CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'inammissibilità dell'appello riqualificato come ricorso per Cassazione. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. , - Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14/07/2020 il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il locale giudice di pace aveva condannato l'imputata alla pena di 300,00 euro di multa, in relazione al reato di minaccia. 2. Nell'interesse della Vallone è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si lamenta che erroneamente il Tribunale aveva omesso, ritenendo inammissibile l'appello proposto contro la sentenza de qua, di qualificare l'atto di impugnazione come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Considerato in diritto 1. La doglianza processuale è fondata, dal momento che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 07/01/2021, Bruccolieri, Rv. 280168 — 01) Ciò comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la necessità di esaminare l'atto di impugnazione. Al riguardo, deve rilevarsi che, alla luce dell'illegalità della pena inflitta (euro 300,00 di multa, in relazione ad un reato di minaccia commesso in data 03/08/2011, laddove il limite massimo di 51 euro di multa è stato elevato solo con l'art. 1 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 93, conv. con I. 15/10/2013, n. 119), e in assenza di cause evidenti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è ormai maturato il termine di prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, previa qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione, nonché la sentenza di primo grado per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE Il Presidente . .seppe e Marzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]