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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24739/2023

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata notifica dell'avviso di fissazione udienza all'imputato e la mancata traduzione del medesimo, sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa: il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., malgrado [OSCURATO:PERSONA] fosse già detenuto durante il giudizio di primo grado, e avesse eletto domicilio solo successivamente; non vi era stato alcun tentativo di notifica al domicilio eletto e quindi la vocatio in ius era viziata.

Inoltre, prosegue il difensore, la Corte territoriale aveva omesso di disporre la traduzione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per altra causa, per l'udienza del 5 maggio 1.2 Da ultimo, il difensore censura la sentenza impugnata per l'assoluta carenza di motivazione in ordine all'uso del potere discrezionale da parte del giudice circa la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata "a mani proprie" dell'imputato; il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Quanto alla omessa traduzione dell'imputato, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale "in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente" (Sez.5, n. 48911 del 01/10/2018, N. Rv. 274160 - 02); nel caso in esame, non solo non risulta che tale onere di comunicazione sia stato assolto dalla difesa, ma neppure che l'imputato fosse in stato di detenzione domiciliare al momento della celebrazione dell'udienza. 1.3 Relativamente, infine, alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermatola questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata notifica dell'avviso di fissazione udienza all'imputato e la mancata traduzione del medesimo, sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa: il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., malgrado [OSCURATO:PERSONA] fosse già detenuto durante il giudizio di primo grado, e avesse eletto domicilio solo successivamente; non vi era stato alcun tentativo di notifica al domicilio eletto e quindi la vocatio in ius era viziata. Inoltre, prosegue il difensore, la Corte territoriale aveva omesso di disporre la traduzione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per altra causa, per l'udienza del 5 maggio 1.2 Da ultimo, il difensore censura la sentenza impugnata per l'assoluta carenza di motivazione in ordine all'uso del potere discrezionale da parte del giudice circa la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata "a mani proprie" dell'imputato; il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 1.2 Quanto alla omessa traduzione dell'imputato, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale "in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente" (Sez.5, n. 48911 del 01/10/2018, N. Rv. 274160 - 02); nel caso in esame, non solo non risulta che tale onere di comunicazione sia stato assolto dalla difesa, ma neppure che l'imputato fosse in stato di detenzione domiciliare al momento della celebrazione dell'udienza. 1.3 Relativamente, infine, alla dosimetria della pena, è principio costantemente affermatola questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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