CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di ALTOE' DANIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (e per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valenti anche avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2020); Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Vista la memoria depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Valenti, volta a contrastare la ipotizzata inammissibilità dei motivi proposti e ad insistere per il loro accoglimento; Ritenuto che i ricorsi sono tutti inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: per i ricorsi di ALTOE', CIASCO e RICCI quanto al primo motivo sulla penale responsabilità, si tratta di doglianze generiche e di mero fatto, in diretto e precluso confronto con il "significato" delle fonti probatorie (al di là dei limiti del vizi di travisamento denunciabili in questa sede) e oppositive alla motivazione della sentenza impugnata, che ha disatteso le censure versate negli appelli con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente in modo manifesto; quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, sono declinate censure dalle quali non si evincono vizi scrutinabili in questa sede (la contraddittorietà motivazionale deve essere interna alla stessa sentenza; il dato qualificante valorizzato dalla Corte di appello per valutare le condotte degli imputati è l'aver determinato il "clima di forte ostilità e di concreto pericolo per l'ordine pubblico"); per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VALENTI, quanto al primo motivo, l'eccezione processuale è manifestamente infondata (come assume la stessa difesa, la notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è stata eseguita a seguito di temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Rv. 281419); il secondo motivo sulla penale responsabilità declina censure volte a contrastare, con apprezzamenti generici e di merito, la ricostruzione dei fatti, il ruolo assunto dai ricorrenti nella vicenda e la rilevanza penale della loro condotta, come accertati dalla Corte di appello con motivazione che risulta all'evidenza immune da censure proponibili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 2/2021.