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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21575/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; glì8 OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, in particolare quanto al capo b), di quella della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui: - «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01) e «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (in motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana)»: così, Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01; - la violenza sulle cose è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata nella asportazione del bauletto del motociclo, che determina il distacco di una componente propria del veicolo, tale da comportare la necessità di una operazione di ripristino (Sez. 5, n. 13431 del 2022, Rv. 282974).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; glì8 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, in particolare quanto al capo b), di quella della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui: - «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01) e «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (in motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana)»: così, Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01; - la violenza sulle cose è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata nella asportazione del bauletto del motociclo, che determina il distacco di una componente propria del veicolo, tale da comportare la necessità di una operazione di ripristino (Sez. 5, n. 13431 del 2022, Rv. 282974). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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