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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33502/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdatoa.y.viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole dell'illegalità della pena pecuniaria irrogata.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Considerato che il motivo attinente al quantum della pena pecuniaria inflitta è inammissibile, non essendo riconducibile alla nozione di pena illegale la quantificazione operata dal giudice di merito, corrispondente alla richiesta delle parti.

Si osserva in proposito come il ricorrente, a sostegno dell'assunto, parta dal presupposto erroneo che la diminuzione per il tentativo sia stata operata nella misura massima di 2/3 della pena base.

Poiché la diminuzione per il tentativo va da 1/3 a 2/3, applicando una diminuzione inferiore, si comprende come la pena pecuniaria irrogata non sia illegale, non essendo stato superato il limite edittale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdatoa.y.viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore si duole dell'illegalità della pena pecuniaria irrogata. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Considerato che il motivo attinente al quantum della pena pecuniaria inflitta è inammissibile, non essendo riconducibile alla nozione di pena illegale la quantificazione operata dal giudice di merito, corrispondente alla richiesta delle parti. Si osserva in proposito come il ricorrente, a sostegno dell'assunto, parta dal presupposto erroneo che la diminuzione per il tentativo sia stata operata nella misura massima di 2/3 della pena base. Poiché la diminuzione per il tentativo va da 1/3 a 2/3, applicando una diminuzione inferiore, si comprende come la pena pecuniaria irrogata non sia illegale, non essendo stato superato il limite edittale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere est
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