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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:647
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0822

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 7 settembre 2023 ( 1 ) Causa C‑822/21 Repubblica di Lettonia contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2014/49/UE – Sistemi di garanzia dei depositi – Mancato trasferimento dei contributi al fondo di garanzia dei depositi – Effetto utile – Leale cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea»

I. Introduzione

1. Con il presente ricorso per inadempimento, la Repubblica di Lettonia contesta al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 2 ).

Più nello specifico, detta azione verte sulle modalità di riscossione del contributo dovuto annualmente da talune banche al sistema di garanzia dei depositi (in prosieguo: il «SGD») istituito sul territorio di uno Stato membro, in un contesto di cessioni di succursali bancarie situate in altri Stati membri, che implicano, in applicazione di detto articolo 14, paragrafo 3, un trasferimento dei contributi versati al SGD della sede della banca, per conto di tali succursali, durante i dodici mesi precedenti la cessione, verso i SGD nazionali competenti a seguito di tali cessioni.

La Repubblica di Lettonia contesta altresì al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato, rifiutando detto trasferimento di contributi, gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, pregiudicando l’integrazione del mercato unico e compromettendo così la fiducia reciproca ( 3 ) tra gli Stati membri.

2. A sostegno della Repubblica di Lettonia sono intervenute la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

La sede della banca si trovava, infatti, in [OSCURATO:PERSONA], mentre le succitate succursali oggetto di cessione erano situate in Estonia, Lettonia e Lituania.

3. In considerazione del limitato numero di ricorsi per inadempimento interstatali ( 4 ), la presente causa darà alla Corte l’occasione di precisare le condizioni di ricevibilità di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 259 TFUE.

4. In conclusione al mio ragionamento, proporrò alla Corte di dichiarare il ricorso ricevibile, ma di respingerlo nel merito in considerazione del fatto che un’interpretazione puramente teleologica di una direttiva non può fondare un ricorso per inadempimento quando le disposizioni chiare di detta direttiva sono state trasposte in maniera letterale e non è stata dimostrata l’esistenza di una prassi contraria, generale e costante.

II. Contesto normativo A. Direttiva 2014/49

5. Trovano applicazione i considerando 3 e 37, e l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 2, 6 e 8, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/49.

B. Diritto svedese

6. L’articolo 13 della lag om insättningsgaranti (legge sulla garanzia dei depositi) ( 5 ), del 20 dicembre 1995, stabilisce che l’autorità di garanzia decide a cadenza annuale l’importo dei contributi dovuti e che questi ultimi sono versati entro un mese dalla data di tale decisione.

7. In forza dell’articolo 14 di detta legge, quando un ente creditizio è trasferito, in tutto o in parte, e diventa soggetto a un altro SGD, i contributi da esso versati durante i dodici mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD.

III. Fatti e procedimento precontenzioso

8. Tra il 2017 e il 2018, un gruppo europeo di servizi finanziari che ha la propria sede legale in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] AB) e versa i contributi dovuti a titolo della garanzia dei depositi al SGD svedese, compresi quelli per le sue succursali site in altri Stati membri, è stato oggetto di una serie di interventi di ristrutturazione.

9. Il 1 o ottobre 2017 tre succursali ( 6 ) di detto gruppo, operanti rispettivamente in Estonia, Lettonia e Lituania, sono state cedute a un’altra banca.

Le autorità di garanzia dei depositi di detti Stati membri hanno chiesto, rispettivamente, all’autorità di garanzia dei depositi svedese il trasferimento dei contributi versati per ciascuna delle succursali cedute.

Con decisione del 3 ottobre 2017, detta autorità si è opposta a tali domande con la motivazione che nessun contributo era stato versato durante i dodici mesi precedenti il 1 o ottobre 2017.

10. Il 1 o ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA], la società che ha ceduto dette succursali, ha trasferito la propria sede legale dalla [OSCURATO:PERSONA] in Finlandia.

Sollecitata dall’autorità di garanzia dei depositi finlandese, l’autorità di garanzia dei depositi svedese ha trasferito, il 4 ottobre e il 13 novembre 2018, i contributi versati da detto gruppo di servizi finanziari durante i dodici mesi precedenti il 1 o ottobre 2018.

11. [OSCURATO:PERSONA], i contributi al SGD sono dovuti, per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre, entro un termine di un mese dalla decisione dell’autorità di garanzia che ne fissa l’importo ( 7 ).

Così, per l’anno 2016, la decisione annuale di detta autorità reca la data del 2 settembre 2016 e la [OSCURATO:PERSONA] ha versato il suo contributo il 30 settembre 2016 ( 8 ).

Per l’anno 2017, detta autorità ha adottato la propria decisione il 14 settembre 2017 e i contributi sono stati versati il 13 ottobre 2017 ( 9 ).

Quanto al 2018, la decisione annuale dell’autorità di cui trattasi reca la data del 27 settembre 2018 e la [OSCURATO:PERSONA] ha versato i suoi contributi il 28 settembre 2018 ( 10 ).

12. La Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania non hanno contestato la decisione di diniego del trasferimento dei contributi versati al SGD svedese dinanzi ai giudici svedesi.

13. Per contro, la Repubblica di Estonia si è vista respingere la sua impugnazione della decisione di diniego con una sentenza confermativa del 15 maggio 2018 del Kammarrätten i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con la motivazione che il diritto svedese trasponeva correttamente il diritto dell’Unione.

Con sentenza del 7 novembre 2018, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) le ha negato l’autorizzazione a presentare impugnazione avverso detta sentenza confermativa e ha respinto la sua richiesta di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ritenendo che la controversia non vertesse su un’interpretazione del diritto dell’Unione che necessitasse di una decisione pregiudiziale della Corte.

14. In risposta alla lettera inviatale dall’autorità di garanzia dei depositi lettone il 27 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in una lettera recante la data del 9 ottobre 2020, che la formulazione incompleta dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non prevede, sostanzialmente, scenari di intervento specifici nei casi in cui un’autorità di garanzia nazionale dei depositi abbia adottato decisioni come quella di prolungare il termine di versamento dei contributi lasciando così spazio a interpretazioni divergenti.

15. Le autorità di garanzia dei depositi estone, lettone e lituana hanno avviato una procedura di mediazione con l’autorità di garanzia dei depositi svedese sotto l’egida dell’Autorità bancaria europea (ABE) che, in mancanza di un accordo, ha chiuso il caso nel corso del 2019.

16. In conformità dell’articolo 259, secondo e terzo comma, TFUE, il 10 maggio 2021 la Repubblica di Lettonia ha presentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di parere motivato (in prosieguo: la «denuncia iniziale»).

Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni e dopo aver sentito le parti, il 30 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato un parere motivato ai sensi del quale essa ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di trasferire al SGD lettone i contributi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome della sua succursale lettone nei dodici mesi precedenti la cessione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistesse l’asserita violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

17. Con ricorso del 30 dicembre 2021, la Repubblica di Lettonia ha avviato dinanzi alla Corte un procedimento per inadempimento contro il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con cui chiede che la Corte voglia: – dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in quanto, avendo rifiutato di trasferire al SGD della Lettonia i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente a detta disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha agito in modo contrario all’obiettivo della direttiva di cui trattasi e non ha garantito l’effetto utile delle sue disposizioni; – dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto, avendo rifiutato di trasferire al SGD della Lettonia i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] pregiudica l’integrazione del mercato unico e compromette così la fiducia reciproca ( 11 ) tra gli Stati membri dell’Unione europea, che è un presupposto dell’integrazione transfrontaliera; – ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], qualora la Corte dovesse constatare che esso è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di porre fine all’infrazione constatata trasferendo al SGD della Lettonia l’intero importo dei contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB, calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49; – indicare, nel caso in cui l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa essere interpretato restrittivamente, la compatibilità dello stesso con l’obiettivo della direttiva di cui trattasi e l’obbligo del SGD di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire al SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA], e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

18. Con decisioni del 19, 25 e 30 maggio 2022, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] sono state rispettivamente ammesse ad intervenire a sostegno della Repubblica di Lettonia.

19. Mentre la Repubblica di Lituania sostiene integralmente le conclusioni formulate in ricorso, la Repubblica di Estonia ne sostiene unicamente il primo e il terzo capo e la [OSCURATO:PERSONA] soltanto il primo.

20. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

V. Sintesi degli argomenti delle parti A. Sulla ricevibilità

21. In via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si chiede se la sua interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa essere rimessa in discussione nell’ambito di un ricorso per inadempimento, benché, da un lato, la Repubblica di Lettonia avesse la possibilità di contestare la decisione adottata dall’autorità di garanzia dei depositi svedese dinanzi ai giudici nazionali svedesi e benché, dall’altro, un ricorso per inadempimento sia irricevibile se si limita a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione. [[OSCURATO:PERSONA]] di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che si tratta, inoltre, di una disposizione di armonizzazione minima.

22. Per quanto attiene alla prima censura relativa alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica di Lettonia abbia modificato, nel corso della fase giudiziaria del ricorso, l’ambito della controversia non riferendosi all’articolo 10 della direttiva di cui trattasi che era stato dedotto in occasione dell’audizione organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra questi due Stati membri il 1 o luglio 2021.

23. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione fondato sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere respinta poiché, nel corso della procedura amministrativa, la Repubblica di Lettonia si è basata su una violazione del principio di parità di trattamento alla luce del trattamento riconosciuto alla Repubblica di Finlandia il cui SGD si trovava nella medesima posizione del SGD lettone.

24. Per quanto attiene alla domanda della Repubblica di Lettonia relativa al versamento dei contributi dal SGD svedese al SGD lettone, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso per inadempimento non può vertere sul versamento di un’indennità.

25. La Repubblica di Lettonia replica, da un lato, che, anche nel caso di disposizioni di armonizzazione minima, occorre interpretare la direttiva 2014/49 nell’ottica di garantire che sia conseguito il suo obiettivo di migliorare e assicurare la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e, dall’altro, che il ricorso per inadempimento di cui all’articolo 259 TFUE non è subordinato all’esaurimento dei mezzi di ricorso di diritto interno.

26. Per quanto concerne la sua prima domanda di accertamento dell’inadempimento, la Repubblica di Lettonia nega di aver mutato l’oggetto della controversia, che non è stato né ampliato, né modificato rispetto alla sua denuncia iniziale fondata sull’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, dovendo trovare applicazione, per analogia, la giurisprudenza relativa ai ricorsi per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che non impone una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato.

27. Per quanto attiene alla sua terza domanda, la Repubblica di Lettonia sostiene che l’inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non solo deve essere accertato, ma deve anche cessare e tale cessazione può concretizzarsi unicamente nel versamento al SGD lettone dei contributi negati, versamento che non corrisponde a un indennizzo.

B. Sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49

28. La Repubblica di Lettonia non contesta che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente provveduto alla trasposizione.

Essa ritiene che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non debba essere interpretato in modo formale e letterale come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], bensì congiuntamente all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva.

A suo parere, l’inadempimento si concretizza nel mancato trasferimento dei contributi percepiti in ragione delle attività della succursale lettone.

29. Infatti, a suo avviso, tale articolo 14, paragrafo 3, ai sensi del quale, «[s]e un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD (...) sono trasferiti all’altro SGD», deve essere interpretato tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti.

Essa aggiunge che il considerando 3 della direttiva di cui trattasi è chiaro a tal proposito quando indica che detta «direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti».

Essa ne deduce che, in caso di cambiamento di SGD, il SGD dello Stato membro ospitante deve ricevere i contributi che sono stati calcolati e richiesti, per le attività trasferite, per un periodo di dodici mesi, a prescindere dal momento in cui essi sono stati effettivamente versati.

Essa precisa che l’interpretazione formale di detto articolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] priva di efficacia la direttiva 2014/49, tanto più che detto Stato membro ammette un termine per procedere al pagamento del contributo superiore all’anno.

30. La Repubblica di Lettonia aggiunge che la ratio del meccanismo introdotto dalla direttiva 2014/49 consiste nel prevedere che i contributi relativi ai dodici mesi precedenti il trasferimento dell’attività siano trasferiti al SGD dello Stato membro ospitante poiché, alla data del trasferimento, quest’ultimo diviene responsabile del versamento della garanzia dovuta ai depositanti interessati da detta attività.

Essa osserva che un meccanismo analogo opera quando i depositanti di una succursale devono essere rimborsati: essi sono rimborsati dal SGD dello Stato membro ospitante su istruzione del SGD dello Stato membro d’origine, il quale deve fornire i fondi a tal fine necessari prima del pagamento ai depositanti e rimborsare le spese sostenute dal SGD dello Stato membro ospitante.

31. [OSCURATO:PERSONA] sostiene il ragionamento della Repubblica di Lettonia precisando che occorre procedere a una lettura congiunta dell’articolo 10, paragrafo 1, che prevede un contributo almeno annuale, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, poiché dette due disposizioni sono intrinsecamente collegate nell’ottica di garantire gli obiettivi della direttiva di cui trattasi, in particolare la solidarietà tra gli enti creditizi in caso di inadempimento, menzionata nel considerando 37 di detta direttiva ( 12 ).

A suo avviso, i contributi sono stati pensati come la contropartita della garanzia dei depositi per un certo periodo, ed essi devono, pertanto, essere trasferiti quando l’onere della garanzia è trasferito in capo a un altro SGD.

32. La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania giungono alla stessa conclusione della Repubblica di Lettonia poiché, a seguito della cessione delle succursali situate nei loro territori, il SGD svedese si è rifiutata, per le medesime ragioni, di trasferire ai rispettivi SGD nazionali i contributi percepiti per le attività di dette succursali.

33. Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione teleologica non può essere utilizzata per ovviare a una lacuna dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il quale non prevede soluzioni esaustive in merito al trasferimento di fondi da un sistema a un altro.

Detto articolo dovrebbe essere riformulato per tener conto delle ipotesi non previste, come suggerito dall’ABE e dall’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ).

Considerato, in particolare, che l’importo dei depositi garantiti da un ente creditizio e il livello minimo dei contributi non sono tra loro proporzionali, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì la portata, riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], alle conseguenze di un’interpretazione letterale di detto articolo in termini di gravi effetti per la realizzazione del mercato interno e di compromissione della fiducia nei confronti del SGD e della cooperazione tra gli Stati membri.

Inoltre, esso ritiene che la questione del legame tra il trasferimento di attività e, quindi, del rischio, in un altro Stato membro e il trasferimento dei contributi non sia chiaramente disciplinata.

34. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la formulazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/49 sia usuale nel diritto dell’Unione e non imponga né una data specifica per il pagamento, né che il contributo percepito almeno annualmente sia riferito a uno specifico periodo di contribuzione (in particolare, in caso di contenzioso sull’importo del contributo).

35. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rileva un’incoerenza nel ragionamento poiché, se il versamento deve essere effettuato tenendo conto del periodo di contribuzione (interpretazione non letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49), la data del pagamento almeno annuale non ha più rilevanza.

C. Sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE

36. La Repubblica di Lettonia osserva che la giurisprudenza della Corte trae dal principio di leale cooperazione, tutelato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, un obbligo per gli Stati membri, da un lato, di prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione e ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione di tale diritto e, dall’altro, di rispettarsi e di assistersi reciprocamente nell’esecuzione dei compiti derivanti dai Trattati.

Essa ne deduce che il rifiuto del SGD svedese di trasferire al SGD lettone i contributi da esso ricevuti per la succursale lettone è contrario al principio di leale cooperazione e al principio di uguaglianza poiché, in una situazione giuridica comparabile, il SGD svedese ha accettato di trasferire contributi al SGD finlandese.

37. Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta che un’applicazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa integrare una violazione del principio di leale cooperazione.

Esso aggiunge che, nella maggior parte dei casi di trasferimento di contributi, il SGD dello Stato membro d’origine ha preso in considerazione la data del versamento effettivo.

Esso osserva, inoltre, di aver trattato in maniera differente la domanda presentata dal SGD finlandese perché durante i dodici mesi precedenti il trasferimento della sede legale erano stati versati dei contributi.

VI. Analisi A. Sulla ricevibilità

38. In primo luogo, per quanto attiene all’oggetto di un ricorso per inadempimento, la giurisprudenza consolidata della Corte è chiara su due punti.

39. Da un lato, la Corte ricorda che l’obiettivo perseguito dal procedimento previsto all’articolo 259 TFUE è di far constatare e far cessare il comportamento di uno Stato membro che sia in violazione del diritto dell’Unione ( 14 ).

Essa ne deduce che è irricevibile un ricorso a norma di detto articolo che riguardi inadempimenti futuri ed eventuali o che si limiti a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione ( 15 ).

40. Pertanto, contrariamente a quanto osservato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per inadempimento della Repubblica di Lettonia vertente sulla condotta tenuta da detto primo Stato membro con riferimento al pagamento dei contributi del SGD svedese al SGD lettone è ricevibile in quanto mira a ottenere l’accertamento di un pregresso inadempimento e poiché, solo per tale motivo, detto secondo Stato membro sostiene dinanzi alla Corte una determinata interpretazione della direttiva 2014/49 quanto alla modalità da seguire in caso di trasferimento dei contributi nell’ambito del trasferimento tra due Stati membri di attività collegate a depositi.

Peraltro, questa interpretazione della direttiva di cui trattasi è stata altresì ripresa, quantomeno in parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parere motivato del 30 luglio 2021.

Inoltre, non viene contestato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia trasposto l’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

Pertanto, la prima censura sollevata nel ricorso della Repubblica di Lettonia mi sembra ricevibile nella misura in cui non chiede alla Corte l’interpretazione di una direttiva, bensì l’accertamento della violazione di una disposizione di una direttiva come interpretata da detto Stato membro e dalla [OSCURATO:PERSONA].

41. Dall’altro, la Corte ricorda che, in un ricorso per inadempimento, può esserle chiesto unicamente l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo cessare e non, segnatamente, di ingiungere a uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto dell’Unione ( 16 ).

42. Orbene, la Repubblica di Lettonia non si limita a chiedere l’accertamento dell’inadempimento dedotto, ma domanda altresì alla Corte di ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire al SGD lettone i contributi versati al SGD svedese per le attività della succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA], anche, in via subordinata, ove la Corte accolga un’interpretazione restrittiva dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.

Di conseguenza, le domande della Repubblica di Lettonia relative al trasferimento dei contributi tra il SGD svedese e il SGD lettone devono essere dichiarate irricevibili.

43. In secondo luogo, per quanto attiene alla questione della modifica dell’ambito della controversia tra la fase precontenziosa e la fase contenziosa, occorre osservare che, in un contesto caratterizzato da un limitato numero di azioni per inadempimento interstatali ( 17 ), non si è mai posta la questione dell’applicazione per analogia della giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi per inadempimento avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 258 TFUE.

La presente causa consentirà alla Corte di chiarire la situazione.

44. La Corte ha dichiarato, infatti, che in un ricorso per inadempimento il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE risulta circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale norma e dunque non può più essere ampliato nell’ambito del procedimento giurisdizionale ( 18 ).

