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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II_ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Dopo aver cagionato l'incidente, l'imputato, fermata la marcia per alcuni istanti, ripartiva senza prestare soccorso alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

Il teste, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva alla scena successiva all'incidente, riusciva a prendere il numero di targa dell'autovettura che lo aveva provocato e a vederne il conducente, che descriveva come un uomo giovane, di circa trent'anni.

Il giorno successivo, un operante individuava l'autovettura in questione su un carro attrezzi, a bordo del quale veniva identificato l'imputato, che forniva i documenti dell'auto.

Nel corso del dibattimento, era sentito il proprietario dell'autovettura che aveva provocato l'incidente, [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di averla prestata al padre dell'imputato per recarsi da Perugia in Liguria, alcuni giorni prima dell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] riferiva, altresì, che alcuni giorni dopo, accortosi di non aver dato i documenti dell'autovettura, li consegnava all'attuale imputato che avrebbe raggiunto il padre.

3. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, cui la sentenza di appello fa rinvio, aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, sulla base della descrizione del conducente fornita dal teste Cognolato: descrizione che impediva di ritenere possibile l'ipotesi alternativa che, alla guida al momento del sinistro, vi fosse il padre del Grammatica, in quanto all'epoca dei fatti questi aveva sessant'anni, come dichiarato dal proprietario dell'autovettura nel corso della propria deposizione.

Osservava, inoltre che, il giorno successivo, l'imputato che si trovava, come detto, sul carro attrezzi, nulla aveva riferito in merito al sinistro, fornendo la propria versione dei fatti solo in dibattimento con spontanee dichiarazioni.

4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

4.1. Violazione degli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/92, 27 Cost., 192 cod. proc. pen., per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, quanto alla pretesa identificazione dell'imputato quale effettivo autore del fatto contestato.

La Corte di appello ha fondato la responsabilità dell'imputato su congetture e forzature di dati indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Il teste Cognolato, pur avendo affermato di aver visto alla guida un trentenne, ha precisato di aver focalizzato l'attenzione sul numero di targa e di non essere, quindi, in grado di riconoscere il conducente.

La presenza del ricorrente a bordo del carro attrezzi è stata accertata il giorno successivo all'incidente e, comunque, in un luogo diverso da quello ove era avvenuto.

In sede di spontanee dichiarazioni, l'imputato ha chiarito di essere del tutto estraneo alla vicenda e che si trovava a bordo del carro attrezzi perché il padre Vincenzo gli aveva chiesto di occuparsi della riparazione della vettura.

4.2. Violazione degli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/92, 533 cod. proc. pen., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice.

Anche qualora si dovesse ritenere compiutamente identificato l'odierno imputato nel soggetto alla guida della vettura in questione, resta tutt'altro che dimostrata la consapevolezza in capo allo stesso della circostanza che all'interno del veicolo tamponato, parcheggiata al lato della strada, ci fossero dei passeggeri che avessero riportato lesioni in seguito dell'urto.

Non è emersa, infatti, alcuna prova sulla cognizione dell'imputato circa la presenza di un danno alle persone.

Proprio la circostanza che detta vettura fosse parcheggiata esclude ogni sorta di presunzione sul fatto che vi fossero persone a bordo.

4.3. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla lamentata eccessiva quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, e perché articolato sul piano del fatto.

2. I primi due motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).

I motivi volti a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione ai reati ascritti, sono anche manifestamente infondati e volti a proporre deduzioni eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 -01).

3. Tanto premesso, i Giudici di merito, con pronunce conformi, hanno adottato una motivazione immune dalle censure sollevate, puntualmente indicando gli elementi sulla scorta dei quali deve ritenersi provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.

Hanno, in particolare, motivatamente escluso l'ipotesi alternativa, prospettata dal ricorrente, secondo cui alla guida dell'autovettura vi era il padre, e ciò in quanto, sulla base di quanto riferito dal teste Cognolato, era emerso che all'epoca dei fatti il padre dell'imputato aveva circa sessant'anni.

La Corte di merito ha poi ritenuto infondate le obiezioni sollevate dall'imputato in merito alla sua consapevolezza della presenza di passeggeri sull'autovettura urtata, come risulta dalla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di essere scesa dall'autovettura subito dopo l'urto e che il conducente dell'altro veicolo, dopo averla vista, si era allontanato.

Circostanza confermata dal teste Cognolato che affermava di aver visto, subito dopo l'urto, una donna inveire contro un conducente di un'autovettura che si allontanava.

Entrambe le sentenze di merito, infine, avevano altresì escluso che dalla deposizione del teste Sabatini, proprietario dell'autoveicolo, potessero emergere elementi oggettivi a favore della tesi difensiva.

Si tratta di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di merito e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i Giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile.

Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, in specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale congruamente argomenta affermando che «Il fatto non è di scarsa rilevanza, attesa la pericolosità della condotta di guida dell'imputato, che per puro caso non ha avuto conseguenze peggiori e tenuto conto che la condotta di fuga, niente affatto minimale, ha denotato indifferenza rispetto alle conseguenze procurate...», e che gli elementi indicati dall'imputato non appaiono idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II_ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Dopo aver cagionato l'incidente, l'imputato, fermata la marcia per alcuni istanti, ripartiva senza prestare soccorso alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. Il teste, [OSCURATO:PERSONA], che assisteva alla scena successiva all'incidente, riusciva a prendere il numero di targa dell'autovettura che lo aveva provocato e a vederne il conducente, che descriveva come un uomo giovane, di circa trent'anni. Il giorno successivo, un operante individuava l'autovettura in questione su un carro attrezzi, a bordo del quale veniva identificato l'imputato, che forniva i documenti dell'auto. Nel corso del dibattimento, era sentito il proprietario dell'autovettura che aveva provocato l'incidente, [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava di averla prestata al padre dell'imputato per recarsi da Perugia in Liguria, alcuni giorni prima dell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] riferiva, altresì, che alcuni giorni dopo, accortosi di non aver dato i documenti dell'autovettura, li consegnava all'attuale imputato che avrebbe raggiunto il padre. 3. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, cui la sentenza di appello fa rinvio, aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, sulla base della descrizione del conducente fornita dal teste Cognolato: descrizione che impediva di ritenere possibile l'ipotesi alternativa che, alla guida al momento del sinistro, vi fosse il padre del Grammatica, in quanto all'epoca dei fatti questi aveva sessant'anni, come dichiarato dal proprietario dell'autovettura nel corso della propria deposizione. Osservava, inoltre che, il giorno successivo, l'imputato che si trovava, come detto, sul carro attrezzi, nulla aveva riferito in merito al sinistro, fornendo la propria versione dei fatti solo in dibattimento con spontanee dichiarazioni. 4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 4.1. Violazione degli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/92, 27 Cost., 192 cod. proc. pen., per inosservanza ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria, quanto alla pretesa identificazione dell'imputato quale effettivo autore del fatto contestato. La Corte di appello ha fondato la responsabilità dell'imputato su congetture e forzature di dati indiziari privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Il teste Cognolato, pur avendo affermato di aver visto alla guida un trentenne, ha precisato di aver focalizzato l'attenzione sul numero di targa e di non essere, quindi, in grado di riconoscere il conducente. La presenza del ricorrente a bordo del carro attrezzi è stata accertata il giorno successivo all'incidente e, comunque, in un luogo diverso da quello ove era avvenuto. In sede di spontanee dichiarazioni, l'imputato ha chiarito di essere del tutto estraneo alla vicenda e che si trovava a bordo del carro attrezzi perché il padre Vincenzo gli aveva chiesto di occuparsi della riparazione della vettura. 4.2. Violazione degli artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/92, 533 cod. proc. pen., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice. Anche qualora si dovesse ritenere compiutamente identificato l'odierno imputato nel soggetto alla guida della vettura in questione, resta tutt'altro che dimostrata la consapevolezza in capo allo stesso della circostanza che all'interno del veicolo tamponato, parcheggiata al lato della strada, ci fossero dei passeggeri che avessero riportato lesioni in seguito dell'urto. Non è emersa, infatti, alcuna prova sulla cognizione dell'imputato circa la presenza di un danno alle persone. Proprio la circostanza che detta vettura fosse parcheggiata esclude ogni sorta di presunzione sul fatto che vi fossero persone a bordo. 4.3. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla lamentata eccessiva quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, e perché articolato sul piano del fatto. 2. I primi due motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). I motivi volti a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione ai reati ascritti, sono anche manifestamente infondati e volti a proporre deduzioni eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 -01). 3. Tanto premesso, i Giudici di merito, con pronunce conformi, hanno adottato una motivazione immune dalle censure sollevate, puntualmente indicando gli elementi sulla scorta dei quali deve ritenersi provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti. Hanno, in particolare, motivatamente escluso l'ipotesi alternativa, prospettata dal ricorrente, secondo cui alla guida dell'autovettura vi era il padre, e ciò in quanto, sulla base di quanto riferito dal teste Cognolato, era emerso che all'epoca dei fatti il padre dell'imputato aveva circa sessant'anni. La Corte di merito ha poi ritenuto infondate le obiezioni sollevate dall'imputato in merito alla sua consapevolezza della presenza di passeggeri sull'autovettura urtata, come risulta dalla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di essere scesa dall'autovettura subito dopo l'urto e che il conducente dell'altro veicolo, dopo averla vista, si era allontanato. Circostanza confermata dal teste Cognolato che affermava di aver visto, subito dopo l'urto, una donna inveire contro un conducente di un'autovettura che si allontanava. Entrambe le sentenze di merito, infine, avevano altresì escluso che dalla deposizione del teste Sabatini, proprietario dell'autoveicolo, potessero emergere elementi oggettivi a favore della tesi difensiva. Si tratta di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di merito e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i Giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in alcun modo censurabile. Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, in specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale congruamente argomenta affermando che «Il fatto non è di scarsa rilevanza, attesa la pericolosità della condotta di guida dell'imputato, che per puro caso non ha avuto conseguenze peggiori e tenuto conto che la condotta di fuga, niente affatto minimale, ha denotato indifferenza rispetto alle conseguenze procurate...», e che gli elementi indicati dall'imputato non appaiono idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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