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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37526/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indic ta, con la quale la Corte di appello di Milano, in data 11/01/2024, a seguito di annullamento c ori rinvio disposto dalla sezione 4 di questa Corte di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha rideterminato I a pena in anni uno di arresto e euro 7000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, ett. c), 2-bis e 2- sexies, D.lvo n.285 del 1992.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in o rdine alla mancata declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, commesso in data 23 '12/2017, essendo decorso, alla data della sentenza impugnata, il termine finale di cinque anni.

Considerato che il motivo è precluso, posto che la Corte di cassazione, Se z. 4, con sentenza n.2649 del 21/12/2022 ha pur disposto l'annullamento della sentenza impug ata limitatamente al trattamento sanzionatorio senza rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, ma ha, inoltr e, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., dichiarato l'irrevocabilità della penale responsabilità c el ricorrente, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

Né emerge dagli atti o viene rappresentato dal ricorrente che il suddetto motivo della intervenuta prescrizione del reato fos e stato dedotto in quella sede di legittimità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indic ta, con la quale la Corte di appello di Milano, in data 11/01/2024, a seguito di annullamento c ori rinvio disposto dalla sezione 4 di questa Corte di legittimità limitatamente al trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha rideterminato I a pena in anni uno di arresto e euro 7000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, ett. c), 2-bis e 2- sexies, D.lvo n.285 del 1992. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in o rdine alla mancata declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, commesso in data 23 '12/2017, essendo decorso, alla data della sentenza impugnata, il termine finale di cinque anni. Considerato che il motivo è precluso, posto che la Corte di cassazione, Se z. 4, con sentenza n.2649 del 21/12/2022 ha pur disposto l'annullamento della sentenza impug ata limitatamente al trattamento sanzionatorio senza rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., stante il relativo margine di discrezionalità sussistente, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, ma ha, inoltr e, ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen., dichiarato l'irrevocabilità della penale responsabilità c el ricorrente, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Né emerge dagli atti o viene rappresentato dal ricorrente che il suddetto motivo della intervenuta prescrizione del reato fos e stato dedotto in quella sede di legittimità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37526/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris