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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 47143/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28/1/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Salerno in data 11/1/2019, definitiva il 15/9/2020, che ha confermato la sentenza n. 1370/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) dalla Corte di appello di Salerno in data 2/2/2018, definitiva il 27/2/2019, che ha confermato la sentenza n. 356/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 14/7/2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pepe, Per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, cpv.,.cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe fondato il mancato riconoscimento della continuazione sul fatto che gli episodi criminosi si sarebbero verificati a un anno e nove mesi di distanza, laddove l'art. 81 cpv. cod. pen. prevede la configurabilità dell'istituto in presenza di reati commessi «anche in tempi diversi», sicché l'elemento cronologico non potrebbe assumere, da solo, valore dirimente.

Inoltre, dando rilievo preponderante all'elemento temporale, l'ordinanza non darebbe il giusto rilievo agli altri «indici rilevatori dell'identità del disegno criminoso», ovvero le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto dalla norma e l'omogeneità delle fattispecie oggetto di condanna, la causale ispiratrice, le condizioni di tempo e di luogo.

Quanto, poi, al riferimento alla «contingente necessità di dare una lezione a Califano», richiamato nella sentenza indicata al n. 2), ritenuto non compatibile «con una pianificazione preventiva e originaria dei diversi episodi», la lettura integrale della sentenza evidenzierebbe che il termine «contingente» sia stato travisato in quello di «casuale», laddove esso avrebbe il significato di «accessorio» agli scopi del contesto criminale di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale affermato «la riconducibilità degli episodi delittuosi all'attività di un unico gruppo criminale» non fosse idonea a provare il vincolo della continuazione fra i reati, perché Pepe «non è stato riconosciuto come stabile membro della consorteria».

Orbene, premesso che il Tribunale non fornirebbe alcun elemento per chiarire come possa essere provata la «unicità della iniziale deliberazione criminosa», dalla complessiva lettura delle sentenze si evincerebbe che proprio la «contiguità» di Pepe al gruppo criminale facente capo ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolato i delitti oggetto delle sentenze, nelle quali Pepe verrebbe definito come una «sorta di manutengolo» di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2/2/2018 atti) ovvero come un «soggetto noto alle forze dell'ordine e temuto per la sua contiguità a soggetti malavitosi di un certo spessore (clan Fezza/D'Auria» (pag. 9 sentenza di appello del 11/1/2019, in atti).

E a conferma di ciò, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 14/7/2015 avrebbe applicato a Pepe la misura di sicurezza della libertà vigilata «perché trattasi comunque di un soggetto che ha gravitato intorno a uno dei gruppi criminali più pericolosi, operanti nel territorio di Pagani e zone limitrofe in cui egli dimora, quale quello appunto facente capo ai Fezza-D'[OSCURATO:PERSONA]» (pag. 29 sent, citata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).2.1.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che, se per un verso i reati ascritti a Pepe erano tra loro omogenei quanto a bene giuridico tutelato e a modalità della condotta, in particolare quanto all'evocazione minacciosa di una consorteria criminale (oltre che con riferimento al /ocus commissi delicti), per altro verso tale dato non poteva ritenersi sufficiente per ritenere l'applicabilità dell'istituto richiesto.

Ciò in quanto i delitti in questione erano stati concepiti, volta per volta, per fronteggiare specifiche situazioni, quali, nel caso della sentenza sub 2), la «contingente necessità di dare una lezione a Califano» per le mancanze commesse dalla vittima nei confronti del gruppo criminale, ovvero, nel caso del provvedimento.sub 1), per intervenire, con lo strumento della minaccia, su un soggetto ritenuto colpevole di un furto di macchinette per il gioco d'azzardo gestite dal clan, ovvero per richiedere il versamento di somme di denaro da corrispondere periodicamente all'associazione; e in quanto la distanza temporale tra gli episodi giudicati con i due provvedimenti (commessi, nel caso della prima sentenza, il 20/3/2009 e, nel caso della seconda, rispettivamente il 25/12/2010 e il 10/12/2010) non consentiva di ipotizzare alcuna preventiva pianificazione di essi.

A fronte di tale congrua e logica motivazione che ha applicato, in maniera assai puntuale, i principi giurisprudenziali in materia, il primo motivo si è incentrato, esclusivamente, sul profilo cronologico, tralasciando sostanzialmente il riferimento al dato della estemporaneità e, dunque, della genesi differenziata dei vari episodi criminosi.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, il ricorso all'evidenza confonde il tema della riconducibilità a una risoluzione criminosa unitaria con quello della afferenza degli episodi a un medesimo contesto criminale, atteso che la seconda non postula necessariamente la prima.

Ne consegue che diventa del tutto irrilevante che Pepe sia appartenuto al sodalizio criminoso o sia stato ritenuto operare «in contiguità» con lo stesso e al fine di agevolarlo, atteso che la riconducibilità delle attività criminose all'ambito del sodalizio costituisce un profilo attinente al piano del movente ovvero delle finalità degli episodi delittuosi; aspetto del tutto eccentrico rispetto alla riconducibilità degli stessi a una medesima, originaria e contestuale, cornice deliberativa.

