008 n. 18598, per tutte). Nella fattispecienon si pone alcuna questione sul punto, in quanto è pacifico che i primiNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026due sopralluoghi sono stati eseguiti alla presenza anche del consulentedi parte [OSCURATO:SOCIETA]E’ altresì vero che la stessa Cass. n. 18598/2008, appena citata,specifica che, qualora il consulente rinvii le operazioni a una datadeterminata, dandone comunicazione alle parti, e poi proceda a unaulteriore operazione peritale in data anticipata e ometta di darne avvisoalle parti, l’inosservanza di tale obbligo può dare luogo a nullità dellaconsulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanzedel caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa. Nello stesso senso,Cass. Sez. L, 2-3-2004 n. 4271, richiamata dalla ricorrente, hadichiarato che, nel caso in cui il consulente d’ufficio rinvii le operazionia data da destinarsi e successivamente le riprenda, egli ha l’obbligo diavvertire le parti e l’inosservanza di tale obbligo può dare luogo anullità - relativa e sanabile se non dedotta nella prima udienzasuccessiva -, ma solo se quell’inosservanza abbia comportato inconcreto pregiudizio per il diritto di difesa (nello stesso senso, Cass.Sez. 1, 3-1-2003 n.15; Cass. Sez. 1, 7-2-1996 n. 986; Cass., Sez. Un.,18-3-1988 n. 2481).Nella fattispecie la sentenza impugnata (pag. 5) ha escluso infatto, in termini non censurati in modo specifico dalla ricorrente, che sisia verificato concreto pregiudizio al diritto di difesa, in quanto haevidenziato che il consulente d’ufficio aveva tenuto in debito conto leosservazioni pervenute dai consulenti di parte, integrando erettificando sulla base delle stesse l’originaria relazione erappresentandole nella stesura definitiva con i caratteri in blu; haevidenziato che anche il computo metrico di cui all’allegato n. 5)risultava documentato per quantità e costi nella relazione especificamente nella risposta al quesito 2. A fronte di questo contenutodella pronuncia, la ricorrente non adduce in quali termini abbia limitatoil suo diritto di difesa il fatto di non avere partecipato ai sopralluoghiNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026nei quali erano stati descritti, anche in via fotografica, i vizi strutturali;infatti, insistendo nel sostenere che il computo metrico era avvenuto aldi fuori di qualsiasi contraddittorio, non considera quanto dedotto dallasentenza impugnata, in ordine al fatto che era nella risposta al quesito2 che trovavano spiegazione i dati poi inseriti nel computo metrico e inordine al fatto che, nel rispondere ai quesiti, il consulente d’ufficioaveva tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte.2.Il secondo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c.”e con esso la ricorrente censura la statuizione della Corte d’appello,secondo la quale la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento di euro 834.635,00 era conseguenza dell’accoglimentodella domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] cheB.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva distinto i problemi funzionali, riferiti al fatto che ilmagazzino non era mai riuscito a lavorare a regime, e i problemistrutturali della costruzione; sostiene che la domanda riconvenzionaledi risarcimento del danno non era stata proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. conriferimento a tutti i danni, ma solo con riguardo ai danni derivanti dallamancata messa a regime dell’impianto.2.1.Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata (pag.6), rigettando il secondo motivo diappello di [OSCURATO:SOCIETA]., ha preso in esame non solo iltesto della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:SOCIETA]., maanche le argomentazioni e le conclusioni nell’atto di citazione, laddovesi chiedeva di accertare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]anche per non avere eliminato le infiltrazioni e i pannelli chepresentavano rigonfiature e per non avere eliminato i vizi e difettidenunciati da [OSCURATO:SOCIETA].; ha ritenuto che la società committente conla propria domanda riconvenzionale avesse inteso fare riferimento atutti i danni derivanti dall’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ItalianaNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026s.p.a., tra i quali i costi sostenuti e da sostenere per la rimozione deivizi dell’opera; quindi ha concluso che il riconoscimento a [OSCURATO:SOCIETA]dell’importo di euro 834.635,60, riferito ai costi per eliminare i vizistrutturali, era avvenuto in conformità al contenuto della domanda.In questo modo, la Corte d’appello ha proceduto a interpretare ladomanda e a individuarne il contenuto, svolgendo il tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito; non si verte perciòin tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ricorre nel casoin cui si lamenti l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su unadomanda non proposta. