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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20202/2026

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da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 settembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in Montepaone il 23 novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il proposto motivo unico - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità - è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni, cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza di appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 settembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in Montepaone il 23 novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che il proposto motivo unico - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità - è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni, cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza di appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 20202/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris