CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 04154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 15/3/2019, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto e euro 1200 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della so- spensione della patente di guida per sei mesi, per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) e 2-sexies D.Igs 285/92, fatto commesso in Barletta il 25/7/2015. Con sentenza del 27/4/2021 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammis- sibile l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo, di seguito enun- ciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178., co. 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen., attesa l'omessa notifica al difensore di fiducia, nominato dall'imputato, del decreto di citazione a giudizio. Lamenta il ricorrente che entrambi i processi di merito siano stati celebrati senza un regolare avviso al titolare del diritto di difesa, nominato di fiducia dall'im- putato, avendo la Corte di Appello di Bari totalmente ignorato le eccezioni formu- late in sede di trattazione scritta all'udienza fissata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il procedimento argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Bari, nel per- venire alla decisione, sarebbe palesemente illogico e avrebbe trascurato comple- tamente elementi di pacifica rilevanza pur acquisiti agli atti, ovvero che, in sede di redazione del verbale della Polizia locale di Barletta in data 25/7/2015, il Por- celluzzi aveva manifestato la volontà di essere assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Barletta alla Via F. D'Aragona, 92/A (Cod. Fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 66M09 A669G), del Foro di Bari, con studio in Barletta alla Via F. D'Aragona 92/A, pec: avv.savi- [OSCURATO:EMAIL]. Invece, il Tribunale di Trani provvedeva a notificare il decreto di citazione a giudizio non al difensore di fiducia nominato dall'imputato, bensì all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S05 A662 F) del Foro di Trani, a mezzo pec: salva- [OSCURATO:EMAIL] ., odierno difensore quale patrocinante in- nanzi la Suprema Corte. Orbene, il ricorrente evidenzia che, in sede di prima udienza, in data 2/5/.2017, il Tribunale monocratico di Trani, stante l'assenza del difensore di fi- ducia nominato dal [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a nominare un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso Tribunale eseguiva una rinnovazione della no- tifica del decreto di citazione a giudizio ma sempre all'indirizzo pec salva- [OSCURATO:EMAIL] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e non all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia re- golarmente nominato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dell'omessa notifica in favore del difensore di fiducia, in tutte le udienze svolte, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava pertanto assente, non avendo mai ricevuto alcuna formale notifica. Giunti al termine del procedimento di primo grado, il giudice monocratico con- dannava il [OSCURATO:PERSONA] e, nei termini di legge, il difensore d'ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado, autonomamente proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani innanzi alla Corte di appello di Bari e la stessa provvedeva in data 12/3/2021 alla notifica a mezzo pec del decreto di cita- zione a giudizio non nei confronti del difensore di fiducia nominato dall'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL], bensì nuovamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, a mezzo pec: salvatore.rnonti@pec.ordineavvo- catitrani.it, ritenendo —ancora una volta - coincidenti i due professionisti (all. 6). In sede di ultima udienza, avvenuta in data 27/4/2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura depositata in Cancelleria della Corte, faceva rilevare alla Corte di Appello l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, poiché mai notificato allo stesso difensore e, per- tanto, la conseguente nullità della sentenza impugnata, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. In via gradata, chiedeva di pronunciare la sen- tenza di non luogo a procedere poiché il reato era prescritto, come da stesse con- clusioni del Procuratore Generale e, comunque, di lieve entità ex art. 131 bis cod. pen. Ciononostante, non è dato comprendere come la Corte di Appello di Bari abbia potuto emettere la sentenza imputata, con la quale, ignorando il difetto di notifica del primo atto, decreto di citazione a giudizio, rigettava l'appello proposto dal Por- celluzzi, poiché inammissibile per la genericità dei motivi di impugnazione, non avendo - a loro avviso - indicato le ragioni in diritto e gli elementi di fatto che sarebbero a supporto dell'impugnazione. A tal proposito, è bene evidenziare come i giudici di secondo grado non ab- biano, preliminarmente, verificato la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore diverso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccezione che era stata sollevata anche nel corso dell'u- dienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente evidenzia che, come si può ben vedere negli allegati depositati, nonché dal fascicolo processuale, non vi è alcuna prova che la notifica sia stata effettuata in favore del difensore di fiducia, ossia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di posta elettronica dello stesso [OSCURATO:EMAIL] .Al contrario, la documentazione prodotta in atti dimostra che tutte le notifiche sono state erroneamente eseguite a mezzo pec in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è mai stato nominato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fidu- cia, se non in relazione al presente gravame. Il ricorrente richiama la sentenza n. 8433/18 di questa Corte, secondo cui "l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, tempe- stivamente e ritualmente nominato dall'imputato, determina la nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi, nonché della sentenza", violando quanto stabi- lito dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La mancata notifica al difensore di fiducia, di cui è necessaria la partecipazione e perciò la sua obbligatoria presenza, ha determinato per il ricorrente una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore nominato d'ufficio, e degli atti successivi, compreso il provvedimento conclusivo, in guanto la nomina fiduciaria non può, in presenza di tale omissione, essere surrogata dalla designazione d'ufficio da parte del giudice, di cui è irrile- vante l'effettiva assistenza, determinando così una lesione del diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Sia il Tribunale di Trani che la Corte di appello di Bari hanno notificato i decreti di citazione a giudizio nei confronti di un difensore diverso da quello nominato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di redazione del verbale della Polizia lo- cale di Barletta, violando così la volontà espressa dall'imputato e del suo diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16 co. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228 in vigore dal 31/12/2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. 4. Non essendo il motivo sopra illustrato manifestamente infondato, il Colle- gio non può che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione del reato. Ed invero, pur tenuto conto della sospensione della prescrizione per sei mesi ed otto giorni a causa del rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'astensione degli avvocati, il reato di cui all'imputazione, commesso in data 25/7/2015, risulta pre- scritto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l'evidenza della prova che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità, ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato, emerge che nei primi due gradi di giudizio, seppur erroneamente indicato nel verbale della [OSCURATO:PERSONA] di Bar- letta con il nominativo inesistente di Savio, il [OSCURATO:PERSONA] è stato difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] condivide uno degli studi in via F. D'Aragona 92 a Barletta) risulta nominato difensore di fiducia solo il 9/6/2021 per il giudizio di legittimità. La nomina all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, risulta reiterata in data 23/3/2021 e depositata il 14/4/2021 ed effettivamente, come evidenzia la Corte territoriale, ancorché anche il decreto di citazione in appello il 12/3/2021 fosse stato ancora una volta notificato erroneamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre che al difensore di ufficio appellante Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di secondo grado, cele- brato a trattazione scritta, il 20/4/2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente avvisato. La Corte territoriale, tuttavia, trascura che, nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice del Tribunale di Trani aveva preso atto dell'erronea notificazione degli atti all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva perciò mandato alla cancelleria di rinotificare correttamente il decreto che dispone il giudizio all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il che, tuttavia, non era avvenuto, in quanto, con pec del 28/2/2018, accettata alle 13:23:04, la cancelleria provvedeva ad una nuova notifica sempre all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (salvatore.monti@pec.or- dine avvocati trani.it). Erroneamente, pertanto, il GM pugliese, alla successiva udienza del 6/7/2018, dava atto della ritualità delle notifiche. 6. La non manifesta infondatezza del motivo, dunque, ha ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità e pertanto, come detto, si è dovuto prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma 1'11 genn