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale,nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamentil’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuril’interpretazione che ne ha dato il giudice di merito: solo nel primo casosi verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.ed è prospettato error in procedendo, perché nel secondo casol’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenutointegrano un tipico accertamento di fatto, riservato, come tale, algiudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilodel vizio di motivazione (Cass. Sez. 3, 28-12-2024 n. 34762; Cass.Sez. L, 24-7-2008 n. 20373; Cass. Sez. 1, 7-7-2006 n. 15603; Cass.Sez. 3, 5-8-2005 n. 16596). Nella fattispecie il vizio di motivazione nonè prospettato e non è configurabile perché, come esposto, la Corted’appello ha fondato la sua interpretazione sulla diretta disamina delcontenuto dell’atto di citazione; la ricorrente si limita a proporre lapropria lettura restrittiva delle conclusioni contenute in quell’atto,senza spiegare come tale lettura si concili con il dato chel’inadempimento era stato lamentato dalla società committente anchecon riguardo ai vizi strutturali e senza spiegare perché i “costi diretti eindiretti” derivanti dall’inadempimento, indicati nelle conclusioni,dovessero fare riferimento -e soltanto- alla “mancata messa a regime”,Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026ai quali già si riferivano gli “oneri sostenuti”, anziché agli altri costiderivanti dall’inadempimento.3. Il terzo motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1229, 1362 primo comma, 1363 c.c. e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”; con esso la ricorrente lamenta chela sentenza impugnata abbia rigettato la sua eccezione relativa allaviolazione dell’art. 14.11 del contratto e sostiene che la sentenza,dichiarando che l’articolo si riferisse alla responsabilità civiledell’appaltatore per danni cagionati a cose e persone che fosseroconseguenza dei vizi, abbia malamente interpretato la clausola. Rilevache la Corte ha esaminato solo la prima parte della clausola, senzaconsiderare la previsione di esonero da responsabilità, in relazione aulteriori e diverse ragioni di danno, rispetto a quelle disciplinate dallaprima parte della disposizione; quindi, sostiene che la clausola abbiainteso escludere ogni responsabilità ex artt. 1667 e 1668 cod. civ.3.1. Il motivo, laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, co.5, cod. proc. civ.ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudiziod’appello successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudiziodi cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppiaconforme". In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indicale ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023 n. 5947; Cass.Sez. 1, 22-12-2016 n. 26774, per tutte); al contrario, la ricorrentenulla deduce in tal senso.Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il motivo è manifestamente infondato laddove evoca la violazionedei canoni di interpretazione del contratto, perché la ricorrente proponeuna interpretazione del contratto che non è neppure plausibile,pretendendo di attribuire alla clausola 14.11 un contenuto che laclausola non ha. A fronte di clausola intitolata “Responsabilità civile” eche disciplina “danni alle persone (lesioni, personali, danni alla salute,morte) che siano diretta conseguenza di vizi della cosa…” e “danni allecose causati colposamente nell’inadempimento delle forniture eprestazioni”, la ricorrente sostiene che l’ulteriore previsionedell’esclusione della responsabilità dell’appaltatore “per qualsiasi dannoindiretto” dovrebbe riguardare l’esclusione della responsabilità ex art.1667 e 1668 cod. civ.; perciò, pretende di comprendere nellaregolamentazione della responsabilità dell’appaltatrice per fatto illecito,riferita ai danni cagionati a persone e cose nell’esecuzione della propriacontratto di appalto in ragione dei vizi dell’opera, alle quali la clausolanon fa alcun riferimento.4. Il quarto motivo è intitolato “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1668 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” e conesso la ricorrente sostiene che nel computo metrico estimativo di cuiall’allegato 5 della c.t.u. siano descritte opere, quali “modifica porta diaccesso visitatori” e “rivestimento esterno delle pareti dei magazzini”che esulano dalla nozione di danno risarcibile; ciò, in quantocomportano una utilità eccedente, riferita alla realizzazione di unanuova porta di accesso e di nuove facciate ventilanti; aggiunge che,poiché nella stessa relazione si dava atto che i prezzi indicati per i lavoripotevano subire importanti variazioni al ribasso, la stima di euro770.000,00 in relazione alle facciate ventilate era sicuramentesuperiore al costo che la committente avrebbe affrontato.4.