CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 27589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30328/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. PEDA', che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - con troricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 650/2021, emessa in grado di appello dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 4.611,54, oltre interessi e rivalutazione, indebitamente percepita sulla base dell'illegittima lettura del contatore rimosso dalla sua utenza elettrica, che aveva comportato l'emissione di bollette con importi eccessivi ed anomali nel biennio 2008/2009; la decisione è stata riformata in appello dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sui rilievi: - che, vertendosi in ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art.2033 c.c., sarebbe spettato al solvens dare la prova sia dell'avvenuto pagamento c:he di una causa che lo giustificasse; - che, in ogni caso, anche qualificando l'azione come accertamento negativo del credito con attribuzione all'accipiens dell'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e l'esattezza della I ttura, doveva ritenersi che le società appellanti ave~p debitamente fornito questa prova, avuto Ric. 2021 n. 30328 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- riguardo alle emergenze istruttorie, ed in particolare: a) alla produzione del verbale di verifica e installazione del nuovo contatore, sottoscritto, per conto dell'utente, dalla nipote [OSCURATO:PERSONA], presente al momento della rimozione; b) alla circostanza che tale verbale di verifica recava proprio la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], ciò che fondava la presunzione della correttezza del dato numerico ivi riportato, ove era annotata la lettura corrente e l'ultima rilevata; c) all'ulteriore circostanza che, sullo stesso verbale, accanto alla lettura corrente, era apposta l'annotazione "esatta", vergata a mano; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; rispondono con un unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); le parti hanno altresì depositato memoria. Considerato che 1. il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 67 vicies semel del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché nullità della sentenza; il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha statuito che, vertendosi in ipotesi di indebito oggettivo, ex art.2033 c.c., sarebbe spettato all'attore dare la prova sia dell'avvenuto pagamento che di una causa che lo giustificasse; deduce che, al contrario, venendo in considerazione la peculiare fattispecie del rapporto tra professionista e consumatore, la regola di riparto dell'onere della prova sarebbe quella inversa, incombendo sul somministrante l'onere di fornire la prova sia dell'effettiva erogazione del servizio prodotto che del perfetto funzionamento del contatore; Ric. 2021 n. 30328 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- 1.1. il motivo è inammissibile; La Corte territoriale ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi: da un lato, ha ritenuto che vedendosi in ipotesi di condictio indebiti, sarebbe spettato all'attore, secondo le regole generali, dare la prova sia dell'avvenuto pagamento che di una causa che lo giustificasse; dall'altro lato, ha osservato che, quand'anche fosse stata ritenuta applicabile la regola opposta che poneva a carico del somministrante, convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, ai fini della rilevazione dei consumi mediante tale sistema nei contratti di somministrazione (in tal senso, Cass.19/07/2018, n. 19154 e Cass. 20/06/2021, n. 18195), la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ugualmente rigettata, dovendo apprezzarsi le risultanze istruttorie nel senso del pieno assolvimento del detto onere probatorio da parte delle società appellanti; la circostanza che il motivo di ricorso per c:assazione censuri soltanto la prima delle due rationes decidendi conduce alla declaratoria di inammissibilità dello stesso, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex multis, Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182); Ric. 2021 n. 30328 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- 2. il secondo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 115 c.p.c., e delle norme di cui agli artt. 3, 5, 9, 10„ 11 della delibera AEEG 200/99, nonché nullità della sentenza e «contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove»; il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sottoscrizione del verbale di verifica da parte di [OSCURATO:PERSONA] fondasse una presunzione della correttezza del dato numerico ivi riportato; deduce la mancanza di "equilibrio" nella valutazione dei mezzi di prova con attribuzione di eccessiva rilevanza agli indizi favorevoli all'Enel (elevati a prove) e svalutazione delle prove offerte dal consumatore (degradate a indizi); evidenzia il carattere contraddittorio della valutazione delle prove operata dal giudice di appello avuto riguardo ai documenti prodotti e alle testimonianze rese in giudizio; si duole che l'attribuzione di valore probatorio alla annotazione "esatta", riportai:a a mani accanto alla lettura corrente nel verbale di verifica sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], contrasti con le regole stabilite nella delibera AEEG n. 200/99, in tema di sostituzione del contatore; 2.1. anche questo motivo è inammissibile; esso, infatti, con tutta evidenza, attiene a profili di fatto e censura l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nella gravata sentenza; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 04/07/2017, n. 16467); Ric. 2021 n. 30328 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- 3. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità concernenti i rispettivi rapporti processuali, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove d