CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1