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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 17 giugno 2021 con la quale il Gip del medesimo tribunale in data 4 maggio 2021 aveva applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 32 e 33 di incolpazione confermava il provvedimento (. i impugnato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, limitatamente al capo 32) di cui al delitto ex artt. 110 416 bis 1 e 629 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo ad elementi di responsabilità che conseguirebbero a dichiarazioni del chiamante in correità Mancuso.

Si contesta l'attribuzione di valido significato al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come anche l'intervenuta sussistenza di riscontri.

Si tratterebbe, invece, di affermazioni generiche, prive di conferme oggettive, tra cui gli stessi "pizzini" menzionati, nel suo racconto, dal collaboratore.

Né le affermazioni del medesimo sarebbero riscontrate dalle conversazioni del 9 e 28 aprile, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute invece dal collegio dimostrative dell'incontro intervenuto tra il Selvaggio e il Fabiano ai fini del saldo del debito contratto da quest'ultimo con il Mancuso.

Sarebbe infatti generica la conversazione del 9 aprile e, quindi, inidonea a fungere da riscontro alle accuse e in essa non emergerebbe il nome del ricorrente, posto che il riconoscimento del medesimo sarebbe un mero dato congetturale hon potendosi sostenere con certezza che si pronunziasse il nome di tale "Carmine".

Si aggiunge che la citata conversazione non rivelerebbe alcuna carica di violenza o minaccia, ma solo il timore di eventuali ripercussioni da parte del Selvaggio nei riguardi del Fabiano, quale mera ipotesi formulata da quest'ultimo.

4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e dell'art. 275 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorrente non sarebbe stato investito di alcuna carica formale all'interno dell'associazione, non potrebbe farsi valere la sola presunzione generalizzata di pericolosità e di reiterazione del reato in assenza della specificazione delle modalità concrete della riconducibilità delle usure al contesto associativo di stampo mafioso.

Quanto alle esigenze cautelari, non si indicherebbero gli elementi sintomatici della proclività a delinquere.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nessuna inerenza assume rispetto al ricorso in esame la decisione assunta in precedenza da questa Corte con riguardo ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA].

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, innanzitutto sub specie del sollevato vizio relativo alla violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., atteso che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01).

Ad ogni modo, può ulteriormente osservarsi che il tribunale non solo ha evidenziato la precisione e coerenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, ma ha anche citato plurimi passaggi dialogici confermativi delle stesse, siccome illustrati, con coerenza e logicità, in modo tale da risultare idonei sia ad attestare l'incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] - debitore destinatario della determinazione del Mancuso di ottenere la restituzione di precedenti debiti contratti con lo stesso nel quadro di traffici illeciti di droga -, sia la portata minatoria, connotata anche da riferimenti del Selvaggio alla cosca del Mancuso, cui era strumentale la condotta criminale dell'indagato, oltre che dall'uso di un'arma quale mezzo rafforzativo della finalità intimidatrice.

Ha inoltre citato il riscontro di polizia giudiziaria caratterizzato dal rinvenimento, nell'auto del ricorrente, della somma pretesa e ottenuta.

Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, la censura in esame mira ad una mera rivalutazione del contenuto di dialoghi captati - peraltro non riguardanti tutte le intercettazioni citate al riguardo in ordinanza -, in violazione del principio per il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è generico, e dunque carente di specificità intrinseca, oltre che estrinseca (cfr. al riguardo Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), siccome articolato nel mero richiamo di assunti giurisprudenziali in tema di esigenze cautelari e di pericolo di recidivanza ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc., pen. in rapporto al delitto di associazione di stampo mafioso, senza procedere a specifiche censure relative al caso concreto e riguardanti precisi passaggi motivazionali elaborati, al riguardo, nell'ordinanza impugnata.

Cosicchè è sufficiente aggiungere - quanto al tema, seppure introdotto solo astrattamente, della portata della presunzione relativa in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, con riferimento alla rilevanza del decorso del tempo -, che in ordine al titolo cautelare coinvolgente l'aggravante ex art. 416 bis

1. cod. pen., che interessa il ricorrente, opera la "doppia" presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. da cui discende, salvo "prova contraria", un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati, che assume i connotati di una valutazione di costante ed invariabile rischio cautelare, salvo "prova contraria".

Questa corte ha infatti precisato che in tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 1 - n. 38603 del 23/06/2021 Rv. 282049 - 01 La predetta norma di cui al citato art. 275 comma 3 cod. proc. pen., assume prevalenza rispetto all'art. 273 cod. proc. pen., stante la sua natura speciale rispetto a quella generale della seconda.

In altri termini, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine ai profilo della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia in relazione a quello della 'adeguatezza della custodia in carcere', risulta prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., per cui l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari devono intendersi, salvo 'prova contraria', insite nel giudizio di astratta e costante pericolosità cautelare formulato ex ante dal legislatore. 4 e_ Si tratta di un indirizzo diffuso, confermato in plurime decisioni di legittimità (Sez. 5 -, n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174).

Rispetto al diverso orientamento per cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (tra le altre Sez. 1 - n. 42714 del 19/07/2019 Rv. 277231 - 01), questo collegio ritiene dirimente la notazione, già formulata in sede di legittimità (cfr. in motivazione Sez. 5 -, n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01), per cui, ribadita la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica sopra affermata, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nell'ambito dal perimetro semantico della norma, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale.

Dunque, e in sintesi, il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura, per poter rilevare nel senso del superamento della presunzione relativa inerente il pericolo cautelare e la tipologia della misura cautelare della custodia in carcere, deve connotarsi per circostanze che lo qualifichino come espressivo di una cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari.

Cosicchè, il decorso di un tempo, seppur significativo, da solo non può superare la presunzione relativa in parola, ma occorre, comunque, una dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa della assenza o affievolimento di esigenze cautelari.

Cui può concorrere, ma non da solo, anche la valutazione del tempo decorso.

