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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00169/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 11112)1172zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; niPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I che ha concluso chiedendo c>04:1Mrt37 AAP 1/410-41 A‘ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 6 giugno 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato omicidio, commesso il 18 ottobre 2018, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], condannando, esclusa l'aggravante del motivo abietto o futile e la recidiva contestata al Cojocariu, il primo alla pena di anni sei di reclusione e il secondo alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione, con le pene accessorie di legge.

Secondo l'accusa, ritenuta fondata, gli imputati, alla richiesta avanzata dal Cioarec di potersi fermare per la notte presso l'abitazione occupata dai medesimi, avevano reagito minacciando di morte il connazionale e colpendolo alla testa, ripetutamente e con inaudita violenza, con un bastone, con pugni e calci, proseguendo nella condotta lesiva anche quando la vittima era caduta in terra, così cagionandole la frattura dell'arcata zigomatica destra, la frattura scomposta della parete mediale, il completo opacamento del seno mascellare destro e il parziale opacamento della piramide nasale omolaterale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Pintilei a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento.

Dopo aver affermato in premessa che la statuizione di reità è stata fondata esclusivamente sulla confessione del ricorrente, da sola insufficiente a radicarne il giudizio di penale responsabilità, il ricorrente deduce: - erronea applicazione della legge penale sostanziale per l'omessa qualificazione del fatto alla stregua di lesioni aggravate, tale qualificazione essendo sostenuta dalla ridotta potenzialità offensiva del bastone utilizzato per colpire la persona offesa, dalle condizioni in cui versava l'imputato (uno stato d'ira, amplificato dalla forte ubriachezza), dall'assenza di basi fattuali idonee a dimostrare il dolo di omicidio; - omesso apprezzamento delle censure delineate con l'atto di appello, lettura atomistica del materiale indiziario, omesso vaglio dell'attendibilità delle fonti dichiarative; - violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il procedimento è stato trattato per iscritto, non avendo nessuna delle parti chiesto si procedesse a trattazione orale.

3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, generico e comunque manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla scorta: - dei dati obiettivi costituiti dalle plurime lesioni riportate dalla vittima al volto e alla testa; - delle dichiarazioni della persona offesa che, sin nell'immediatezza aveva dichiarato di aver subito un violento pestaggio, indicandone gli autori nei rumeni Cojocariu e Pintilei, ai quali aveva chiesto il permesso di pernottare all'interno del manufatto dai medesimi occupato; - delle dichiarazioni dei testi Gheorghiu e Astefanei, ritenuti attendibili e assolutamente concordanti nel nucleo essenziale dei racconti; - della sicura riferibilità dell'azione lesiva all'imputato, non solo additato dai testimoni e dalla parte lesa quale principale attore dell'aggressione realizzata con selvaggia violenza, sferrando ripetuti colpi di bastone al capo della vittima e proseguendo anche dopo che il Cioarec era caduto a terra, ma sorpreso dai militari, intervenuti nell'immediatezza, con gli abiti intrisi di sostanza ematica e nella disponibilità di un troncone di legno, spezzato e sporco di sangue, rinvenuto nei pressi del suo giaciglio e risultato essere perfettamente combaciante con altro moncone, anch'esso spezzato e con tracce ematiche, recuperato sul luogo dell'aggressione; - delle dichiarazioni dell'imputato che aveva sostanzialmente ammesso di essere stato l'unico autore delle bastonate, nel tentativo di scagionare il Cojocariu.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la confessione dell'imputato costituisse l'unico elemento fondante l'intervenuta statuizione di reità, apparendo piuttosto le interessate ammissioni rese dal prevenuto, volte ad alleggerire la posizione del complice (a sua volta autore di un tentativo di avvicinamento posto in essere nei confronti della vittima per indurla a ritrattare le proprie accuse), elemento superfluo a fronte dell'autonoma e solida idoneità dimostrativa del quadro probatorio acquisito.

3. Tanto posto, il primo motivo di ricorso articola censure che attengono alla ricostruzione in fatto e alle quali la sentenza ha già impeccabilmente risposto, osservando che la ricostruita dinamica dell'azione, l'idoneità del mezzo usato a procurare lesioni letali, la violenza dei colpi, ripetuti e diretti verso un sito vitale quale la testa, inferti con una potenza tale da determinare la rottura del bastone, la protrazione della condotta anche dopo che la vittima, caduta in terra, non era più in grado di proteggersi dall'insistita aggressione, giustificavano ampiamente la qualificazione del fatto alla stregua di omicidio tentato.

E del tutto correttamente i giudici di merito hanno, di conseguenza, ritenuto che dette modalità attestavano sia la concreta idoneità dell'azione sia l'oggettiva univocità degli atti, sia il dolo di omicidio, plausibilmente sottolineando come solo il provvido intervento di [OSCURATO:PERSONA] avesse impedito un esito letale, sottraendo la vittima agli aggressori e consentendone l'allontanamento.

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, nemmeno essendo stati indicati i temi devoluti con l'atto di appello, asseritamente rimasti privi di risposta, né essendo stati enunciati specifici rilievi critici alla operata valutazione delle prove dichiarative, ritenute, come detto, disinteressate, costanti, prive di contraddizioni e, dunque, interamente attendibili.

In particolare, è stato rimarcato come le dichiarazioni della persona offesa fossero rimaste corroborate da quelle dei due testi, Astefanie e Gheorghiu, perfettamente concordi nell'indicare la scaturigine del litigio e la sua evoluzione e il primo, teste oculare anche della realizzata aggressione, preciso nell'indicarne le modalità esecutive e nel delineare il ruolo svolto da ciascun imputato.

Sicché a fronte delle ragioni che sostengono la decisione, logiche ed esaustive, strettamente ancorate alle risultanze processuali e perciò non sindacabili in questa sede, le doglianze del ricorrente riferite sia alla valutazione delle prove dichiarative sia alla lettura asseritamente frammentaria del quadro indiziario appaiono manifestamente infondate, oltre che in definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, dell'intero materiale probatorio.

4. Può solo aggiungersi che priva di giuridico pregio è anche la deduzione con cui si lamenta l'omessa considerazione dello stato di ubriachezza dell'imputato, incompatibile con una condotta pienamente cosciente.

Secondo consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinare l'imputabilità nulla dice in ordine alla colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (tra le molte e da ultimo: Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482).

Si è, difatti, precisato che l'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta affatto un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, dep. 2013, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, gambina, Rv. 264428).

Sicché, nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale ne' preordinata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'agente è decisivo l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, del momento in cui il fatto si è verificato e il dolo può essere escluso soltanto se risulti, in concreto, che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto.

Evenienze, queste, la cui presenza nel caso in esame i giudici di merito hanno implicitamente ma, nella sostanza, chiaramente ritenuto di escludere, osservando che il Pintilei nel corso dell'aggressione aveva espressamente e ripetutamente minacciato di morte la persona offesa, l'aveva dapprima colpita con calci e pugni, quindi con un mezzo contundente, "quel bastone che il Píntilei si recò a prelevare per più efficacemente operare e che letteralmente spezzò addosso al Cioarec, tanto fu l'intensità dei colpi sferrati" (p. 19 sentenza di primo grado), interrompendo l'azione solo a ragione dell'espediente utilizzato dal Cioarec, che si finse morto, e del successivo intervento di Astefanei che prestò soccorso alla vittima, procurandone l'allontanamento.

5. Parimenti inammissibili, perché concernono valutazioni squisitamente di merito, sono le deduzioni in tema di diniego delle attenuanti generiche, motivatamente negate per l'insussistenza di qualsivoglia elemento oggettivo o soggettivo idoneo a giustificarle e non potendo riconoscersi alcuna valenza positiva al comportamento processuale dell'imputato, volto esclusivamente ad alleggerire la posizione processuale del concorrente.

Né il ricorso evidenzia alcun concreto e significativo elemento di segno opposto, prospettato e non considerato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del2000), di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 11112)1172zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; niPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I che ha concluso chiedendo c>04:1Mrt37 AAP 1/410-41 A‘ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 6 giugno 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di tentato omicidio, commesso il 18 ottobre 2018, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], condannando, esclusa l'aggravante del motivo abietto o futile e la recidiva contestata al Cojocariu, il primo alla pena di anni sei di reclusione e il secondo alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione, con le pene accessorie di legge. Secondo l'accusa, ritenuta fondata, gli imputati, alla richiesta avanzata dal Cioarec di potersi fermare per la notte presso l'abitazione occupata dai medesimi, avevano reagito minacciando di morte il connazionale e colpendolo alla testa, ripetutamente e con inaudita violenza, con un bastone, con pugni e calci, proseguendo nella condotta lesiva anche quando la vittima era caduta in terra, così cagionandole la frattura dell'arcata zigomatica destra, la frattura scomposta della parete mediale, il completo opacamento del seno mascellare destro e il parziale opacamento della piramide nasale omolaterale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo Pintilei a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. Dopo aver affermato in premessa che la statuizione di reità è stata fondata esclusivamente sulla confessione del ricorrente, da sola insufficiente a radicarne il giudizio di penale responsabilità, il ricorrente deduce: - erronea applicazione della legge penale sostanziale per l'omessa qualificazione del fatto alla stregua di lesioni aggravate, tale qualificazione essendo sostenuta dalla ridotta potenzialità offensiva del bastone utilizzato per colpire la persona offesa, dalle condizioni in cui versava l'imputato (uno stato d'ira, amplificato dalla forte ubriachezza), dall'assenza di basi fattuali idonee a dimostrare il dolo di omicidio; - omesso apprezzamento delle censure delineate con l'atto di appello, lettura atomistica del materiale indiziario, omesso vaglio dell'attendibilità delle fonti dichiarative; - violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il procedimento è stato trattato per iscritto, non avendo nessuna delle parti chiesto si procedesse a trattazione orale. 3.1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, generico e comunque manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla scorta: - dei dati obiettivi costituiti dalle plurime lesioni riportate dalla vittima al volto e alla testa; - delle dichiarazioni della persona offesa che, sin nell'immediatezza aveva dichiarato di aver subito un violento pestaggio, indicandone gli autori nei rumeni Cojocariu e Pintilei, ai quali aveva chiesto il permesso di pernottare all'interno del manufatto dai medesimi occupato; - delle dichiarazioni dei testi Gheorghiu e Astefanei, ritenuti attendibili e assolutamente concordanti nel nucleo essenziale dei racconti; - della sicura riferibilità dell'azione lesiva all'imputato, non solo additato dai testimoni e dalla parte lesa quale principale attore dell'aggressione realizzata con selvaggia violenza, sferrando ripetuti colpi di bastone al capo della vittima e proseguendo anche dopo che il Cioarec era caduto a terra, ma sorpreso dai militari, intervenuti nell'immediatezza, con gli abiti intrisi di sostanza ematica e nella disponibilità di un troncone di legno, spezzato e sporco di sangue, rinvenuto nei pressi del suo giaciglio e risultato essere perfettamente combaciante con altro moncone, anch'esso spezzato e con tracce ematiche, recuperato sul luogo dell'aggressione; - delle dichiarazioni dell'imputato che aveva sostanzialmente ammesso di essere stato l'unico autore delle bastonate, nel tentativo di scagionare il Cojocariu. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la confessione dell'imputato costituisse l'unico elemento fondante l'intervenuta statuizione di reità, apparendo piuttosto le interessate ammissioni rese dal prevenuto, volte ad alleggerire la posizione del complice (a sua volta autore di un tentativo di avvicinamento posto in essere nei confronti della vittima per indurla a ritrattare le proprie accuse), elemento superfluo a fronte dell'autonoma e solida idoneità dimostrativa del quadro probatorio acquisito. 3. Tanto posto, il primo motivo di ricorso articola censure che attengono alla ricostruzione in fatto e alle quali la sentenza ha già impeccabilmente risposto, osservando che la ricostruita dinamica dell'azione, l'idoneità del mezzo usato a procurare lesioni letali, la violenza dei colpi, ripetuti e diretti verso un sito vitale quale la testa, inferti con una potenza tale da determinare la rottura del bastone, la protrazione della condotta anche dopo che la vittima, caduta in terra, non era più in grado di proteggersi dall'insistita aggressione, giustificavano ampiamente la qualificazione del fatto alla stregua di omicidio tentato. E del tutto correttamente i giudici di merito hanno, di conseguenza, ritenuto che dette modalità attestavano sia la concreta idoneità dell'azione sia l'oggettiva univocità degli atti, sia il dolo di omicidio, plausibilmente sottolineando come solo il provvido intervento di [OSCURATO:PERSONA] avesse impedito un esito letale, sottraendo la vittima agli aggressori e consentendone l'allontanamento. 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, nemmeno essendo stati indicati i temi devoluti con l'atto di appello, asseritamente rimasti privi di risposta, né essendo stati enunciati specifici rilievi critici alla operata valutazione delle prove dichiarative, ritenute, come detto, disinteressate, costanti, prive di contraddizioni e, dunque, interamente attendibili. In particolare, è stato rimarcato come le dichiarazioni della persona offesa fossero rimaste corroborate da quelle dei due testi, Astefanie e Gheorghiu, perfettamente concordi nell'indicare la scaturigine del litigio e la sua evoluzione e il primo, teste oculare anche della realizzata aggressione, preciso nell'indicarne le modalità esecutive e nel delineare il ruolo svolto da ciascun imputato. Sicché a fronte delle ragioni che sostengono la decisione, logiche ed esaustive, strettamente ancorate alle risultanze processuali e perciò non sindacabili in questa sede, le doglianze del ricorrente riferite sia alla valutazione delle prove dichiarative sia alla lettura asseritamente frammentaria del quadro indiziario appaiono manifestamente infondate, oltre che in definitiva generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, dell'intero materiale probatorio. 4. Può solo aggiungersi che priva di giuridico pregio è anche la deduzione con cui si lamenta l'omessa considerazione dello stato di ubriachezza dell'imputato, incompatibile con una condotta pienamente cosciente. Secondo consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinare l'imputabilità nulla dice in ordine alla colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (tra le molte e da ultimo: Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Beti, Rv. 268482). Si è, difatti, precisato che l'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta affatto un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012, dep. 2013, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, gambina, Rv. 264428). Sicché, nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale ne' preordinata, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'agente è decisivo l'atteggiamento psichico, sia pure abnorme, del momento in cui il fatto si è verificato e il dolo può essere escluso soltanto se risulti, in concreto, che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto. Evenienze, queste, la cui presenza nel caso in esame i giudici di merito hanno implicitamente ma, nella sostanza, chiaramente ritenuto di escludere, osservando che il Pintilei nel corso dell'aggressione aveva espressamente e ripetutamente minacciato di morte la persona offesa, l'aveva dapprima colpita con calci e pugni, quindi con un mezzo contundente, "quel bastone che il Píntilei si recò a prelevare per più efficacemente operare e che letteralmente spezzò addosso al Cioarec, tanto fu l'intensità dei colpi sferrati" (p. 19 sentenza di primo grado), interrompendo l'azione solo a ragione dell'espediente utilizzato dal Cioarec, che si finse morto, e del successivo intervento di Astefanei che prestò soccorso alla vittima, procurandone l'allontanamento. 5. Parimenti inammissibili, perché concernono valutazioni squisitamente di merito, sono le deduzioni in tema di diniego delle attenuanti generiche, motivatamente negate per l'insussistenza di qualsivoglia elemento oggettivo o soggettivo idoneo a giustificarle e non potendo riconoscersi alcuna valenza positiva al comportamento processuale dell'imputato, volto esclusivamente ad alleggerire la posizione processuale del concorrente. Né il ricorso evidenzia alcun concreto e significativo elemento di segno opposto, prospettato e non considerato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del2000), di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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