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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 29110/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 18/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18/01/2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Collegio, la richiesta non poteva essere scrutinata nel merito n quanto l'istante stava espiando un delitto compreso nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. e, ciononostante, non aveva dedotto, né tantomeno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei,limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in relazione agli artt.2 cod. pen. e 25 Cost.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale non Eibbia tenuto conto del fatto che le disposizioni contenute nell'art. 4-bis Ord. peri. abbiano natura sostanziale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, sicché esse non sarebbero suscettibili di applicazione retroattiva in malam partem.

Avvalendosi dello strumento dell'interpretazione costituzionalmente conforme, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicazione retroattiva della norma di sfavore, che richiede la dimostrazione di aver adempiuto alle cbbligazioni civili e alla riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, non richiesti dalla disciplina in vigore alla data di commissione del fatto e a quella di presentazione dell'istanza.

Invero, la nuova previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. che impone la deduzione o la dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna avrebbe prodotto effetti sostanziali sulla natura della pena da espiare in concreto, ripercuotendosi sulla possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione.

3. In data 24/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come modificato dal dl. n. 162 del 2022, convertito in legge n. 199 del 2022, non consente l'ammissione a nessuno dei benefici ivi previsti qualora il condannato non abbia «dedol:to né tanto meno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna».

3. Come noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 ha sancito la natura penale "sostanziale" di tutte le norme in grado di determinare «una trasformazione della natura delle pene previste al momento de reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato».

Tale premessa ha condotto la Consulta a ravvisare una violazione del principio di irretroattività in malam partem nell'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen. quando la stessa attenga alla eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o della liberazione condizionale.

In altri termini, la Corte costituzionale ha ritenuto che il principio del tempus regit actum non possa trovare applicazione allorché la normativa sopravvenuta non comporti una mera modifica delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge vigente al momento del reato, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato e, dunque, nel caso in cui il novum no-mativo determini «l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto».

Negli stessi termini si è, peraltro, già pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale ha negato l'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Orci. pen. ai reati di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei reati ostativi detti "di terza fascia" da parte del dl. n. 11 del 2009 (cfr. Sez. 1, n. 12845 del 20/03/2020; nello stesso senso Sez. 1, n. 37053 del 1/12/2020).

4. Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che la ricordata disciplina non configura, in termini assoluti, un regime di sfavore rispetto a quello precedente, atteso che se è indubitabile che vengano ora richiesti degli adempimenti in precedenza non necessari, non può nemmeno sottacersi che, secondo la normativa previgente, i condannati che non avessero collaborato con la giustizia (o che si fossero trovati nell'impossibilità di collaborare o, ancora, la cui c:ollaborazione con fosse inesigibile o irrilevante) non potevano comunque accedere alle misure alternative o alla liberazione condizionale (ad essi non applicandosi i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. del 201.9, concernenti la sola ipotesi dei permessi premio).

Ne consegue che, sotto tale profilo, la nuova disciplina non può considerarsi di sfavore e, pertanto, essa può c:ertamente essere applicata retroattivamente anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ovvero del 31/10/2022.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 18/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/01/2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Collegio, la richiesta non poteva essere scrutinata nel merito n quanto l'istante stava espiando un delitto compreso nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen. e, ciononostante, non aveva dedotto, né tantomeno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei,limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. in relazione agli artt.2 cod. pen. e 25 Cost. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale non Eibbia tenuto conto del fatto che le disposizioni contenute nell'art. 4-bis Ord. peri. abbiano natura sostanziale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, sicché esse non sarebbero suscettibili di applicazione retroattiva in malam partem. Avvalendosi dello strumento dell'interpretazione costituzionalmente conforme, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l'applicazione retroattiva della norma di sfavore, che richiede la dimostrazione di aver adempiuto alle cbbligazioni civili e alla riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, non richiesti dalla disciplina in vigore alla data di commissione del fatto e a quella di presentazione dell'istanza. Invero, la nuova previsione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. che impone la deduzione o la dimostrazione di aver adempiuto alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna avrebbe prodotto effetti sostanziali sulla natura della pena da espiare in concreto, ripercuotendosi sulla possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione. 3. In data 24/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. L'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come modificato dal dl. n. 162 del 2022, convertito in legge n. 199 del 2022, non consente l'ammissione a nessuno dei benefici ivi previsti qualora il condannato non abbia «dedol:to né tanto meno dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna». 3. Come noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 ha sancito la natura penale "sostanziale" di tutte le norme in grado di determinare «una trasformazione della natura delle pene previste al momento de reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato». Tale premessa ha condotto la Consulta a ravvisare una violazione del principio di irretroattività in malam partem nell'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen. quando la stessa attenga alla eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o della liberazione condizionale. In altri termini, la Corte costituzionale ha ritenuto che il principio del tempus regit actum non possa trovare applicazione allorché la normativa sopravvenuta non comporti una mera modifica delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge vigente al momento del reato, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato e, dunque, nel caso in cui il novum no-mativo determini «l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto». Negli stessi termini si è, peraltro, già pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale ha negato l'applicazione retroattiva della disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Orci. pen. ai reati di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei reati ostativi detti "di terza fascia" da parte del dl. n. 11 del 2009 (cfr. Sez. 1, n. 12845 del 20/03/2020; nello stesso senso Sez. 1, n. 37053 del 1/12/2020). 4. Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che la ricordata disciplina non configura, in termini assoluti, un regime di sfavore rispetto a quello precedente, atteso che se è indubitabile che vengano ora richiesti degli adempimenti in precedenza non necessari, non può nemmeno sottacersi che, secondo la normativa previgente, i condannati che non avessero collaborato con la giustizia (o che si fossero trovati nell'impossibilità di collaborare o, ancora, la cui c:ollaborazione con fosse inesigibile o irrilevante) non potevano comunque accedere alle misure alternative o alla liberazione condizionale (ad essi non applicandosi i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. del 201.9, concernenti la sola ipotesi dei permessi premio). Ne consegue che, sotto tale profilo, la nuova disciplina non può considerarsi di sfavore e, pertanto, essa può c:ertamente essere applicata retroattivamente anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ovvero del 31/10/2022. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in
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