45. La Corte ne ha dedotto che il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi, di modo che essa non può esaminare una censura che non sia stata sollevata nel parere motivato, il quale deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata delle ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] al convincimento che lo Stato membro interessato sia venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato ( 19 ).

Tuttavia, ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato ( 20 ).

46. Tuttavia, l’articolo 259, quarto comma, TFUE prevede che la mancanza di parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] nel termine di tre mesi dalla domanda dello Stato membro, non priva quest’ultimo della facoltà di adire la Corte.

In tal caso, il parere motivato non è un elemento utile a delimitare la materia del contendere.

47. Mi sembra che, posto che dall’articolo 259, secondo comma, TFUE emerge che la fase precontenziosa del ricorso per inadempimento interstatale è obbligatoria, la prima parte del ragionamento ( 21 ) possa essere perfettamente trasposta nel quadro del presente procedimento.

Per contro, per circoscrivere l’ambito della controversia occorrerebbe tener conto principalmente della domanda formulata dallo Stato membro e, se emesso, del parere motivato.

48. Pertanto, per quanto attiene al primo inadempimento dedotto, contrariamente a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è solo attraverso una lettura a sostegno dell’interpretazione teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, che l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva è stato oggetto di discussione nella fase precontenziosa su iniziativa della Repubblica di Lettonia, come risulta dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA].

Esso non è citato né nelle conclusioni della denuncia iniziale né nel dispositivo del ricorso della Repubblica di Lettonia.

Inoltre, il riferimento a detto articolo 10 è stato formulato in termini simili sia nel ricorso che nella denuncia iniziale, senza che fosse contestata una sua violazione.

Questo primo capo d’irricevibilità deve, pertanto, essere respinto.

49. Per quanto concerne il secondo inadempimento, relativo alla violazione del principio di leale cooperazione, diversamente da quanto indicato nella sintesi delle domande della Repubblica di Lettonia compiuta nel parere motivato, dalla denuncia iniziale della Repubblica di Lettonia emerge che, a fondamento di tale censura, sono state dedotte sia l’asserita errata interpretazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, che pregiudica gli obiettivi di detta direttiva, sia la violazione della parità di trattamento tra il SGD lettone e il SGD finlandese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato così messo nelle condizioni di far valere i propri argomenti su questi due punti e l’ambito della controversia non è stato né modificato, né ampliato nella fase contenziosa.

Anche questo secondo capo di irricevibilità deve essere respinto.

50. Per quanto attiene al mancato esaurimento dei mezzi di ricorso di diritto interno, le parti, compreso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella sua controreplica, concordano che l’articolo 259 TFUE non impone una siffatta condizione.

Questo terzo capo di irricevibilità dovrà essere respinto.

B. Sulla censura fondata sull’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49

51. È innegabile che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha trasposto letteralmente, nella sua normativa nazionale, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 prevedendo, all’articolo 14 della legge sulla garanzia dei depositi, che, in caso di trasferimento di un ente creditizio che comporti il passaggio di detto ente a un altro SGD, i contributi versati durante i dodici mesi precedenti tale passaggio sono trasferiti all’altro SGD. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato questa regola tenendo conto della data di versamento dei contributi come previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il che ha comportato l’assenza di trasferimenti di contributi in capo ai SGD estone, lettone e lituano in ragione dell’intervenuta effettuazione dei versamenti di contributi in data anteriore o posteriore al periodo di dodici mesi che ha preceduto il trasferimento dell’ente, nonché un doppio trasferimento a favore del SGD finlandese.

52. La Repubblica di Lettonia, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle Repubbliche di Estonia e di Lituania, fa valere principalmente che occorre procedere a una lettura non letterale, ma puramente teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 fondandosi, da un lato, su una lettura congiunta della disposizione di cui trattasi con l’articolo 10 di detta direttiva e, dall’altro, sugli obiettivi della medesima direttiva come ricordati nei considerando 3 e 37, vale a dire quello di realizzare il mercato interno, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e creando un vincolo di solidarietà tra tutti gli enti creditizi operanti su una medesima piazza finanziaria.

La Repubblica di Lettonia e le Repubbliche di Estonia e di Lituania, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], ne traggono la conclusione che il trasferimento dei contributi deve corrispondere al trasferimento di responsabilità tra SGD a seguito del trasferimento di un ente creditizio.

53. In primo luogo, la lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49 sembra consentire, a prima vista, di ritenere che il versamento del contributo al SGD debba avvenire tutti gli anni a data fissa, o che detto versamento debba riferirsi al contributo dovuto per i dodici mesi precedenti.

54. Il versamento dei contributi a data fissa impone di poter effettuare pagamenti tutti i giorni dell’anno, il che, inevitabilmente, non è possibile.

55. Ritenere, sulla base di detta lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, che il contributo che deve essere trasferito sia quello dovuto per i dodici mesi precedenti al trasferimento dell’ente creditizio equivale a seguire un ragionamento illogico poiché, come osserva il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], se l’importo dovuto corrisponde a un periodo (i dodici mesi precedenti), non è più necessario indicare, come previsto all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, che la riscossione è annuale.

56. Inoltre, la formulazione di detto articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, è simile, sostanzialmente, a quella accolta per i contributi ai meccanismi di finanziamento in materia di risoluzione delle crisi bancarie ( 22 ) o al Fondo risoluzione ( 23 ) che prevede una raccolta «a cadenza almeno annuale» dei contributi, il che lascia agli Stati membri una certa discrezionalità nell’organizzare tale raccolta.

Tuttavia, in materia di risoluzione delle crisi bancarie non è previsto il trasferimento dei contributi in caso di cambiamento del meccanismo di finanziamento.

57. Ciononostante, il termine di un mese concesso dall’articolo 13 della legge sulla garanzia dei depositi per procedere al versamento del contributo richiesto non sembra contrastare con l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, che prevede soltanto l’obbligo di versare almeno annualmente il contributo al SGD.

Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva si limita a considerare i contributi versati «durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD».

58. È sì vero che, di fronte a quello che sembra essere un errore nella redazione del testo iniziale della direttiva 2014/49, la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di precisare la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi nella sua proposta di modifica di detta direttiva, datata 18 aprile 2023, indicando che, in caso di trasferimento di un ente creditizio o di parte delle sue attività tra due SGD di Stati membri diversi, il SGD dello Stato membro di origine trasferisce al SGD dello Stato membro ospitante i contributi dovuti per gli ultimi dodici mesi precedenti il cambio del SGD di appartenenza ( 24 ).

59. In secondo luogo, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49 stabilisce che i mezzi finanziari disponibili di un SGD devono raggiungere quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.

Orbene, benché, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esista effettivamente un collegamento tra l’importo del contributo al SGD e l’ammontare dei depositi coperti all’atto della quantificazione del contributo ( 25 ), occorre osservare che detto rapporto cessa di rilevare quando (e fino a che) detto livello-obiettivo è raggiunto.

60. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva prevede che, «[q]uando la capacità di finanziamento [del SGD] è inferiore [a detto] livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo».

61. Pertanto, l’adesione di un nuovo ente creditizio a un SGD aumenterà automaticamente l’ammontare complessivo dei depositi coperti e potrà comportare una richiesta di versamento di contributi in seno a detto SGD.

Se l’ente creditizio di cui trattasi proviene da un SGD di un altro Stato membro, detta adesione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, dal trasferimento del contributo da esso versato al SGD dello Stato membro d’origine nei dodici mesi che hanno preceduto la sua adesione e non comporterà una nuova richiesta di contributo, nella misura in cui il contributo trasferito copre la parte di nuovi depositi garantiti.

62. Orbene, l’adesione a un SGD di uno Stato membro di un ente creditizio di un paese terzo non sarà accompagnata da un trasferimento di contributi e l’incremento dell’ammontare del livello-obiettivo nonché la possibile ripresa o l’aumento dei contributi saranno a carico di tutti gli enti creditizi rientranti in detto SGD.

63. Parimenti, il trasferimento di un ente creditizio proveniente da un SGD di uno Stato membro per il quale è stato raggiunto il livello-obiettivo e al quale detto ente non ha versato alcun contributo nel corso degli ultimi dodici mesi non solo non comporterà alcun trasferimento di contributi verso il SGD dello Stato membro ospitante, ma, come menzionato nel paragrafo che precede delle presenti conclusioni, potrà determinare un incremento dei contributi a favore del SGD dello Stato membro ospitante in ragione dell’aumento dell’ammontare dei depositi coperti e, quindi, del livello-obiettivo.

64. Sono, quindi, numerosi i casi in cui l’adesione di un ente creditizio a un SGD non comporterà a favore di quest’ultimo alcun trasferimento di contributi.

È difficile, pertanto, trarre argomenti dalle conseguenze del trasferimento dell’ente creditizio in termini di responsabilità sul trasferimento dei contributi.

65. In terzo luogo, gli obiettivi della direttiva 2014/49, ricordati ai considerando 3 e 37, non mi sembrano giustificare una lettura puramente teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva.

66. Infatti, dal momento che, come ricordato in precedenza, non vi è una stretta correlazione tra il trasferimento di responsabilità e il trasferimento di contributi, occorre anche dedurne che il legislatore dell’Unione ha accettato tale discordanza pur perseguendo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e creando un vincolo di solidarietà tra gli enti creditizi.

67. In ogni caso, la stabilità del sistema bancario è ricercata, anzitutto, attraverso la garanzia dei depositi, che mira ad evitare i massicci ritiri di somme depositate presso gli enti bancari.

Allo stesso modo, i depositanti sono tutelati mediante la previsione di un livello di copertura di EUR 100000 per depositante e per ente creditizio in caso di indisponibilità dei depositi ( 26 ).

Inoltre, la solidarietà tra tutti gli enti creditizi evocata al considerando 37 della direttiva 2014/49 riguarda gli enti creditizi operanti su una medesima piazza finanziaria e non tutti gli enti creditizi dell’Unione: in tal modo, non è incoerente far sopportare il peso della eventuale responsabilità di un nuovo ente creditizio, che entri in un SGD senza trasferimento di contributi, sugli altri enti creditizi appartenenti a detto SGD.

68. È pertanto difficile ritenere che, prevedendo che solo i contributi al SGD versati nei dodici mesi precedenti il trasferimento dell’ente creditizio saranno trasferiti al SGD dello Stato membro ospitante, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, anche ove detta disposizione sia letta congiuntamente all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa.

69. Per quanto attiene al termine di un mese dalla decisione dell’autorità di garanzia dei depositi concesso ai fini del versamento del contributo, esiste una giurisprudenza che ammette che una prassi che presenti un certo grado di generalità e di continuità non conforme alla corretta trasposizione di una direttiva possa essere oggetto di un ricorso per inadempimento ( 27 ).

70. Nel caso di specie, benché la previsione di un siffatto termine non sembri contraria alla direttiva 2014/49, occorre esaminare se esista una prassi del SGD svedese, generale e costante, non conforme a detta direttiva o alla relativa legge di trasposizione, che pregiudichi il principio del trasferimento dei contributi previsto all’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

71. In effetti, il contributo per l’anno 2016 è stato deliberato il 2 settembre 2016 e versato il 30 settembre 2016, vale a dire entro il termine di un mese.

Quanto al contributo per l’anno 2017, deciso il 14 settembre 2017, esso è stato versato il 13 ottobre 2017.

Infine, il contributo per l’anno 2018 è stato deciso il 27 settembre 2018 e versato il giorno successivo.

72. L’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/49 enuncia che, «[s]e un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente [a detta] direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo».

73. Pertanto, al più tardi il 1 o aprile 2017, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare al SGD svedese la propria intenzione di cedere le sue succursali con effetto al 1 o ottobre 2017.

Parimenti, non oltre il 1 o aprile 2018, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare detto SGD dell’intenzione di trasferire la propria sede legale in Finlandia.

74. Benché possa sembrare sorprendente che l’autorità di garanzia dei depositi svedese modifichi ogni anno la data della sua decisione di determinazione dell’importo dei contributi al SGD in tutti i tre anni esaminati, ciò non è sufficiente per provare una prassi generale, costante e deliberata finalizzata a impedire il trasferimento di contributi a un altro SGD.

75. Infatti, sebbene, fissando la cessione delle succursali al 1 o ottobre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che il contributo per l’anno 2016 non sarebbe stato trasferito poiché era stato versato il 30 settembre 2016, detto ente non poteva ignorare, nel versare in data 13 ottobre 2017, vale a dire dopo il 30 settembre 2017, il suo contributo per l’anno 2017, che detto contributo non sarebbe stato trasferito ai SGD degli Stati membri ospitanti delle succursali cedute.

Parimenti, fissando il suo trasferimento della sede legale al 1 o ottobre 2018 e versando il suo contributo per l’anno 2018 il giorno successivo alla decisione che ne stabiliva l’importo, vale a dire il 28 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che i suoi contributi per gli anni 2017 e 2018 sarebbero stati versati al SGD finlandese.

76. Di conseguenza, non solo non è stata provata la prassi generale e costante del SGD svedese, posto che una durata di tre anni non è sufficiente per dimostrare una siffatta prassi e che essa non è sfociata automaticamente in un diniego del trasferimento dei contributi, ma, inoltre, il mancato trasferimento dei contributi è frutto di una scelta della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla data del loro versamento al SGD svedese.

77. In conclusione, non mi sembra che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno ai suoi obblighi risultanti da una lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49; la prima censura deve, pertanto, essere respinta.

C. Sulla censura fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE

78. Ricordo che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, se «dal principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, risulta che gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione» ( 28 ), «[u]n inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro» ( 29 ).

79. Occorre, pertanto, esaminare i due motivi alla base della domanda della Repubblica di Lettonia.

80. Da un lato, per quanto attiene all’interpretazione errata dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 che contrasta con gli obiettivi di detta direttiva, tale asserito inadempimento verte in realtà sulla medesima condotta alla base della prima censura poiché tale diniego è direttamente legato all’interpretazione del suddetto articolo 14, paragrafo

3. Come osservato dall’avvocato generale Ćapeta, il fatto che uno Stato membro interpreti il diritto dell’Unione in modo diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, di per sé, una violazione del principio di leale cooperazione da parte di tale Stato membro ( 30 ).

Lo stesso vale se uno Stato membro interpreta il diritto dell’Unione in maniera diversa rispetto ad un altro Stato membro.

La censura basata su detto motivo non è pertanto fondata.

81. Dall’altro, per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza nel trattamento accordato alle domande dei SGD estone, lettone e lituano rispetto alla domanda del SGD finlandese, va osservato che detta affermazione si fonda anch’essa sulla controversa interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49.

82. In ogni caso, una violazione del principio di uguaglianza può essere riconosciuta solo in presenza di un trattamento differente di situazioni identiche o di un trattamento identico di situazioni tra loro diverse.

83. Orbene, nella specie, le situazioni in cui si trovano i SGD estone, lettone e lituano, da un lato, e il SGD finlandese, dall’altro, sono differenti.

Infatti, durante i dodici mesi che hanno preceduto il cambiamento di SGD, vale a dire tra il 1 o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, al SGD svedese non è stato effettuato alcun versamento di contributi per le attività delle succursali cedute, mentre nei dodici mesi anteriori al trasferimento della sede legale in Finlandia sono stati versati contributi a detto SGD e questi sono stati trasferiti al SGD finlandese.

La violazione dell’obbligo di leale cooperazione non può, pertanto, essere fondata su detto motivo.

84. La censura basata sul mancato rispetto del principio di leale cooperazione deve essere respinta.

VII. Conclusione

85. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Lettonia è condannata alle spese. 3) La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] europea si fanno carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2014, L 173, pag. 149 . ( 3 ) Benché, nelle conclusioni del suo ricorso, la Repubblica di Lettonia si fondi sulla violazione del principio della fiducia reciproca, nella motivazione di detto ricorso essa si riferisce al principio di leale cooperazione (punti da 39 a 41).

Considero pertanto che, deducendo una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Repubblica di Lettonia invochi la violazione del principio di leale cooperazione. ( 4 ) V., in particolare, sentenze del 4 ottobre 1979, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 141/78 , EU:C:1979:225 ); del 16 maggio 2000, Belgio/Spagna ( C‑388/95 , EU:C:2000:244 ); del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑145/04 , EU:C:2006:543 ); del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 ); del 18 giugno 2019, Austria/Germania ( C‑591/17 , EU:C:2019:504 ), e del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia ( C‑457/18 , EU:C:2020:65 ). ( 5 ) SFS 1995, n. 1571. ( 6 ) In prosieguo: le «succursali cedute». ( 7 )

V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Vale a dire dodici mesi e un giorno prima della cessione delle succursali. ( 9 ) Vale a dire dopo la cessione delle succursali e meno di dodici mesi prima del trasferimento della sede legale in Finlandia. ( 10 ) Vale a dire meno di dodici mesi prima del trasferimento della sede legale. ( 11 )

V. nota 3 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Detto considerando è così formulato: «La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi.

Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria». ( 13 ) Associazione senza scopo di lucro che raggruppa, segnatamente, alcuni SGD. ( 14 )

V. sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 punto 67 e giurisprudenza citata). ( 15 )

V. sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 punto 68 ). ( 16 )

V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo di ricollocazione temporanea dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17 , EU:C:2020:257 , punto 56 e giurisprudenza citata) ( 17 )

V. sentenze citate nella nota a piè di pagina 4 delle presenti conclusioni. ( 18 )

V. sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑237/12 , EU:C:2014:2152 , punto 74 e giurisprudenza citata). ( 19 )

V. sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑237/12 , EU:C:2014:2152 , punto 74 e giurisprudenza citata). ( 20 )

V. sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (IVA – Agenzie di viaggi) ( C‑787/19 , non pubblicata, EU:C:2021:72 , punto 21 ). ( 21 )

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. ( 22 )

V. articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 23 )

V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 24 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza [COM(2023) 228 final]. ( 25 )

V. articolo 10, paragrafo 2, primo comma, articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, articolo 10, paragrafo 8, e articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49. ( 26 )

V. articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7 paragrafo 1, della direttiva 2014/49. ( 27 )

V. sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca ( C‑525/14 , EU:C:2016:714 , punto 14 e giurisprudenza citata). ( 28 )

V. sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 29 )

V. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (DOP Feta) ( C‑159/20 , EU:C:2022:561 , punto 75 e giurisprudenza citata). ( 30 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (DOP Feta) ( C‑159/20 , EU:C:2022:198 , paragrafo 84 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0822 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 7 settembre 2023 ( 1 ) Causa C‑822/21 Repubblica di Lettonia contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2014/49/UE – Sistemi di garanzia dei depositi – Mancato trasferimento dei contributi al fondo di garanzia dei depositi – Effetto utile – Leale cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea» I. Introduzione 1. Con il presente ricorso per inadempimento, la Repubblica di Lettonia contesta al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( 2 ). Più nello specifico, detta azione verte sulle modalità di riscossione del contributo dovuto annualmente da talune banche al sistema di garanzia dei depositi (in prosieguo: il «SGD») istituito sul territorio di uno Stato membro, in un contesto di cessioni di succursali bancarie situate in altri Stati membri, che implicano, in applicazione di detto articolo 14, paragrafo 3, un trasferimento dei contributi versati al SGD della sede della banca, per conto di tali succursali, durante i dodici mesi precedenti la cessione, verso i SGD nazionali competenti a seguito di tali cessioni. La Repubblica di Lettonia contesta altresì al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato, rifiutando detto trasferimento di contributi, gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, pregiudicando l’integrazione del mercato unico e compromettendo così la fiducia reciproca ( 3 ) tra gli Stati membri. 2. A sostegno della Repubblica di Lettonia sono intervenute la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] europea. La sede della banca si trovava, infatti, in [OSCURATO:PERSONA], mentre le succitate succursali oggetto di cessione erano situate in Estonia, Lettonia e Lituania. 3. In considerazione del limitato numero di ricorsi per inadempimento interstatali ( 4 ), la presente causa darà alla Corte l’occasione di precisare le condizioni di ricevibilità di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 259 TFUE. 4. In conclusione al mio ragionamento, proporrò alla Corte di dichiarare il ricorso ricevibile, ma di respingerlo nel merito in considerazione del fatto che un’interpretazione puramente teleologica di una direttiva non può fondare un ricorso per inadempimento quando le disposizioni chiare di detta direttiva sono state trasposte in maniera letterale e non è stata dimostrata l’esistenza di una prassi contraria, generale e costante. II. Contesto normativo A. Direttiva 2014/49 5. Trovano applicazione i considerando 3 e 37, e l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafi 1, 2, 6 e 8, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2014/49. B. Diritto svedese 6. L’articolo 13 della lag om insättningsgaranti (legge sulla garanzia dei depositi) ( 5 ), del 20 dicembre 1995, stabilisce che l’autorità di garanzia decide a cadenza annuale l’importo dei contributi dovuti e che questi ultimi sono versati entro un mese dalla data di tale decisione. 7. In forza dell’articolo 14 di detta legge, quando un ente creditizio è trasferito, in tutto o in parte, e diventa soggetto a un altro SGD, i contributi da esso versati durante i dodici mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD. III. Fatti e procedimento precontenzioso 8. Tra il 2017 e il 2018, un gruppo europeo di servizi finanziari che ha la propria sede legale in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] AB) e versa i contributi dovuti a titolo della garanzia dei depositi al SGD svedese, compresi quelli per le sue succursali site in altri Stati membri, è stato oggetto di una serie di interventi di ristrutturazione. 9. Il 1 o ottobre 2017 tre succursali ( 6 ) di detto gruppo, operanti rispettivamente in Estonia, Lettonia e Lituania, sono state cedute a un’altra banca. Le autorità di garanzia dei depositi di detti Stati membri hanno chiesto, rispettivamente, all’autorità di garanzia dei depositi svedese il trasferimento dei contributi versati per ciascuna delle succursali cedute. Con decisione del 3 ottobre 2017, detta autorità si è opposta a tali domande con la motivazione che nessun contributo era stato versato durante i dodici mesi precedenti il 1 o ottobre 2017. 10. Il 1 o ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA], la società che ha ceduto dette succursali, ha trasferito la propria sede legale dalla [OSCURATO:PERSONA] in Finlandia. Sollecitata dall’autorità di garanzia dei depositi finlandese, l’autorità di garanzia dei depositi svedese ha trasferito, il 4 ottobre e il 13 novembre 2018, i contributi versati da detto gruppo di servizi finanziari durante i dodici mesi precedenti il 1 o ottobre 2018. 11. [OSCURATO:PERSONA], i contributi al SGD sono dovuti, per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre, entro un termine di un mese dalla decisione dell’autorità di garanzia che ne fissa l’importo ( 7 ). Così, per l’anno 2016, la decisione annuale di detta autorità reca la data del 2 settembre 2016 e la [OSCURATO:PERSONA] ha versato il suo contributo il 30 settembre 2016 ( 8 ). Per l’anno 2017, detta autorità ha adottato la propria decisione il 14 settembre 2017 e i contributi sono stati versati il 13 ottobre 2017 ( 9 ). Quanto al 2018, la decisione annuale dell’autorità di cui trattasi reca la data del 27 settembre 2018 e la [OSCURATO:PERSONA] ha versato i suoi contributi il 28 settembre 2018 ( 10 ). 12. La Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania non hanno contestato la decisione di diniego del trasferimento dei contributi versati al SGD svedese dinanzi ai giudici svedesi. 13. Per contro, la Repubblica di Estonia si è vista respingere la sua impugnazione della decisione di diniego con una sentenza confermativa del 15 maggio 2018 del Kammarrätten i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con la motivazione che il diritto svedese trasponeva correttamente il diritto dell’Unione. Con sentenza del 7 novembre 2018, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) le ha negato l’autorizzazione a presentare impugnazione avverso detta sentenza confermativa e ha respinto la sua richiesta di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ritenendo che la controversia non vertesse su un’interpretazione del diritto dell’Unione che necessitasse di una decisione pregiudiziale della Corte. 14. In risposta alla lettera inviatale dall’autorità di garanzia dei depositi lettone il 27 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in una lettera recante la data del 9 ottobre 2020, che la formulazione incompleta dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non prevede, sostanzialmente, scenari di intervento specifici nei casi in cui un’autorità di garanzia nazionale dei depositi abbia adottato decisioni come quella di prolungare il termine di versamento dei contributi lasciando così spazio a interpretazioni divergenti. 15. Le autorità di garanzia dei depositi estone, lettone e lituana hanno avviato una procedura di mediazione con l’autorità di garanzia dei depositi svedese sotto l’egida dell’Autorità bancaria europea (ABE) che, in mancanza di un accordo, ha chiuso il caso nel corso del 2019. 16. In conformità dell’articolo 259, secondo e terzo comma, TFUE, il 10 maggio 2021 la Repubblica di Lettonia ha presentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di parere motivato (in prosieguo: la «denuncia iniziale»). Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni e dopo aver sentito le parti, il 30 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato un parere motivato ai sensi del quale essa ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di trasferire al SGD lettone i contributi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] a nome della sua succursale lettone nei dodici mesi precedenti la cessione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistesse l’asserita violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. IV. Procedimento dinanzi alla Corte 17. Con ricorso del 30 dicembre 2021, la Repubblica di Lettonia ha avviato dinanzi alla Corte un procedimento per inadempimento contro il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con cui chiede che la Corte voglia: – dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, in quanto, avendo rifiutato di trasferire al SGD della Lettonia i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente a detta disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha agito in modo contrario all’obiettivo della direttiva di cui trattasi e non ha garantito l’effetto utile delle sue disposizioni; – dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto, avendo rifiutato di trasferire al SGD della Lettonia i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] pregiudica l’integrazione del mercato unico e compromette così la fiducia reciproca ( 11 ) tra gli Stati membri dell’Unione europea, che è un presupposto dell’integrazione transfrontaliera; – ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], qualora la Corte dovesse constatare che esso è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di porre fine all’infrazione constatata trasferendo al SGD della Lettonia l’intero importo dei contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA] AB, calcolati per il periodo di contribuzione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49; – indicare, nel caso in cui l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa essere interpretato restrittivamente, la compatibilità dello stesso con l’obiettivo della direttiva di cui trattasi e l’obbligo del SGD di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire al SGD lettone i contributi versati dalla succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA], e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18. Con decisioni del 19, 25 e 30 maggio 2022, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] sono state rispettivamente ammesse ad intervenire a sostegno della Repubblica di Lettonia. 19. Mentre la Repubblica di Lituania sostiene integralmente le conclusioni formulate in ricorso, la Repubblica di Estonia ne sostiene unicamente il primo e il terzo capo e la [OSCURATO:PERSONA] soltanto il primo. 20. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere il ricorso; – condannare la Repubblica di Lettonia alle spese. V. Sintesi degli argomenti delle parti A. Sulla ricevibilità 21. In via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si chiede se la sua interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa essere rimessa in discussione nell’ambito di un ricorso per inadempimento, benché, da un lato, la Repubblica di Lettonia avesse la possibilità di contestare la decisione adottata dall’autorità di garanzia dei depositi svedese dinanzi ai giudici nazionali svedesi e benché, dall’altro, un ricorso per inadempimento sia irricevibile se si limita a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione. [[OSCURATO:PERSONA]] di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che si tratta, inoltre, di una disposizione di armonizzazione minima. 22. Per quanto attiene alla prima censura relativa alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Repubblica di Lettonia abbia modificato, nel corso della fase giudiziaria del ricorso, l’ambito della controversia non riferendosi all’articolo 10 della direttiva di cui trattasi che era stato dedotto in occasione dell’audizione organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra questi due Stati membri il 1 o luglio 2021. 23. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione fondato sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere respinta poiché, nel corso della procedura amministrativa, la Repubblica di Lettonia si è basata su una violazione del principio di parità di trattamento alla luce del trattamento riconosciuto alla Repubblica di Finlandia il cui SGD si trovava nella medesima posizione del SGD lettone. 24. Per quanto attiene alla domanda della Repubblica di Lettonia relativa al versamento dei contributi dal SGD svedese al SGD lettone, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso per inadempimento non può vertere sul versamento di un’indennità. 25. La Repubblica di Lettonia replica, da un lato, che, anche nel caso di disposizioni di armonizzazione minima, occorre interpretare la direttiva 2014/49 nell’ottica di garantire che sia conseguito il suo obiettivo di migliorare e assicurare la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e, dall’altro, che il ricorso per inadempimento di cui all’articolo 259 TFUE non è subordinato all’esaurimento dei mezzi di ricorso di diritto interno. 26. Per quanto concerne la sua prima domanda di accertamento dell’inadempimento, la Repubblica di Lettonia nega di aver mutato l’oggetto della controversia, che non è stato né ampliato, né modificato rispetto alla sua denuncia iniziale fondata sull’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, dovendo trovare applicazione, per analogia, la giurisprudenza relativa ai ricorsi per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] che non impone una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato. 27. Per quanto attiene alla sua terza domanda, la Repubblica di Lettonia sostiene che l’inadempimento contestato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non solo deve essere accertato, ma deve anche cessare e tale cessazione può concretizzarsi unicamente nel versamento al SGD lettone dei contributi negati, versamento che non corrisponde a un indennizzo. B. Sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 28. La Repubblica di Lettonia non contesta che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente provveduto alla trasposizione. Essa ritiene che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 non debba essere interpretato in modo formale e letterale come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], bensì congiuntamente all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva. A suo parere, l’inadempimento si concretizza nel mancato trasferimento dei contributi percepiti in ragione delle attività della succursale lettone. 29. Infatti, a suo avviso, tale articolo 14, paragrafo 3, ai sensi del quale, «[s]e un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD (...) sono trasferiti all’altro SGD», deve essere interpretato tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti. Essa aggiunge che il considerando 3 della direttiva di cui trattasi è chiaro a tal proposito quando indica che detta «direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti». Essa ne deduce che, in caso di cambiamento di SGD, il SGD dello Stato membro ospitante deve ricevere i contributi che sono stati calcolati e richiesti, per le attività trasferite, per un periodo di dodici mesi, a prescindere dal momento in cui essi sono stati effettivamente versati. Essa precisa che l’interpretazione formale di detto articolo da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] priva di efficacia la direttiva 2014/49, tanto più che detto Stato membro ammette un termine per procedere al pagamento del contributo superiore all’anno. 30. La Repubblica di Lettonia aggiunge che la ratio del meccanismo introdotto dalla direttiva 2014/49 consiste nel prevedere che i contributi relativi ai dodici mesi precedenti il trasferimento dell’attività siano trasferiti al SGD dello Stato membro ospitante poiché, alla data del trasferimento, quest’ultimo diviene responsabile del versamento della garanzia dovuta ai depositanti interessati da detta attività. Essa osserva che un meccanismo analogo opera quando i depositanti di una succursale devono essere rimborsati: essi sono rimborsati dal SGD dello Stato membro ospitante su istruzione del SGD dello Stato membro d’origine, il quale deve fornire i fondi a tal fine necessari prima del pagamento ai depositanti e rimborsare le spese sostenute dal SGD dello Stato membro ospitante. 31. [OSCURATO:PERSONA] sostiene il ragionamento della Repubblica di Lettonia precisando che occorre procedere a una lettura congiunta dell’articolo 10, paragrafo 1, che prevede un contributo almeno annuale, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, poiché dette due disposizioni sono intrinsecamente collegate nell’ottica di garantire gli obiettivi della direttiva di cui trattasi, in particolare la solidarietà tra gli enti creditizi in caso di inadempimento, menzionata nel considerando 37 di detta direttiva ( 12 ). A suo avviso, i contributi sono stati pensati come la contropartita della garanzia dei depositi per un certo periodo, ed essi devono, pertanto, essere trasferiti quando l’onere della garanzia è trasferito in capo a un altro SGD. 32. La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania giungono alla stessa conclusione della Repubblica di Lettonia poiché, a seguito della cessione delle succursali situate nei loro territori, il SGD svedese si è rifiutata, per le medesime ragioni, di trasferire ai rispettivi SGD nazionali i contributi percepiti per le attività di dette succursali. 33. Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione teleologica non può essere utilizzata per ovviare a una lacuna dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il quale non prevede soluzioni esaustive in merito al trasferimento di fondi da un sistema a un altro. Detto articolo dovrebbe essere riformulato per tener conto delle ipotesi non previste, come suggerito dall’ABE e dall’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ). Considerato, in particolare, che l’importo dei depositi garantiti da un ente creditizio e il livello minimo dei contributi non sono tra loro proporzionali, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta altresì la portata, riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], alle conseguenze di un’interpretazione letterale di detto articolo in termini di gravi effetti per la realizzazione del mercato interno e di compromissione della fiducia nei confronti del SGD e della cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, esso ritiene che la questione del legame tra il trasferimento di attività e, quindi, del rischio, in un altro Stato membro e il trasferimento dei contributi non sia chiaramente disciplinata. 34. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la formulazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/49 sia usuale nel diritto dell’Unione e non imponga né una data specifica per il pagamento, né che il contributo percepito almeno annualmente sia riferito a uno specifico periodo di contribuzione (in particolare, in caso di contenzioso sull’importo del contributo). 35. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rileva un’incoerenza nel ragionamento poiché, se il versamento deve essere effettuato tenendo conto del periodo di contribuzione (interpretazione non letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49), la data del pagamento almeno annuale non ha più rilevanza. C. Sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE 36. La Repubblica di Lettonia osserva che la giurisprudenza della Corte trae dal principio di leale cooperazione, tutelato dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, un obbligo per gli Stati membri, da un lato, di prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione e ad eliminare le conseguenze illecite di una violazione di tale diritto e, dall’altro, di rispettarsi e di assistersi reciprocamente nell’esecuzione dei compiti derivanti dai Trattati. Essa ne deduce che il rifiuto del SGD svedese di trasferire al SGD lettone i contributi da esso ricevuti per la succursale lettone è contrario al principio di leale cooperazione e al principio di uguaglianza poiché, in una situazione giuridica comparabile, il SGD svedese ha accettato di trasferire contributi al SGD finlandese. 37. Al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta che un’applicazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 possa integrare una violazione del principio di leale cooperazione. Esso aggiunge che, nella maggior parte dei casi di trasferimento di contributi, il SGD dello Stato membro d’origine ha preso in considerazione la data del versamento effettivo. Esso osserva, inoltre, di aver trattato in maniera differente la domanda presentata dal SGD finlandese perché durante i dodici mesi precedenti il trasferimento della sede legale erano stati versati dei contributi. VI. Analisi A. Sulla ricevibilità 38. In primo luogo, per quanto attiene all’oggetto di un ricorso per inadempimento, la giurisprudenza consolidata della Corte è chiara su due punti. 39. Da un lato, la Corte ricorda che l’obiettivo perseguito dal procedimento previsto all’articolo 259 TFUE è di far constatare e far cessare il comportamento di uno Stato membro che sia in violazione del diritto dell’Unione ( 14 ). Essa ne deduce che è irricevibile un ricorso a norma di detto articolo che riguardi inadempimenti futuri ed eventuali o che si limiti a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione ( 15 ). 40. Pertanto, contrariamente a quanto osservato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso per inadempimento della Repubblica di Lettonia vertente sulla condotta tenuta da detto primo Stato membro con riferimento al pagamento dei contributi del SGD svedese al SGD lettone è ricevibile in quanto mira a ottenere l’accertamento di un pregresso inadempimento e poiché, solo per tale motivo, detto secondo Stato membro sostiene dinanzi alla Corte una determinata interpretazione della direttiva 2014/49 quanto alla modalità da seguire in caso di trasferimento dei contributi nell’ambito del trasferimento tra due Stati membri di attività collegate a depositi. Peraltro, questa interpretazione della direttiva di cui trattasi è stata altresì ripresa, quantomeno in parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parere motivato del 30 luglio 2021. Inoltre, non viene contestato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] abbia trasposto l’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva. Pertanto, la prima censura sollevata nel ricorso della Repubblica di Lettonia mi sembra ricevibile nella misura in cui non chiede alla Corte l’interpretazione di una direttiva, bensì l’accertamento della violazione di una disposizione di una direttiva come interpretata da detto Stato membro e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 41. Dall’altro, la Corte ricorda che, in un ricorso per inadempimento, può esserle chiesto unicamente l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo cessare e non, segnatamente, di ingiungere a uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto dell’Unione ( 16 ). 42. Orbene, la Repubblica di Lettonia non si limita a chiedere l’accertamento dell’inadempimento dedotto, ma domanda altresì alla Corte di ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di trasferire al SGD lettone i contributi versati al SGD svedese per le attività della succursale lettone della [OSCURATO:PERSONA], anche, in via subordinata, ove la Corte accolga un’interpretazione restrittiva dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49. Di conseguenza, le domande della Repubblica di Lettonia relative al trasferimento dei contributi tra il SGD svedese e il SGD lettone devono essere dichiarate irricevibili. 