CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 27832/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 544 bis cod. pen deducendo, con unico motivo di ricorso vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo, specificatamente nella forma del dolo eventuale, non essendovi nella condotta contestata alcuna crudeltà. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. La Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente era solito portare a passeggio il proprio cane di razza pitbull pur essendo a conoscenza dell'aggressività dell'animale verso animali altrui senza adottare le opportune cautele, quali tenerlo al guinzaglio e collocare una museruola. Il ricorrente, al contrario, era solito lasciare volontariamente che il proprio cane andasse libero senza guinzaglio e museruola, come si evince dal fatto che ci sono verificati più episodi di aggressione di altri animali e cioè di un cagnolino legato davanti alla porta d'ingresso della proprietaria e di un gattino che si trovava nella piazza. Inoltre, si osserva che la fattispecie di cui all'art. 544 bis cod. pen. è integrate qualora le condotte tipiche siano state poste in essere "per crudeltà o senza necessità", canoni di illiceità richiesti alternativamente, ove la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]