CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3303 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -Numero registro generale 24718/2021avverso la sentenza n. 83/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 3303/2026Numero di raccolta generale 23623/2026TORINO, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 162/2020;Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] impugna per due motivi la sentenza n.83/2021 della Corte d’appello di Torino che ha confermato ladecisione del Tribunale della medesima sede che avevadichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire ilricorso presentato avverso estratto di ruolo.2.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede ed ADERè rimasta intimata.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Sono proposti due motivi di censura, così rubricati.I - Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. inrelazione alla falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della leggen. 335/1995: a) prescrizione breve ed estintiva dei creditiprevidenziali – motivazione contraddittoria; b) valenzaimperativa della legge n. 335/1995.II - Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. inrelazione alla falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs.n. 46/1999 - il decorso del termine di opposizione all’Avviso diaccertamento INPS non preclude l’accertamento successivo inpunto esistenza del credito quando è intercorso la prescrizione– omesso esame di un fatto discussa tra le parti.2. La Corte ha motivato come di seguito.Numero registro generale 24718/2021Numero sezionale 3303/2026- Il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse adNu maergo idri era ccolta generale 23623/2026Data pubblicazione 21/07/2026richiamando la giurisprudenza di legittimità per cui, quando nonsia in discussione la notifica delle cartelle iscritte a ruolo el’amministrazione non abbia intrapreso alcuna azione esecutiva,l’impugnazione diretta del ruolo del debitore che chiedaprocedersi ad accertamento negativo del credito è inammissibileper difetto di interesse ad agire, perché, diversamenteragionando, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere intermini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare lacartella anche nei casi in cui (come il presente) fosse già statoben a conoscenza in precedenza della sua esistenza.- L’appellante afferma che la Corte di cassazione ha ammessol’interesse ad agire quando si voglia far valere la prescrizionematurata dopo la notifica della cartella.- L’appello è infondato. La giurisprudenza di legittimità affermaormai con orientamento consolidato che l’estratto di ruolo nonè impugnabile ex se e ciò non è in contrasto con quantoaffermato dalle S.U. n. 19704/2015 dove, come osservato daCass. n. 5443/2019, si era in presenza di cartelle esattoriali nonnotificate o invalidamente notificate.- Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, nel quale lostesso appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha datostato regolarmente notificato il 24 novembre 2017, diconseguenza l’appellante non può, con l’opposizione ad estrattodi ruolo, riqualificata come opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ., far valere i fatti estintivi dei crediti successivialla formazione dei titoli esecutivi, in assenza di minaccia attualedi atti esecutivi.- Peraltro, qualsiasi discussione su una presunta prescrizioneintervenuta per fatti successivi alla definitiva formazione delNumero registro generale 24718/2021Numero sezionale 3303/2026titolo appare inconferente nel caso perché l’avviso di addNeumbeirtoo d i èra ccolta generale 23623/2026Data pubblicazione 21/07/2026stato notificato il 24 novembre 2017 ed il ricorso introduttivo èstato introdotto il 20 agosto 2018, quando nessuna questione diprescrizione poteva essere posta. Infatti, dal ricorso in appellosi comprende che l’eccezione si riferiva al superamento deltermine quinquennale fra la maturazione del credito (contributiper gli anni 2010 e 2011) e la notifica dell’avviso di addebito.Tale questione non può essere presa in esame per tutte leconsiderazioni svolte in ordine alla carenza di interesse ad agire.3. A fronte di tale motivazione, il ricorso è da respingersi.3.1. Il ricorrente deduce che: 1) la Corte avrebbe errato nelritenere che la prescrizione antecedente alla notifica dei titolipotesse essere fatta valere solo con l’opposizione proposta neltermine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999; 2) laCorte avrebbe altresì errato nel concludere per l’inammissibilità“per violazione dei termini di decadenza previsti dall’art. 