43. In secondo luogo, per quanto attiene alla questione della modifica dell’ambito della controversia tra la fase precontenziosa e la fase contenziosa, occorre osservare che, in un contesto caratterizzato da un limitato numero di azioni per inadempimento interstatali ( 17 ), non si è mai posta la questione dell’applicazione per analogia della giurisprudenza della Corte in materia di ricorsi per inadempimento avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 258 TFUE. La presente causa consentirà alla Corte di chiarire la situazione. 44. La Corte ha dichiarato, infatti, che in un ricorso per inadempimento il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE risulta circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale norma e dunque non può più essere ampliato nell’ambito del procedimento giurisdizionale ( 18 ). 45. La Corte ne ha dedotto che il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi, di modo che essa non può esaminare una censura che non sia stata sollevata nel parere motivato, il quale deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata delle ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] al convincimento che lo Stato membro interessato sia venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato ( 19 ). Tuttavia, ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nel dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato ( 20 ). 46. Tuttavia, l’articolo 259, quarto comma, TFUE prevede che la mancanza di parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] nel termine di tre mesi dalla domanda dello Stato membro, non priva quest’ultimo della facoltà di adire la Corte. In tal caso, il parere motivato non è un elemento utile a delimitare la materia del contendere. 47. Mi sembra che, posto che dall’articolo 259, secondo comma, TFUE emerge che la fase precontenziosa del ricorso per inadempimento interstatale è obbligatoria, la prima parte del ragionamento ( 21 ) possa essere perfettamente trasposta nel quadro del presente procedimento. Per contro, per circoscrivere l’ambito della controversia occorrerebbe tener conto principalmente della domanda formulata dallo Stato membro e, se emesso, del parere motivato. 48. Pertanto, per quanto attiene al primo inadempimento dedotto, contrariamente a quanto asserito dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è solo attraverso una lettura a sostegno dell’interpretazione teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, che l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva è stato oggetto di discussione nella fase precontenziosa su iniziativa della Repubblica di Lettonia, come risulta dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. Esso non è citato né nelle conclusioni della denuncia iniziale né nel dispositivo del ricorso della Repubblica di Lettonia. Inoltre, il riferimento a detto articolo 10 è stato formulato in termini simili sia nel ricorso che nella denuncia iniziale, senza che fosse contestata una sua violazione. Questo primo capo d’irricevibilità deve, pertanto, essere respinto. 49. Per quanto concerne il secondo inadempimento, relativo alla violazione del principio di leale cooperazione, diversamente da quanto indicato nella sintesi delle domande della Repubblica di Lettonia compiuta nel parere motivato, dalla denuncia iniziale della Repubblica di Lettonia emerge che, a fondamento di tale censura, sono state dedotte sia l’asserita errata interpretazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, che pregiudica gli obiettivi di detta direttiva, sia la violazione della parità di trattamento tra il SGD lettone e il SGD finlandese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato così messo nelle condizioni di far valere i propri argomenti su questi due punti e l’ambito della controversia non è stato né modificato, né ampliato nella fase contenziosa. Anche questo secondo capo di irricevibilità deve essere respinto. 50. Per quanto attiene al mancato esaurimento dei mezzi di ricorso di diritto interno, le parti, compreso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella sua controreplica, concordano che l’articolo 259 TFUE non impone una siffatta condizione. Questo terzo capo di irricevibilità dovrà essere respinto. B. Sulla censura fondata sull’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 51. È innegabile che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha trasposto letteralmente, nella sua normativa nazionale, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 prevedendo, all’articolo 14 della legge sulla garanzia dei depositi, che, in caso di trasferimento di un ente creditizio che comporti il passaggio di detto ente a un altro SGD, i contributi versati durante i dodici mesi precedenti tale passaggio sono trasferiti all’altro SGD. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato questa regola tenendo conto della data di versamento dei contributi come previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, il che ha comportato l’assenza di trasferimenti di contributi in capo ai SGD estone, lettone e lituano in ragione dell’intervenuta effettuazione dei versamenti di contributi in data anteriore o posteriore al periodo di dodici mesi che ha preceduto il trasferimento dell’ente, nonché un doppio trasferimento a favore del SGD finlandese. 52. La Repubblica di Lettonia, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle Repubbliche di Estonia e di Lituania, fa valere principalmente che occorre procedere a una lettura non letterale, ma puramente teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 fondandosi, da un lato, su una lettura congiunta della disposizione di cui trattasi con l’articolo 10 di detta direttiva e, dall’altro, sugli obiettivi della medesima direttiva come ricordati nei considerando 3 e 37, vale a dire quello di realizzare il mercato interno, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e creando un vincolo di solidarietà tra tutti gli enti creditizi operanti su una medesima piazza finanziaria. La Repubblica di Lettonia e le Repubbliche di Estonia e di Lituania, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], ne traggono la conclusione che il trasferimento dei contributi deve corrispondere al trasferimento di responsabilità tra SGD a seguito del trasferimento di un ente creditizio. 53. In primo luogo, la lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49 sembra consentire, a prima vista, di ritenere che il versamento del contributo al SGD debba avvenire tutti gli anni a data fissa, o che detto versamento debba riferirsi al contributo dovuto per i dodici mesi precedenti. 54. Il versamento dei contributi a data fissa impone di poter effettuare pagamenti tutti i giorni dell’anno, il che, inevitabilmente, non è possibile. 55. Ritenere, sulla base di detta lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, che il contributo che deve essere trasferito sia quello dovuto per i dodici mesi precedenti al trasferimento dell’ente creditizio equivale a seguire un ragionamento illogico poiché, come osserva il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], se l’importo dovuto corrisponde a un periodo (i dodici mesi precedenti), non è più necessario indicare, come previsto all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, che la riscossione è annuale. 56. Inoltre, la formulazione di detto articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, è simile, sostanzialmente, a quella accolta per i contributi ai meccanismi di finanziamento in materia di risoluzione delle crisi bancarie ( 22 ) o al Fondo risoluzione ( 23 ) che prevede una raccolta «a cadenza almeno annuale» dei contributi, il che lascia agli Stati membri una certa discrezionalità nell’organizzare tale raccolta. Tuttavia, in materia di risoluzione delle crisi bancarie non è previsto il trasferimento dei contributi in caso di cambiamento del meccanismo di finanziamento. 57. Ciononostante, il termine di un mese concesso dall’articolo 13 della legge sulla garanzia dei depositi per procedere al versamento del contributo richiesto non sembra contrastare con l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49, che prevede soltanto l’obbligo di versare almeno annualmente il contributo al SGD. Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva si limita a considerare i contributi versati «durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD». 58. È sì vero che, di fronte a quello che sembra essere un errore nella redazione del testo iniziale della direttiva 2014/49, la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di precisare la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva di cui trattasi nella sua proposta di modifica di detta direttiva, datata 18 aprile 2023, indicando che, in caso di trasferimento di un ente creditizio o di parte delle sue attività tra due SGD di Stati membri diversi, il SGD dello Stato membro di origine trasferisce al SGD dello Stato membro ospitante i contributi dovuti per gli ultimi dodici mesi precedenti il cambio del SGD di appartenenza ( 24 ). 59. In secondo luogo, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49 stabilisce che i mezzi finanziari disponibili di un SGD devono raggiungere quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. Orbene, benché, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], esista effettivamente un collegamento tra l’importo del contributo al SGD e l’ammontare dei depositi coperti all’atto della quantificazione del contributo ( 25 ), occorre osservare che detto rapporto cessa di rilevare quando (e fino a che) detto livello-obiettivo è raggiunto. 60. Infatti, l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva prevede che, «[q]uando la capacità di finanziamento [del SGD] è inferiore [a detto] livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo». 61. Pertanto, l’adesione di un nuovo ente creditizio a un SGD aumenterà automaticamente l’ammontare complessivo dei depositi coperti e potrà comportare una richiesta di versamento di contributi in seno a detto SGD. Se l’ente creditizio di cui trattasi proviene da un SGD di un altro Stato membro, detta adesione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, dal trasferimento del contributo da esso versato al SGD dello Stato membro d’origine nei dodici mesi che hanno preceduto la sua adesione e non comporterà una nuova richiesta di contributo, nella misura in cui il contributo trasferito copre la parte di nuovi depositi garantiti. 62. Orbene, l’adesione a un SGD di uno Stato membro di un ente creditizio di un paese terzo non sarà accompagnata da un trasferimento di contributi e l’incremento dell’ammontare del livello-obiettivo nonché la possibile ripresa o l’aumento dei contributi saranno a carico di tutti gli enti creditizi rientranti in detto SGD. 63. Parimenti, il trasferimento di un ente creditizio proveniente da un SGD di uno Stato membro per il quale è stato raggiunto il livello-obiettivo e al quale detto ente non ha versato alcun contributo nel corso degli ultimi dodici mesi non solo non comporterà alcun trasferimento di contributi verso il SGD dello Stato membro ospitante, ma, come menzionato nel paragrafo che precede delle presenti conclusioni, potrà determinare un incremento dei contributi a favore del SGD dello Stato membro ospitante in ragione dell’aumento dell’ammontare dei depositi coperti e, quindi, del livello-obiettivo. 64. Sono, quindi, numerosi i casi in cui l’adesione di un ente creditizio a un SGD non comporterà a favore di quest’ultimo alcun trasferimento di contributi. È difficile, pertanto, trarre argomenti dalle conseguenze del trasferimento dell’ente creditizio in termini di responsabilità sul trasferimento dei contributi. 65. In terzo luogo, gli obiettivi della direttiva 2014/49, ricordati ai considerando 3 e 37, non mi sembrano giustificare una lettura puramente teleologica dell’articolo 14, paragrafo 3, di detta direttiva. 