Infine non è certamente irrilevante l'ulteriore notazione motivazionale che conferma il pericolo di recidivanza valorizzando in sostanza le modalità della condotta e la personalità, laddove si evidenzia il ruolo di soggetto deputato a commettere estorsioni in un contesto criminale organizzato dalla elevata carica intimidatoria.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 17 giugno 2021 con la quale il Gip del medesimo tribunale in data 4 maggio 2021 aveva applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 32 e 33 di incolpazione confermava il provvedimento (. i impugnato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso, limitatamente al capo 32) di cui al delitto ex artt. 110 416 bis 1 e 629 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. con riguardo ad elementi di responsabilità che conseguirebbero a dichiarazioni del chiamante in correità Mancuso. Si contesta l'attribuzione di valido significato al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come anche l'intervenuta sussistenza di riscontri. Si tratterebbe, invece, di affermazioni generiche, prive di conferme oggettive, tra cui gli stessi "pizzini" menzionati, nel suo racconto, dal collaboratore. Né le affermazioni del medesimo sarebbero riscontrate dalle conversazioni del 9 e 28 aprile, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute invece dal collegio dimostrative dell'incontro intervenuto tra il Selvaggio e il Fabiano ai fini del saldo del debito contratto da quest'ultimo con il Mancuso. Sarebbe infatti generica la conversazione del 9 aprile e, quindi, inidonea a fungere da riscontro alle accuse e in essa non emergerebbe il nome del ricorrente, posto che il riconoscimento del medesimo sarebbe un mero dato congetturale hon potendosi sostenere con certezza che si pronunziasse il nome di tale "Carmine". Si aggiunge che la citata conversazione non rivelerebbe alcuna carica di violenza o minaccia, ma solo il timore di eventuali ripercussioni da parte del Selvaggio nei riguardi del Fabiano, quale mera ipotesi formulata da quest'ultimo. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e dell'art. 275 cod. proc. pen. Considerato che il ricorrente non sarebbe stato investito di alcuna carica formale all'interno dell'associazione, non potrebbe farsi valere la sola presunzione generalizzata di pericolosità e di reiterazione del reato in assenza della specificazione delle modalità concrete della riconducibilità delle usure al contesto associativo di stampo mafioso. Quanto alle esigenze cautelari, non si indicherebbero gli elementi sintomatici della proclività a delinquere.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nessuna inerenza assume rispetto al ricorso in esame la decisione assunta in precedenza da questa Corte con riguardo ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, innanzitutto sub specie del sollevato vizio relativo alla violazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., atteso che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01). Ad ogni modo, può ulteriormente osservarsi che il tribunale non solo ha evidenziato la precisione e coerenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, ma ha anche citato plurimi passaggi dialogici confermativi delle stesse, siccome illustrati, con coerenza e logicità, in modo tale da risultare idonei sia ad attestare l'incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] - debitore destinatario della determinazione del Mancuso di ottenere la restituzione di precedenti debiti contratti con lo stesso nel quadro di traffici illeciti di droga -, sia la portata minatoria, connotata anche da riferimenti del Selvaggio alla cosca del Mancuso, cui era strumentale la condotta criminale dell'indagato, oltre che dall'uso di un'arma quale mezzo rafforzativo della finalità intimidatrice. Ha inoltre citato il riscontro di polizia giudiziaria caratterizzato dal rinvenimento, nell'auto del ricorrente, della somma pretesa e ottenuta. Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, la censura in esame mira ad una mera rivalutazione del contenuto di dialoghi captati - peraltro non riguardanti tutte le intercettazioni citate al riguardo in ordinanza -, in violazione del principio per il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Esso è generico, e dunque carente di specificità intrinseca, oltre che estrinseca (cfr. al riguardo Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), siccome articolato nel mero richiamo di assunti giurisprudenziali in tema di esigenze cautelari e di pericolo di recidivanza ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc., pen. in rapporto al delitto di associazione di stampo mafioso, senza procedere a specifiche censure relative al caso concreto e riguardanti precisi passaggi motivazionali elaborati, al riguardo, nell'ordinanza impugnata. Cosicchè è sufficiente aggiungere - quanto al tema, seppure introdotto solo astrattamente, della portata della presunzione relativa in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere, con riferimento alla rilevanza del decorso del tempo -, che in ordine al titolo cautelare coinvolgente l'aggravante ex art. 416 bis 1. cod. pen., che interessa il ricorrente, opera la "doppia" presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. da cui discende, salvo "prova contraria", un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati, che assume i connotati di una valutazione di costante ed invariabile rischio cautelare, salvo "prova contraria". Questa corte ha infatti precisato che in tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 1 - n. 38603 del 23/06/2021 Rv. 282049 - 01 La predetta norma di cui al citato art. 275 comma 3 cod. proc. pen., assume prevalenza rispetto all'art. 273 cod. proc. pen., stante la sua natura speciale rispetto a quella generale della seconda. In altri termini, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine ai profilo della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia in relazione a quello della 'adeguatezza della custodia in carcere', risulta prevalente sulla norma di cui all'art. 273 cod. proc. pen., per cui l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari devono intendersi, salvo 'prova contraria', insite nel giudizio di astratta e costante pericolosità cautelare formulato ex ante dal legislatore. 4 e_ Si tratta di un indirizzo diffuso, confermato in plurime decisioni di legittimità (Sez. 5 -, n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Rv. 268664; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174). Rispetto al diverso orientamento per cui, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (tra le altre Sez. 1 - n. 42714 del 19/07/2019 Rv. 277231 - 01), questo collegio ritiene dirimente la notazione, già formulata in sede di legittimità (cfr. in motivazione Sez. 5 -, n. 26371 del 24/07/2020 Rv. 279470 - 01), per cui, ribadita la correttezza e la condivisibilità dell'interpretazione sistematica sopra affermata, un'interpretazione costituzionalmente orientata è comunque consentita soltanto nell'ambito dal perimetro semantico della norma, dovendo altrimenti percorrersi la diversa opzione della questione di illegittimità costituzionale. Dunque, e in sintesi, il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura, per poter rilevare nel senso del superamento della presunzione relativa inerente il pericolo cautelare e la tipologia della misura cautelare della custodia in carcere, deve connotarsi per circostanze che lo qualifichino come espressivo di una cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari. Cosicchè, il decorso di un tempo, seppur significativo, da solo non può superare la presunzione relativa in parola, ma occorre, comunque, una dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa della assenza o affievolimento di esigenze cautelari. Cui può concorrere, ma non da solo, anche la valutazione del tempo decorso. Infine non è certamente irrilevante l'ulteriore notazione motivazionale che conferma il pericolo di recidivanza valorizzando in sostanza le modalità della condotta e la personalità, laddove si evidenzia il ruolo di soggetto deputato a commettere estorsioni in un contesto criminale organizzato dalla elevata carica intimidatoria. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1
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