617cod. proc. civ. (relativamente ai vizi formali…) e dall’art. 24d.lgs. n. 46/1999 (quanto al merito della pretesa iscritta aruolo)”, trattandosi di termini inapplicabili all’eccezione“attinente alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoriae qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.proc. civ., azione quest’ultima in relazione alla quale non sonoapplicabili termini di decadenza”.3.2. Quanto alla prima doglianza, trattandosi, nella specie, dicausa di opposizione ad estratto di ruolo in cui era incontestatala rituale notifica dell’atto prodromico che non era statoimpugnato nel termine perentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n.46/1999, la sentenza gravata ha deciso applicando pacificiprincipi di diritto costanti nella giurisprudenza di questa Corteper cui il credito portato in cartella non opposta nel termineperentorio di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 divieneNumero registro generale 24718/2021Numero sezionale 3303/2026irretrattabile (ex multis, Cass. n. 11705/2025) Neu mertoa dli era ccolta generale 23623/2026Data pubblicazione 21/07/2026irretrattabilità determina a sua volta l’impossibilità di far valerein executivis ogni questione di merito relativa a tutto quantostatuito nel titolo esecutivo ormai divenuto definitivo, potendotali questioni essere poste esclusivamente nel corso del giudiziodi cognizione validamente instaurato nei termini di cui all’art. 24del d.lgs. n. 46/1999 (Cass. n.17188/2024), con la conseguenteimpossibilità di far valere la prescrizione estintiva maturataprima della notifica degli avvisi.3.3. Quanto alla prescrizione successiva, è incontestatal’inesistenza di procedure esecutive da parte dell’Agente dellaRiscossione: su tale presupposto, secondo la Corte, come giàritenuto dal primo giudice, l’appellante non aveva alcuninteresse ad agire, in coerenza con la coeva giurisprudenza dilegittimità. Il privato può far valere le sue ragioni contro lacartella esattoriale (che non abbia opposto nel termineperentorio ex lege e di cui sia venuto a conoscenza solostata notificata o sia stata invalidamente notificata, trattandosidi tutela che si giustifica solo allorché il soggetto apprenda perla prima volta, dell’esistenza di una cartella a suo carico: “nulladi tutto ciò si verifica allorché, al contrario, le cartelle esattorialio gli avvisi di addebito risultino regolarmente notificati e portaticonoscenza del destinatario”, come avvenuto nel caso di specie,poiché in questo caso il debitore è perfettamente a conoscenzadell’esistenza del credito dell’amministrazione e non si è attivatoper opporvisi nel termine perentorio previsto ex lege.3.4. Peraltro, la Corte afferma che la questione relativa allaprescrizione successiva non era stata neppure posta nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado e le censure non colgonola suddetta ratio decidendi, su cui nulla dicono.Numero registro generale 24718/2021Numero sezionale 3303/20263.5. Deve aggiungersi che la decisione, con cui è stato rNeusmperion dti ora ccolta generale 23623/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’appello avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile ilricorso, è conforme allo ius superveniens, applicabile, percostante giurisprudenza di questa Corte, ai procedimenti incorso (ex plurimis, Cass. n. 3511/2024): l'art. 3-bis del d.l. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021, ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973,intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo adetto articolo un comma 4- bis in forza del quale,espressamente, «l'estratto di ruolo non è impugnabile». Vi èun’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma,per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, pereffetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codicedei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita diun beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».Nella specie, sono pacifiche sia l’avvenuta notifica dei titoli sial’assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps,di tal che l’azione era volta unicamente e direttamente control’estratto di ruolo.4. Pertanto, il ricorso va rigettato, ma al rigetto non conseguecondanna alle spese, in assenza di attività difensiva dellecontroparti.Numero registro generale 24718/2021Numero sezionale 3303/20265. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 Nquumaerto edir r,a ccolta generale 23623/2026Data pubblicazione 21/07/2026presupposti processuali per il versamento, da parte di partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglio 2026.La Presidente