66. Infatti, dal momento che, come ricordato in precedenza, non vi è una stretta correlazione tra il trasferimento di responsabilità e il trasferimento di contributi, occorre anche dedurne che il legislatore dell’Unione ha accettato tale discordanza pur perseguendo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti e creando un vincolo di solidarietà tra gli enti creditizi. 67. In ogni caso, la stabilità del sistema bancario è ricercata, anzitutto, attraverso la garanzia dei depositi, che mira ad evitare i massicci ritiri di somme depositate presso gli enti bancari. Allo stesso modo, i depositanti sono tutelati mediante la previsione di un livello di copertura di EUR 100000 per depositante e per ente creditizio in caso di indisponibilità dei depositi ( 26 ). Inoltre, la solidarietà tra tutti gli enti creditizi evocata al considerando 37 della direttiva 2014/49 riguarda gli enti creditizi operanti su una medesima piazza finanziaria e non tutti gli enti creditizi dell’Unione: in tal modo, non è incoerente far sopportare il peso della eventuale responsabilità di un nuovo ente creditizio, che entri in un SGD senza trasferimento di contributi, sugli altri enti creditizi appartenenti a detto SGD. 68. È pertanto difficile ritenere che, prevedendo che solo i contributi al SGD versati nei dodici mesi precedenti il trasferimento dell’ente creditizio saranno trasferiti al SGD dello Stato membro ospitante, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49, anche ove detta disposizione sia letta congiuntamente all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa. 69. Per quanto attiene al termine di un mese dalla decisione dell’autorità di garanzia dei depositi concesso ai fini del versamento del contributo, esiste una giurisprudenza che ammette che una prassi che presenti un certo grado di generalità e di continuità non conforme alla corretta trasposizione di una direttiva possa essere oggetto di un ricorso per inadempimento ( 27 ). 70. Nel caso di specie, benché la previsione di un siffatto termine non sembri contraria alla direttiva 2014/49, occorre esaminare se esista una prassi del SGD svedese, generale e costante, non conforme a detta direttiva o alla relativa legge di trasposizione, che pregiudichi il principio del trasferimento dei contributi previsto all’articolo 14, paragrafo 3, della suddetta direttiva. 71. In effetti, il contributo per l’anno 2016 è stato deliberato il 2 settembre 2016 e versato il 30 settembre 2016, vale a dire entro il termine di un mese. Quanto al contributo per l’anno 2017, deciso il 14 settembre 2017, esso è stato versato il 13 ottobre 2017. Infine, il contributo per l’anno 2018 è stato deciso il 27 settembre 2018 e versato il giorno successivo. 72. L’articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/49 enuncia che, «[s]e un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente [a detta] direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo». 73. Pertanto, al più tardi il 1 o aprile 2017, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare al SGD svedese la propria intenzione di cedere le sue succursali con effetto al 1 o ottobre 2017. Parimenti, non oltre il 1 o aprile 2018, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informare detto SGD dell’intenzione di trasferire la propria sede legale in Finlandia. 74. Benché possa sembrare sorprendente che l’autorità di garanzia dei depositi svedese modifichi ogni anno la data della sua decisione di determinazione dell’importo dei contributi al SGD in tutti i tre anni esaminati, ciò non è sufficiente per provare una prassi generale, costante e deliberata finalizzata a impedire il trasferimento di contributi a un altro SGD. 75. Infatti, sebbene, fissando la cessione delle succursali al 1 o ottobre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che il contributo per l’anno 2016 non sarebbe stato trasferito poiché era stato versato il 30 settembre 2016, detto ente non poteva ignorare, nel versare in data 13 ottobre 2017, vale a dire dopo il 30 settembre 2017, il suo contributo per l’anno 2017, che detto contributo non sarebbe stato trasferito ai SGD degli Stati membri ospitanti delle succursali cedute. Parimenti, fissando il suo trasferimento della sede legale al 1 o ottobre 2018 e versando il suo contributo per l’anno 2018 il giorno successivo alla decisione che ne stabiliva l’importo, vale a dire il 28 settembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che i suoi contributi per gli anni 2017 e 2018 sarebbero stati versati al SGD finlandese. 76. Di conseguenza, non solo non è stata provata la prassi generale e costante del SGD svedese, posto che una durata di tre anni non è sufficiente per dimostrare una siffatta prassi e che essa non è sfociata automaticamente in un diniego del trasferimento dei contributi, ma, inoltre, il mancato trasferimento dei contributi è frutto di una scelta della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla data del loro versamento al SGD svedese. 77. In conclusione, non mi sembra che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno ai suoi obblighi risultanti da una lettura congiunta dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/49; la prima censura deve, pertanto, essere respinta. C. Sulla censura fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE 78. Ricordo che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, se «dal principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, risulta che gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione» ( 28 ), «[u]n inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro» ( 29 ). 79. Occorre, pertanto, esaminare i due motivi alla base della domanda della Repubblica di Lettonia. 80. Da un lato, per quanto attiene all’interpretazione errata dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49 che contrasta con gli obiettivi di detta direttiva, tale asserito inadempimento verte in realtà sulla medesima condotta alla base della prima censura poiché tale diniego è direttamente legato all’interpretazione del suddetto articolo 14, paragrafo 3. Come osservato dall’avvocato generale Ćapeta, il fatto che uno Stato membro interpreti il diritto dell’Unione in modo diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisce, di per sé, una violazione del principio di leale cooperazione da parte di tale Stato membro ( 30 ). Lo stesso vale se uno Stato membro interpreta il diritto dell’Unione in maniera diversa rispetto ad un altro Stato membro. La censura basata su detto motivo non è pertanto fondata. 81. Dall’altro, per quanto concerne la violazione del principio di uguaglianza nel trattamento accordato alle domande dei SGD estone, lettone e lituano rispetto alla domanda del SGD finlandese, va osservato che detta affermazione si fonda anch’essa sulla controversa interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49. 82. In ogni caso, una violazione del principio di uguaglianza può essere riconosciuta solo in presenza di un trattamento differente di situazioni identiche o di un trattamento identico di situazioni tra loro diverse. 83. Orbene, nella specie, le situazioni in cui si trovano i SGD estone, lettone e lituano, da un lato, e il SGD finlandese, dall’altro, sono differenti. Infatti, durante i dodici mesi che hanno preceduto il cambiamento di SGD, vale a dire tra il 1 o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, al SGD svedese non è stato effettuato alcun versamento di contributi per le attività delle succursali cedute, mentre nei dodici mesi anteriori al trasferimento della sede legale in Finlandia sono stati versati contributi a detto SGD e questi sono stati trasferiti al SGD finlandese. La violazione dell’obbligo di leale cooperazione non può, pertanto, essere fondata su detto motivo. 84. La censura basata sul mancato rispetto del principio di leale cooperazione deve essere respinta. VII. Conclusione 85. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire nei seguenti termini: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Lettonia è condannata alle spese. 3) La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania e la [OSCURATO:PERSONA] europea si fanno carico delle proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2014, L 173, pag. 149 . ( 3 ) Benché, nelle conclusioni del suo ricorso, la Repubblica di Lettonia si fondi sulla violazione del principio della fiducia reciproca, nella motivazione di detto ricorso essa si riferisce al principio di leale cooperazione (punti da 39 a 41). Considero pertanto che, deducendo una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Repubblica di Lettonia invochi la violazione del principio di leale cooperazione. ( 4 ) V., in particolare, sentenze del 4 ottobre 1979, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 141/78 , EU:C:1979:225 ); del 16 maggio 2000, Belgio/Spagna ( C‑388/95 , EU:C:2000:244 ); del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑145/04 , EU:C:2006:543 ); del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 ); del 18 giugno 2019, Austria/Germania ( C‑591/17 , EU:C:2019:504 ), e del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia ( C‑457/18 , EU:C:2020:65 ). ( 5 ) SFS 1995, n. 1571. ( 6 ) In prosieguo: le «succursali cedute». ( 7 ) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. ( 8 ) Vale a dire dodici mesi e un giorno prima della cessione delle succursali. ( 9 ) Vale a dire dopo la cessione delle succursali e meno di dodici mesi prima del trasferimento della sede legale in Finlandia. ( 10 ) Vale a dire meno di dodici mesi prima del trasferimento della sede legale. ( 11 ) V. nota 3 delle presenti conclusioni. ( 12 ) Detto considerando è così formulato: «La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria». ( 13 ) Associazione senza scopo di lucro che raggruppa, segnatamente, alcuni SGD. ( 14 ) V. sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 punto 67 e giurisprudenza citata). ( 15 ) V. sentenza del 16 ottobre 2012, Ungheria/Slovacchia ( C‑364/10 , EU:C:2012:630 punto 68 ). ( 16 ) V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo di ricollocazione temporanea dei richiedenti protezione internazionale) ( C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17 , EU:C:2020:257 , punto 56 e giurisprudenza citata) ( 17 ) V. sentenze citate nella nota a piè di pagina 4 delle presenti conclusioni. ( 18 ) V. sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑237/12 , EU:C:2014:2152 , punto 74 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V. sentenza del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑237/12 , EU:C:2014:2152 , punto 74 e giurisprudenza citata). ( 20 ) V. sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (IVA – Agenzie di viaggi) ( C‑787/19 , non pubblicata, EU:C:2021:72 , punto 21 ). ( 21 ) V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. ( 22 ) V. articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2014, L 173, pag. 190 ). ( 23 ) V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 225, pag. 1 ). ( 24 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza [COM(2023) 228 final]. ( 25 ) V. articolo 10, paragrafo 2, primo comma, articolo 10, paragrafo 6, secondo comma, articolo 10, paragrafo 8, e articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/49. ( 26 ) V. articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7 paragrafo 1, della direttiva 2014/49. ( 27 ) V. sentenza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca ( C‑525/14 , EU:C:2016:714 , punto 14 e giurisprudenza citata). ( 28 ) V. sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) ( C‑316/19 , EU:C:2020:1030 , punto 119 e giurisprudenza citata). ( 29 ) V. sentenza del 14 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (DOP Feta) ( C‑159/20 , EU:C:2022:561 , punto 75 e giurisprudenza citata). ( 30 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (DOP Feta) ( C‑159/20 , EU:C:2022:198 , paragrafo 84 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris