CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16546-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] sezione di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la_ cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1783/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente associazione Lega navale italiana- sezione di [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativi ai periodi di imposta degli anni 2011 e 2012, per occupazione di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti" in località [OSCURATO:SOCIETA] - Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune, nonché vizio di motivazione dell'atto impugnato e l'insussistenza nel merito della pretesa impositiva. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto ha rigettato il ricorso e la Ctr della Toscana, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha rigettato l'appello dell'associazione contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di Orbetello, in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di aree portuali„ nelle quali la relativa competenza è delle Autorità portuali, se istituite. Diversamente, la Ctr ha accertato che per il Porto di [OSCURATO:SOCIETA], rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale, per cui, trattandosi di porto turistico idoneo a ricevere le imbarcazioni da diporto, esso è Ric. 2020 n. 16546 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- gestito dalle Autorità marittime, con conseguente legittimazione impositiva del Comune di Orbetello. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, l'associazione contribuente, che ha successivamente depositato memoria; resiste con controricorso l'ente territoriale intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha prodotto memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d. Igs. 24 giugno 2003, n. 182, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di [OSCURATO:SOCIETA], l'Autorità portuale. Deduce la ricorrente che il Porto cli [OSCURATO:SOCIETA] è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo. Secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Rileva la ricorrente come l'art. 2, lett. i) , del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello. Ric. 2020 n. 16546 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine ali' eccepita violazione degli artt. 68 e 69 del d. Igs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od onmeggi e l'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale. La ricorrente deduce di avere introdotto tale questione come specifico motivo di appello, che trascrive nel ricorso. 3.Come già rilevato da questa sezione con le ordinanze n. 8778 del 2021 e n. 3504 del 2021, la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di [OSCURATO:SOCIETA], non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che degli artt. 2, comma 1, lett. i) ( «Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita clall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018). Pertanto non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comnna, numeri 1) e 5), cod. proc. civ. e va rimessa la Ric. 2020 n. 16546 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- causa alla pubblica udienza della V sezione civile di questa Corte. P. Q. M. Rimette la causa alla pubblica udienza della V sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma,