CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 13416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica a firma del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice delleindagini preliminari dello stesso Tribunale in data 01/09/2025, che aveva applicato nei suoiconfronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsionecontinuata e pluriaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e629 cod. pen. nonché il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Il difensore sostiene che il Tribunale del riesame ha fondato la gravità indiziaria a carico delCopelli quasi esclusivamente sul contenuto delle conversazioni nn. 5245 e 5480 intercorse nelgennaio 2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non riferissedati di sua immediata conoscenza ma fatti vaghi e imprecisi, privi di certi riferimenti temporali,appresi da terzi e, in particolare, dal genero dei conversanti [OSCURATO:PERSONA], secondo quandoritenuto dal G.i.p. emittente l’ordinanza custodiale. Nondimeno, anche a voler ritenere affidabiledetta identificazione, il [OSCURATO:PERSONA] a sua volta avrebbe riferito al congiunto dati non oggetto di suadiretta percezione o conoscenza ma appresi da altri soggetti rimasti non identificati. Il collegiocautelare non ha fatto corretta applicazione dei princìpi enunziati dalla giurisprudenza dilegittimità che, in simili casi, richiedono una rigorosa valutazione non solo dell’attendibilitàintrinseca dei dialoganti ma anche dell’autonomia e solidità delle fonti di conoscenza dei soggettiintercettati. L’ordinanza impugnata, infatti, ha valorizzato in senso accusatorio la posizione divertice del [OSCURATO:PERSONA] nell’omonima cosca e lo stretto legame familiare che lo lega al Cordìaffermando illogicamente che, pur in assenza dell’individuazione della fonte originaria dellanotizia relativa alla sottoposizione ad estorsione del [OSCURATO:PERSONA], deve escludersi che taluno potesseriportare al capo cosca notizie non veritiere sulle attività del sodalizio durante la suacarcerazione, per di più a carico di un suo parente. Secondo il difensore, i giudici della cautelahanno fondato il proprio convincimento su basi fragili e congetturali, valorizzando, altresì, alcunecaptazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che non mostrano diretta correlazione con le fontiprincipali, ipotizzando che il [OSCURATO:PERSONA] potesse aver appreso della condotta estorsiva dell’indagatoanche dallo [OSCURATO:PERSONA], suo luogotenente, ed hanno incongruamente reputato di rilievo del tuttomarginale la circostanza della mancata individuazione dell’originaria fonte di conoscenza diquanto riferito al [OSCURATO:PERSONA] dal genero. Con riguardo ai contenuti delle conversazioni ritenuteindizianti, il ricorrente ne lamenta il tenore generico e confuso e, nella sostanza, indeterminatoe denunzia la mancata considerazione della documentazione prodotta dalla quale emergel’esistenza di leciti rapporti commerciali tra l’azienda agricola del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nonché l’avvenuto pagamento per cassa di tutte le fatture emesse nell’ambito degli stessi,circostanza che l’ordinanza impugnata ha del tutto pretermesso.Il difensore aggiunge, inoltre, che, alla luce della specifica imputazione elevata in viaprovvisoria a carico dell’indagato, appaiono inconferenti i riferimenti effettuati a precedentiindagini sulla cosca [OSCURATO:PERSONA].2.2. Nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.per totale mancanza di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2.3. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante nella duplice declinazione del metodo edell’agevolazione.Il difensore deduce che l’ordinanza impugnata ha desunto l’aggravante con riferimentoall’uso del metodo mafioso dalla natura ambientale dell’estorsione e dalla posizione del [OSCURATO:PERSONA],che esercitava in forma vicaria le prerogative del capocosca, in assenza di elementi a supportodi simili affermazioni dal momento che risultano sconosciuti tempi, modalità e contesto dellaestorsione. Inoltre, il Tribunale cautelare, con riguardo alla finalità agevolativa, pur richiamandole risultanze dell’operazione Hibrys, non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era inviso agli asseriti sodaliin quanto avrebbe approfittato della detenzione del capocosca per fini di arricchimento personalee senza distribuire agli associati i proventi delle attività illecite.2.4. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione in ordinealla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, avendo l’ordinanza impugnatavalorizzato in senso esclusivo la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.trascurando il carattere episodico del fatto contestato, l’assenza di contatti con i pretesi sodali,le modalità della condotta e le condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA], elementi che avrebbero dovutoorientare la decisione nel senso del superamento del giudizio di adeguatezza della sola custodiaintramuraria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento siccome manifestamente infondato. Con riguardo allagravità indiziaria le censure difensive s’appuntano sull’interpretazione data dai giudici cautelarialle intercettazioni di valenza indiziante intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie in ordinealla sottoposizione ad attività estorsiva della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di detenzione delcapocosca ad opera del nipote, odierno indagato, che svolgeva funzioni di reggente del sodalizio.In particolare, la difesa contesta la possibilità di accreditare le informazioni in possesso delPiromalli e provenienti dal genero [OSCURATO:PERSONA] del crisma dell’attendibilità, essendo rimastaignota la fonte originaria della notizia. L’ordinanza impugnata ha fornito congrua risposta allecensure difensive in questa sede reiterate, segnalando dati di contesto che eliminano qualsiasiserio dubbio in ordine all’attendibilità dell’informazione, proveniente da un affine intraneo alledinamiche associative, e sviluppata in successive conversazioni anche con il luogotenente ZitoAntonio al fine di mettere a punto quella che il G.i.p. ha definito “l’opera di restaurazione dellacosca da parte del [OSCURATO:PERSONA]” una volta riacquistata la libertà (pag. 393).In detta ottica, i giudici della cautela hanno evidenziato, al di là delle precise informazioniin possesso del capocosca circa l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e le vicende dell’attività svolta,dettagliatamente ricostruite nei colloqui con la moglie, i riferimenti ad altre attività estorte dalcongiunto senza attenersi alle direttive da tempo seguite dalla compagine, che imponevano didifferenziare tra imprenditori di [OSCURATO:PERSONA] ed esterni; i messaggi affidati al [OSCURATO:PERSONA] da veicolareal mondo imprenditoriale circa il rinnovato controllo della consorteria e del territorio diriferimento da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nonché la dichiarata volontà del medesimo,manifestata allo [OSCURATO:PERSONA], di monitorare la situazione del [OSCURATO:PERSONA] individuando nel caso di perdurantechiusura del distributore chi dovesse subentrargli.Risulta incensurabile, in quanto rispondente a stringenti criteri logici, l’apprezzamentodell’ordinanza impugnata secondo cui le critiche indirizzate dal [OSCURATO:PERSONA] all’odierno indagato circala gestione del settore delle estorsioni con riferimento non solo al [OSCURATO:PERSONA] ma anche ad altriimprenditori si inseriscono in un contesto di riorganizzazione dell’attività illecita che non può cheNé prestano il fianco a censura le considerazioni svolte dai giudici cautelari circa gli esiti dipregresse indagini che hanno coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], utili a lumeggiare il ruolo in concreto rivestitodall’indagato nel periodo di detenzione dello storico capocosca e le modalità di gestione degliaffari illeciti e a dare ragione della ascrivibilità al medesimo di scelte operative spesso noncondivise dai sodali.L’ordinanza impugnata, inoltre, contrariamente a quanto assume il difensore, ha considerato(pag. 17) la produzione difensiva ritenendola inidonea a provare l’insussistenza dell’illecitoascritto e chiarendo come le forniture di nafta non fossero le sole prestazioni oggetto delle illeciteminacce estorsive, attesi gli inequivoci riferimenti del [OSCURATO:PERSONA] al versamento del “pizzo” da partedell’imprenditore estorto a dimostrazione della pluridirezionalità del taglieggiamento.2. Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al secondo e terzomotivo. Il G.i.p. emittente, dopo aver illustrato le fonti di prova a carico del Copelliargomentandone l’idoneità a suffragare la gravità indiziaria ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.,ha, altresì, argomentato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia conriguardo alla finalità d’agevolazione che alla spendita del metodo, richiamando il ruolo dipartecipe dell’indagato alla cosca [OSCURATO:PERSONA], illustrata nei paragrafi precedenti. Si è in presenzadi una motivazione sintetica (pag. 393) ma giuridicamente esistente soprattutto laddove la siraccordi alle emergenze oggetto di illustrazione nelle pagine precedenti nelle quali l’estensore siè a lungo soffermato sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua caratura criminale nell’ambito del sodalizioinvestigato. Pertanto, legittimamente il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza dellaaggravante nella sua duplice declinazione, in linea con i princìpi affermati dalla costantegiurisprudenza di legittimità, richiamando, sulla base delle emergenze acquisite, il concetto diestorsione ambientale (tra molte, Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01) allaluce del peculiare contesto associativo in cui la protratta estorsione ai danni dell’imprenditore siè consumata, con conseguente integrazione anche della finalità agevolatrice, senza che rilevinoa tal fine le dinamiche interne del gruppo segnate dalla contestazione della reggenza del [OSCURATO:PERSONA].3. Il conclusivo motivo in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella misura della custodia in carcere è aspecifico. L’ordinanza impugnata non si è limitata arichiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma ha espressamenteindicato le circostanze che confermano il giudizio di elevata pericolosità nei confrontidell’indagato e l’impossibilità di pervenire, anche in ragione delle addotte condizioni di salute, aduna valutazione di adeguatezza della misura autodetentiva in luogo di quella adottata,circostanze con le quali la difesa non si rapporta criticamente.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguenti statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]