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026Secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da partedella sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da unadisposizione di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non sottol’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1, 25-3-2025 n. 7871;Cass. Sez. 1, 5-2-2019 n. 3340; Cass. Sez. 1, 13-10-2017 n. 24155;Cass. Sez. L, 11-1-2016 n. 195).Nelle fattispecie si è completamente al di fuori della deduzione diuna erronea ricognizione della fattispecie astratta, perché la tesi dellaricorrente, secondo la quale la pronuncia si sarebbe risolta nelriconoscimento alla committente di importi maggiori a quelli necessariper riparare i danni, si fonda su un accertamento in fatto del quale nonvi è traccia nella sentenza impugnata e che avrebbe potuto essererichiesto in sede di legittimità soltanto attraverso la proposizione dimotivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativipresupposti.5. Si procede quindi alla disamina dei motivi di ricorso incidentale,in quanto l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevatadalla ricorrente in ragione delle modalità di redazione non può essereaccolta.Il primo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art.1321 cod. civ. (nozione contratto), dell’art. 1322 cod. civ. (autonomiacontrattuale) dell’art. 1353 (contratto condizionale) dell’art. 116 cod.proc. civ. (valutazione delle prove) il tutto in riferimento all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c.”. Con esso [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia che, secondo leprevisioni contrattuali, il 20% del corrispettivo sarebbe statoNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026corrisposto alla condizione di “collaudo favorevole” e rileva che, comeaccertato dal consulente d’ufficio, non esiste un verbale di collaudopositivo. Quindi, sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovutoprendere atto che non si era verificata la condizione sospensiva allaquale il contratto aveva condizionato il pagamento del 20% delcorrispettivo.6. Il secondo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazionedell’art. 2702 cod. civ. (efficacia della scrittura privata), dell’art. 116cod. proc. civ. (valutazione delle prove), il tutto in riferimento all’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.” Con esso la ricorrente incidentalelamenta che la sentenza abbia valorizzato le dichiarazioni e ilcomportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA],senza considerare che il documento avente a oggetto “incontro tecnicodel 30-1-2012” era stato unilateralmente steso e sottoscritto solo daJungheinrich Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. e non da [OSCURATO:SOCIETA]., che, invece, avevaproposto l’accertamento tecnico preventivo per fare accertare tutte lecontestazioni mosse in precedenza.7. Il terzo motivo è intitolato “violazione e falsa applicazionedell’art. 1655 cod. civ. (verifica e pagamento dell’opera), dell’art. 116cod. proc. civ. (valutazione delle prove), il tutto in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Con il motivo la ricorrente incidentalelamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che si applicasse laprevisione dell’art. 16.4 del contratto, secondo la quale l’usodell’impianto da parte del committente, anche se non collaudato,determinava l’accettazione dell’opera e la conseguente decorrenza deitermini di pagamento; sostiene che, in questo modo, sia statacommessa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ignorando i fattioggettivi acquisiti in causa, riferiti al fatto che vi erano infiltrazioni nelmagazzino, le pareti si gonfiavano e si sfaldavano e il magazzino nonriusciva a raggiungere i flussi di produzione contrattualmente previsti.Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sostiene che l’appaltatrice, come rilevato anche dal consulented’ufficio, non aveva mai messo la committente nella condizione diverificare l’opera e la stessa appaltatrice, da giugno 2012 a marzo2013, aveva tentato di mettere a punto il magazzino, senza riuscirvi,tanto che nel marzo 2013 era iniziata l’azione giudiziaria; quindi,sostiene che l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la qualeera antieconomico azzerare due anni di messa a punto del magazzinoche faceva quanto concordato dalle parti, non corrispondeva a realtà.8. Il terzo motivo è infondato, con la conseguente inammissibilitàdel primo e del secondo motivo.La sentenza impugnata (pag.9) ha accertato in fatto che laclausola n. 16.4 del contratto prevedeva che l’uso dell’impianto daparte del committente, anche se non collaudato da partedell’appaltatore, determinava “automaticamente l’accettazione delbene con conseguenza della decorrenza dei termini di pagamento”; haaltresì accertato in fatto, sulla base dell’accertamento già svolto delgiudice di primo grado, che l’impianto era stato utilizzato per dare corsoalla campagna commerciale autunno/inverno 2012 e a quellaprimavera/estate 2013. La ricorrente neppure svolge qualcheargomento finalizzato a sostenere, in modo ammissibile in questa sede,che il contenuto della clausola 16.4 fosse diverso da quello ritenutodalla sentenza impugnata; né le previsioni dell’art. 1665 cod. civ. sonoinderogabili e perciò, non ponendosi neppure questione sulla legittimitàdella clausola n. 16.4, è acquisito che la volontà delle parti era statanel senso di equiparare l’utilizzazione dell’impianto al positivosvolgimento del collaudo, al fine della maturazione del dirittodell’appaltatore a ottenere il pagamento dell’ultima rata del compenso.Non hanno pregio neppure tutte le deduzioni svolte dalla ricorrenteincidentale per contestare l’accertamento in fatto in ordine all’utilizzodell’impianto per le due campagne commerciali, perché le relativeNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026deduzioni volte a negare l’utilizzo del magazzino avrebbero potutoessere veicolate nel giudizio di legittimità soltanto attraverso laproposizione di motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nelricorrere dei relativi presupposti. Non soccorre alla ricorrente ilrichiamo alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. perché, secondol’indirizzo delle Sezioni Unite, la doglianza circa la violazione dell'art.116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nelvalutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza didiversa indicazione normativa- secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore,oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice abbia solamentemale esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censuraè ammissibile ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., solo neilimiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (Cass., Sez. U, 30-9-2020 n. 20867).8.1. Quindi, accertato dalla sentenza impugnata che la clausolacontrattuale 16.4 riteneva sufficiente, al fine del pagamento dell’ultimarata del compenso, l’uso dell’impianto anche non collaudato, accertatoaltresì in fatto, in termini che resistono al sindacato di legittimità, chequell’utilizzo vi era stato, il primo e il secondo motivo di ricorsorisultano inammissibili; ciò in quanto non censurano tale ratiodecidendi, che è da sola idonea e sufficiente a sorreggere la decisionedella Corte d’appello in ordine al riconoscimento dell’appaltatrice alpagamento del corrispettivo residuo. Si rammenta che, nel caso in cuila pronuncia sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte eautonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamenteNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazionedi una di esse - o il rigetto di tale impugnazione - rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre: la fondatezza ditale censura, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe comunque produrre effetto sulla decisione(Cass. Sez. 3, 26-2-2024 n. 5102; Cass. Sez. 1, 27-7-2017 n. 18641,per tutte).Specificamente, con riguardo al primo motivo, seppure il contrattoprevedeva il pagamento del 20% del corrispettivo all’esito positivo delcollaudo, come dedotto con il primo motivo, è anche vero che ilcontratto prevedeva anche che, in caso di utilizzo dell’impianto, siprescindeva dal collaudo, l’opera si considerava accettata e sussistevail diritto a quel pagamento.Con riguardo al secondo motivo, la critica alla lettura data dallasentenza impugnata all’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha concreto rilievo;ciò perché, seppure fosse fondata, non incide sull’accertamento inordine al fatto che si era verificata l’ipotesi prevista dalla clausola 16.4del contratto, con riguardo al dato che l’uso dell’impianto anche noncollaudato determinava l’insorgenza del diritto dell’appaltatrice aottenere il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo.9. Il quarto motivo è intitolato “violazione e falsa applicazionedell’art. 195 cod. proc. civ. (processo verbale e relazione – c.t.u.),dell’art. 116 cod. proc. civ. (valutazione delle prove), il tutto inriferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”; con esso la ricorrenteincidentale lamenta che la sentenza impugnata, senza considerare leindagini svolte dal consulente d’ufficio, abbia dichiarato che il mancatoraggiungimento degli obiettivi di produzione non abbia impedito ilcollaudo dell’opera e non abbia impedito l’utilizzo dello stabilimento perla messa in commercio della collezione autunno/inverno 2012 eprimavera/estate 2013, ritenendosi antieconomico per entrambe leNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026parti riportare l’impianto alle condizioni di fabbrica. [OSCURATO:SOCIETA] che,diversamente, il consulente d’ufficio aveva accertato che leperformance previste non erano mai state raggiunte, il collaudo nonera mai stato eseguito e non poteva neppure essere eseguito con esitopositivo, per cui le statuizioni della Corte d’appello non erano suffragateda alcunché.9.1. Il motivo è inammissibile, perché con le deduzioni svolte laricorrente incidentale intende ottenere soltanto una diversaricognizione della fattispecie concreta, senza individuare né violazionedelle disposizioni sulla consulenza tecnica d’ufficio né violazionedell’art. 116 cod. proc., nei termini consentiti dalle Sezioni Unite giàcitate.Devono essere distinte le questioni relative all’insorgenza deldiritto dell’appaltatrice al pagamento dell’ultima rata del compensoche, come esposto, le previsioni contrattuali ricollegavano all’utilizzodel magazzino. Tale utilizzo è stato accertato in fatto dalla sentenzaimpugnata, senza riferimento all’attività svolta dal consulente d’ufficio;quindi, neppure si pone questione di mancata disaminadell’accertamento svolto dal consulente d’ufficio.Invece, in ordine al vizio lamentato dalla committente conriferimento al fatto che il magazzino non raggiungeva l’entità dellaproduzione prevista contrattualmente, la sentenza ha accertato in fattoche tale mancato raggiungimento era stato influenzato daproblematiche di natura gestionale e non strutturale, per il fatto che lepotenzialità dell’impianto erano limitate dall’organizzazione gestionale“a commessa” assunta da [OSCURATO:SOCIETA]., che originariamente avevaprevisto un software “a stock”; inoltre ha dichiarato che, seppurel’appaltatrice avesse acquisito come obiettivo dalla committente unacerta performance di utilizzo, si trattava soltanto di “flussi previsti”.Sulla base di queste considerazioni la sentenza ha, in sostanza, esclusoNumero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026che il mancato raggiungimento della produzione prevista integrassevizio dell’opera; l’accertamento non è censurato in termini pertinentidalla ricorrente incidentale, che insiste nel richiamare la diversavalutazione eseguita dal consulente d’ufficio e il fatto che il collaudonon era stato eseguito. Si tratta di dati inidonei a censurare in terminiammissibili in questa sede l’accertamento della Corte d’appello inordine al fatto che il mancato raggiungimento della performance nonintegrasse vizio dell’opera in relazione alle previsioni del contratto diappalto, con la conseguente irrilevanza di tale mancato raggiungimentodella performance. Infatti, è pacifico che l’interpretazione del contenutodel contratto spettasse al giudicante, che non aveva quindi neppureragione di esplicitare le ragioni per le quali la sua interpretazione eradiversa da quella del consulente d’ufficio; pertanto, la ricorrenteincidentale, al fine di censurare in termini ammissibiliquell’interpretazione in sede di legittimità, non poteva limitarsi arichiamare il contenuto della consulenza d’ufficio, ma doveva fareesplicito riferimento al contenuto delle previsioni contrattuali eindividuare i canoni di interpretazione violati. Escluso che il mancatoraggiungimento della resa prevista integrasse vizio, la questionesull’esistenza o meno del collaudo non assume rilevanza neppure alfine di ritenere che la mancata esecuzione del collaudo potessecomportare il diritto al risarcimento dei danni riferiti alla minore resa;con la conseguente irrilevanza del fatto che la sentenza abbia ancheritenuto, nella sostanza e sulla base della valutazione della condottadelle parti, che il collaudo era stato svolto positivamente.10. In conclusione, sono integralmente rigettati sia il ricorsoprincipale che il ricorso incidentale e, stante la reciproca soccombenza,sono compensate le spese del giudizio di legittimità.In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.Numero registro generale 20311/2021Numero sezionale 1602/2026Numero di raccolta generale 22505/2026Data pubblicazione 30/06/2026115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrenteincidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa le spese del giudizio di legittimità.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto rispettivamente per il ricorsoprincipale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 18-6-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]