CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione del 17 maggio 2024, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui ai capi A, B, C per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale erano stati ritenuti sussistenti anche i reati di uccisione di animali, di violenza privata e di atti persecutori (capi D, E ed F); - che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la stessa Corte di legittimità in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D, E ed F; - che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «è inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto» (Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404) e, ancora, «è inammissibile il ricorso del condannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba essere presentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, dep. 2019, Rv. 275352); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024