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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08965/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/01/2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha autorizzato la consegna, richiesta con mandato di arresto europeo emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Romania, di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino rumeno) per l'esecuzione della condanna alla pena privativa della libertà personale di un anno, due mesi e venti giorni, inflitta al predetto con sentenza di condanna irrevocabile per due episodi di guida in stato di ebbrezza (commessi il 17/12/2015 e il 27/11/2021).

2. Avverso la sentenza, a mezzo del proprio difensore, il consegnando ricorre deducendo tre motivi:

2.1. in primo luogo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 24 della I.n. 69 del 2005, in quanto il Nita è in Italia sottoposto a procedimento penale per violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (è stato trovato in possesso di un machete) e la consegna alla Romania gli impedirebbe di potere partecipare al relativo processo con la piena esplicazione delle facoltà difensive;

2.2. con il secondo motivo censura la sentenza della Corte barese in quanto la consegna violerebbe le regole del giusto processo, atteso che in Romania è stato giudicato in assenza e la sentenza impugnata dà atto che la pronuncia di condanna rumena gli verrà notificata solo al momento della consegna; nell'ordinamento rumeno la impugnazione proposta dal Nita avverso tale condanna non ha effetto sospensivo dell'esecuzione e ciò violerebbe i principi costituzionali;

2.3. infine, con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto il Nita risulta risiedere in Italia - sebbene non da cinque anni - e la Corte di appello ha omesso di considerare l'effettivo radicamento nel nostro Paese del consegnando, che ha un contratto di lavoro in Italia e uno stabile domicilio presso la sorella. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - reiterativo delle questioni dedotte innanzi alla Corte di appello - è manifestamente infondato.

2. In riferimento al primo motivo, è pacifico che in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24 maggio 2022, Radulovic, Rv. 283600) - situazione chiaramente non sussistente nel caso di specie.

Sotto altro profilo, va rilevato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20 marzo 2018, Ademi, Rv. 272768), e che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 278115).

2.1. Nella specie, in primo luogo il Nita non ha fornito alcuna prova in ordine alla pendenza di detto procedimento e, in ogni caso, le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, essendo riferite alla asserita "impossibilità di richiedere riti alternativi e/o di dimostrare i motivi giustificativi del possesso del machete".

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che Nita "è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, la quale gli sarà personalmente notificata all'atto della consegna", per cui la deduzione difensiva si fonda su un elemento di fatto (l'assenza del Nita al processo rumeno) che risulta contraddetto dalla pronuncia della Corte di appello.

In ogni caso, questa Sezione ha già ritenuto legittima la consegna fondata su MAE basato su una sentenza di condanna definitiva, pronunciata "in absentia", a nulla rilevando che l'ordinamento - nella specie quello francese - riconosca in tali casi la possibilità di proporre un giudizio di opposizione, cui può conseguire la rinnovazione del processo (Sez. 6, n. 18125 del 6 maggio 2021, Salerno, Rv.

4. 281665).

4. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo al dedotto "radicamento" del Nita in Italia, la sentenza impugnata ha - con motivazione non illogica - escluso tale presupposto, dal momento che "tutta la documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'odierna udienza risulta temporalmente riferita solo agli ultimi cinque mesi del decorso 2021".

4.1. E' stato quindi rispettato il principio secondo cui la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuìtà temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25 giugno 2020, D., Rv. 279419).

Nella specie, la sentenza impugnata dà atto che la permanenza del Nita in Italia ha avuto una breve durata (cinque mesi) e peraltro è contemporanea con la commissione in Romania del secondo reato (novembre 2021) il che dimostra che il predetto non si era allontanato in modo stabile dal suo Paese.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, non emergendo alcun elemento da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, alla sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Infine, la cancelleria è incaricata di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5,

I. n.69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 04/01/2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha autorizzato la consegna, richiesta con mandato di arresto europeo emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Romania, di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino rumeno) per l'esecuzione della condanna alla pena privativa della libertà personale di un anno, due mesi e venti giorni, inflitta al predetto con sentenza di condanna irrevocabile per due episodi di guida in stato di ebbrezza (commessi il 17/12/2015 e il 27/11/2021). 2. Avverso la sentenza, a mezzo del proprio difensore, il consegnando ricorre deducendo tre motivi: 2.1. in primo luogo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 24 della I.n. 69 del 2005, in quanto il Nita è in Italia sottoposto a procedimento penale per violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (è stato trovato in possesso di un machete) e la consegna alla Romania gli impedirebbe di potere partecipare al relativo processo con la piena esplicazione delle facoltà difensive; 2.2. con il secondo motivo censura la sentenza della Corte barese in quanto la consegna violerebbe le regole del giusto processo, atteso che in Romania è stato giudicato in assenza e la sentenza impugnata dà atto che la pronuncia di condanna rumena gli verrà notificata solo al momento della consegna; nell'ordinamento rumeno la impugnazione proposta dal Nita avverso tale condanna non ha effetto sospensivo dell'esecuzione e ciò violerebbe i principi costituzionali; 2.3. infine, con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto il Nita risulta risiedere in Italia - sebbene non da cinque anni - e la Corte di appello ha omesso di considerare l'effettivo radicamento nel nostro Paese del consegnando, che ha un contratto di lavoro in Italia e uno stabile domicilio presso la sorella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - reiterativo delle questioni dedotte innanzi alla Corte di appello - è manifestamente infondato. 2. In riferimento al primo motivo, è pacifico che in tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24 maggio 2022, Radulovic, Rv. 283600) - situazione chiaramente non sussistente nel caso di specie. Sotto altro profilo, va rilevato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato, implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall'art. 20, legge 22 aprile 2005, n. 69, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20 marzo 2018, Ademi, Rv. 272768), e che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 278115). 2.1. Nella specie, in primo luogo il Nita non ha fornito alcuna prova in ordine alla pendenza di detto procedimento e, in ogni caso, le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, essendo riferite alla asserita "impossibilità di richiedere riti alternativi e/o di dimostrare i motivi giustificativi del possesso del machete". 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che Nita "è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, la quale gli sarà personalmente notificata all'atto della consegna", per cui la deduzione difensiva si fonda su un elemento di fatto (l'assenza del Nita al processo rumeno) che risulta contraddetto dalla pronuncia della Corte di appello. In ogni caso, questa Sezione ha già ritenuto legittima la consegna fondata su MAE basato su una sentenza di condanna definitiva, pronunciata "in absentia", a nulla rilevando che l'ordinamento - nella specie quello francese - riconosca in tali casi la possibilità di proporre un giudizio di opposizione, cui può conseguire la rinnovazione del processo (Sez. 6, n. 18125 del 6 maggio 2021, Salerno, Rv. 4. 281665). 4. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, relativo al dedotto "radicamento" del Nita in Italia, la sentenza impugnata ha - con motivazione non illogica - escluso tale presupposto, dal momento che "tutta la documentazione prodotta dalla difesa nel corso dell'odierna udienza risulta temporalmente riferita solo agli ultimi cinque mesi del decorso 2021". 4.1. E' stato quindi rispettato il principio secondo cui la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuìtà temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25 giugno 2020, D., Rv. 279419). Nella specie, la sentenza impugnata dà atto che la permanenza del Nita in Italia ha avuto una breve durata (cinque mesi) e peraltro è contemporanea con la commissione in Romania del secondo reato (novembre 2021) il che dimostra che il predetto non si era allontanato in modo stabile dal suo Paese. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, non emergendo alcun elemento da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, alla sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Infine, la cancelleria è incaricata di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, I. n.69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
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