Ne consegue la genericità del relativo profilo di doglianza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la 01 parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/1/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Salerno in data 11/1/2019, definitiva il 15/9/2020, che ha confermato la sentenza n. 1370/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) dalla Corte di appello di Salerno in data 2/2/2018, definitiva il 27/2/2019, che ha confermato la sentenza n. 356/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 14/7/2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pepe, Per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, cpv.,.cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe fondato il mancato riconoscimento della continuazione sul fatto che gli episodi criminosi si sarebbero verificati a un anno e nove mesi di distanza, laddove l'art. 81 cpv. cod. pen. prevede la configurabilità dell'istituto in presenza di reati commessi «anche in tempi diversi», sicché l'elemento cronologico non potrebbe assumere, da solo, valore dirimente. Inoltre, dando rilievo preponderante all'elemento temporale, l'ordinanza non darebbe il giusto rilievo agli altri «indici rilevatori dell'identità del disegno criminoso», ovvero le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto dalla norma e l'omogeneità delle fattispecie oggetto di condanna, la causale ispiratrice, le condizioni di tempo e di luogo. Quanto, poi, al riferimento alla «contingente necessità di dare una lezione a Califano», richiamato nella sentenza indicata al n. 2), ritenuto non compatibile «con una pianificazione preventiva e originaria dei diversi episodi», la lettura integrale della sentenza evidenzierebbe che il termine «contingente» sia stato travisato in quello di «casuale», laddove esso avrebbe il significato di «accessorio» agli scopi del contesto criminale di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale affermato «la riconducibilità degli episodi delittuosi all'attività di un unico gruppo criminale» non fosse idonea a provare il vincolo della continuazione fra i reati, perché Pepe «non è stato riconosciuto come stabile membro della consorteria». Orbene, premesso che il Tribunale non fornirebbe alcun elemento per chiarire come possa essere provata la «unicità della iniziale deliberazione criminosa», dalla complessiva lettura delle sentenze si evincerebbe che proprio la «contiguità» di Pepe al gruppo criminale facente capo ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolato i delitti oggetto delle sentenze, nelle quali Pepe verrebbe definito come una «sorta di manutengolo» di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2/2/2018 atti) ovvero come un «soggetto noto alle forze dell'ordine e temuto per la sua contiguità a soggetti malavitosi di un certo spessore (clan Fezza/D'Auria» (pag. 9 sentenza di appello del 11/1/2019, in atti). E a conferma di ciò, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 14/7/2015 avrebbe applicato a Pepe la misura di sicurezza della libertà vigilata «perché trattasi comunque di un soggetto che ha gravitato intorno a uno dei gruppi criminali più pericolosi, operanti nel territorio di Pagani e zone limitrofe in cui egli dimora, quale quello appunto facente capo ai Fezza-D'[OSCURATO:PERSONA]» (pag. 29 sent, citata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).2.1. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che, se per un verso i reati ascritti a Pepe erano tra loro omogenei quanto a bene giuridico tutelato e a modalità della condotta, in particolare quanto all'evocazione minacciosa di una consorteria criminale (oltre che con riferimento al /ocus commissi delicti), per altro verso tale dato non poteva ritenersi sufficiente per ritenere l'applicabilità dell'istituto richiesto. Ciò in quanto i delitti in questione erano stati concepiti, volta per volta, per fronteggiare specifiche situazioni, quali, nel caso della sentenza sub 2), la «contingente necessità di dare una lezione a Califano» per le mancanze commesse dalla vittima nei confronti del gruppo criminale, ovvero, nel caso del provvedimento.sub 1), per intervenire, con lo strumento della minaccia, su un soggetto ritenuto colpevole di un furto di macchinette per il gioco d'azzardo gestite dal clan, ovvero per richiedere il versamento di somme di denaro da corrispondere periodicamente all'associazione; e in quanto la distanza temporale tra gli episodi giudicati con i due provvedimenti (commessi, nel caso della prima sentenza, il 20/3/2009 e, nel caso della seconda, rispettivamente il 25/12/2010 e il 10/12/2010) non consentiva di ipotizzare alcuna preventiva pianificazione di essi. A fronte di tale congrua e logica motivazione che ha applicato, in maniera assai puntuale, i principi giurisprudenziali in materia, il primo motivo si è incentrato, esclusivamente, sul profilo cronologico, tralasciando sostanzialmente il riferimento al dato della estemporaneità e, dunque, della genesi differenziata dei vari episodi criminosi. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, il ricorso all'evidenza confonde il tema della riconducibilità a una risoluzione criminosa unitaria con quello della afferenza degli episodi a un medesimo contesto criminale, atteso che la seconda non postula necessariamente la prima. Ne consegue che diventa del tutto irrilevante che Pepe sia appartenuto al sodalizio criminoso o sia stato ritenuto operare «in contiguità» con lo stesso e al fine di agevolarlo, atteso che la riconducibilità delle attività criminose all'ambito del sodalizio costituisce un profilo attinente al piano del movente ovvero delle finalità degli episodi delittuosi; aspetto del tutto eccentrico rispetto alla riconducibilità degli stessi a una medesima, originaria e contestuale, cornice deliberativa. Ne consegue la genericità del relativo profilo di doglianza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la 01 parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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